Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20137 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20137 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Sul ricorso proposto nell’interesse di:
DATTOLO Domenico, nato a Palermo il 30-03-1981
avverso la sentenza 11-01-2017 della Corte di appello di Palermo.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Pinelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore dell’imputato – Avv. Gaetana Valenti del Foro di Palermo – che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 09-12-2015
limitatamente al contestato delitto di tentata estorsione e, previo

riconoscimento

dell’attenuante del danno di particolare tenuità, ha determinato la pena a titolo di aumento per
continuazione con quella già applicata con la sentenza del 18-03-2011.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 629-56 cod. pen..
Il ricorrente afferma che, nella ricostruzione operata dalla Corte d’appello, non sarebbe
identificabile alcuna minaccia sebbene implicita in quanto la “sorpresina” prospettata nel caso
di mancata corresponsione di un compenso al parcheggiatore era riconducibile ad eventuale
fatto altrui.

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Data Udienza: 19/04/2018

Mancherebbe inoltre alcuna valida motivazione in ordine alla sussistenza dell’ingiusto
profitto.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 56 cod. pen..
Il ricorrente afferma che l’idoneità degli atti dell’ipotizzato tentativo sarebbe stato desunto
da frasi che l’imputato diceva parlando tra sé, con la conseguenza che non si potrebbe ritenere
sussistente l’idoneità delle minacce medesime.
2.3. Inosservanza dell’articolo 530 comma secondo cod. proc. pen..

assolutamente insufficienti e non avrebbero potuto superare alcun ragionevole dubbio.
2.4. Inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 62 bis cod. pen..
Il ricorrente contesta che la negazione delle circostanze attenuanti generiche sarebbero
collegate alla abitualità della condotta che però sarebbe connessa a fatti verificatisi
successivamente il che implicherebbe l’illogicità della sentenza sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto ai primi tre motivi di ricorso, valutabili congiuntamente, deve rilevarsi come la
Corte abbia ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e della teste
Pinnavaia e del riconoscimento dalla stessa effettuato. Tra l’altro, le contestazioni contenute in
sede di ricorso nemmeno tengono conto del fatto che, subito dopo la richiesta dell’imputato e
successivamente alla prospettazione di una sorpresina che la parte offesa avrebbe potuto
ritrovare al suo ritorno se non avesse pagato il posteggiatore abusivo, il danno è stato
effettivamente realizzato da ignoti, il che rende particolarmente riscontrata l’idoneità della
minaccia. Peraltro, la stessa Corte di fatto richiama la successiva presenza dell’imputato sul
luogo il che risulta presupposto logico convincente in ordine alla dichiarazione di penale
responsabilità.
In sostanza, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi,
fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
univocità, in quanto conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole
dubbio.
Per converso, il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza
intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa
sganciata dalla globale valutazione delle emergenze processuali. Da tali caratteri deriva
l’inammissibilità del ricorso medesimo in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di
legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio
2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la
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Il ricorrente afferma che gli elementi posti a base della condanna sarebbero stati

cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv.
229369) né potendosi ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza
sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori,
dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica
comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in

organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
Deve poi osservarsi che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di
un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova
decisiva, implicitamente evocato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la
decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta
“doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di
legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei
motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,
Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438);
situazione – quest’ultima – non realizzatasi nel caso di specie.
3. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi
come la considerazione della Corte in ordine alla ripetitività di richiesta estorsive simili a quelle
per cui è giudizio connota il carattere concreto della valutazione della personalità dell’imputato
e quindi costituisce legittima valutazione ai fini della insussistenza degli elementi atipici
positivamente valutabili.
Questa Corte (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, CED Cass. n.
212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono
essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il
riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le
circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto
rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della
quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di
appello valorizzando, ai fini del diniego, non solo l’assenza di congrui profili di meritevolezza
ma anche la successiva reiterazione di fatti della medesima indole. La relativa motivazione,
fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente
da vizi rilevabili in questa sede.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,

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considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso/I Roma, il 19-04-2018

Il Consigere estensore

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