Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20136 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20136 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SINITO NICOLO’ nato il 08/07/1973 a ADRANO

avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito l’Avv. Stefano COZZETTO anche in sostituzione dell’Avv.Filippo GARGALLO
di CASTEL LENTINI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Sinito Nicolò ricorre per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado,
con la quale Sinito era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli art 640
comma 2 e 477-482 cod.pen.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce il difetto di giurisdizione, risultando
pacifica la qualità di militare e il fatto che gli enti indotti in errore erano l’INPDAP
e il Ministero della Difesa; le provviste di denaro dell’ente previdenziale derivano

da trattenute alla fonte, compiure dal Ministero, che storna direttamente la quota
previdenziale della retribuzione del militare, per poi versarla all’ente
previdenziale, sicchè si potea sostenere che danneggiati dalla condotta di Sinito
erano i militari, con conseguente giurisdizione speciale del Tribunale militare;
inoltre, il danno non era meramente pecuniario, ma si riferiva ad attività
lavorativa non fornita da Sinito al Ministero della difesa; il reato di truffa aveva la
medesima pena del reato di truffa militare, mentre il reato di falso aveva pena
inferiore, per cui anche sotto questo aspetto la giurisdizione non poteva che
essere militare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Come osservato dalla Corte di appello, per qualificare la condotta
dell’imputato come “reato militare” ai sensi dell’art. 234 c.p.m.p., è necessaria
non solo la qualità di militare del soggetto attivo del reato ma anche quella del
soggetto passivo (in tal senso Sezioni Unite n.14 del 7.3.1953, rv 097325): la
norma infatti prevede al comma 1 che il danno venga arrecato ad “altro militare”
ed comma 2 (ipotesi aggravata) che il fatto sia commesso in danno
“dell’amministrazione militare”. Trattandosi di reato contro il patrimonio è
altrettanto pacifico che non può venire in considerazione altra tipologia di danno,
se non quello correlato alla diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo
del reato in conseguenza della condotta ipotizzata nella norma, non potendosi
allargare impropriamente l’ambito applicativo della norma considerando altra e
diversa tipologia di lesione (così in motivazione Sez.1, ordinanza n..7579 del
22/01/2014, Corsetti, Rv.258605 )
Nel caso in esame, l’ente in danno del quale è stata commessa la truffa, è
l’INPDAP (oggi INPS), ente del tutto estraneo alla amministrazione militare; del
tutto irrilevante è il fatto che le somme che confluiscono nell’ente siano versate
dal Ministero della Difesa, posto che ciò non trasforma l’ente in militare, e
neppure è vero che il danno sia subìto dai militari, visto che le pensioni dei

infatti dal Ministero della Difesa in quanto la previdenza del militare è sostenuta

militari non risentono assolutamente della maggiore erogazione di somme date
all’imputato.
La giurisdizione militare deve essere ravvisata se il danno incide anche sul
corpo di appartenenza; nel caso in esame, le somme erano state percepite per
attività rientranti quale stipendio o indennità e non rileva che la provvista
provenisse da altro comparto della Pubblica Amministrazione, posto che il dato
decisivo è che le somme venivano acquisite da INPDAP e non erano inerenti alla
attività del corpo militare, trattandosi di indennità di malattia incamerate
direttamente dal ricorrente; il danno pertanto è interamente sopportato non già

estraneo all’apparato militare, per cui il ricorso è manifestamente infondato
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 11/04/2018
Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Pier amillo Davigo

dall’amministrazione militare ma da un ente pubblico del tutto diverso ed

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