Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20135 del 21/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20135 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE FERNANDO N. IL 24/03/1974
avverso la sentenza n. 1661/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V
che ha concluso per
“La

Udito, per 1 p

e

e civile, l’Avv

Udit i difeijoyAvv.

9

Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha
parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Salerno, che ha condannato alla pena ritenuta equa
Fiore Fernando, giudicato responsabile del reato di falso nella dichiarazione
rilasciata in uno all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.
95 d.p.r. n. 115/2002) nell’ambito di un procedimento penale, per aver
dichiarato un reddito per l’anno 2008 pari a zero, a fronte di un reddito derivante

titolarità di una quota di tre immobili. La Corte di Appello, infatti, ha escluso
l’aggravante della recidiva e ridotto la pena inflitta dal primo giudice.
Quanto al merito, la Corte distrettuale ha ritenuto di alcun rilievo il fatto che
le somme non dichiarate per l’anno 2008 costituissero reddito oggetto di esonero
da tassazione e non determinassero, ove esposte, il superamento del limite
reddituale previsto per l’ammissione al beneficio; ciò in ragione della scelta
normativa di sancire con sanzione penale ogni condotta di falsità o di omissione
relativa ai dati da allegare alla istanza di patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, con atto
sottoscritto dal difensore avv. Michele Sarno, deducendo che la Corte di Appello
non ha preso in considerazione l’assenza dell’elemento soggettivo, dovuta alla
circostanza che il Fiore era stato tratto in errore dall’essere esente dall’obbligo di
dichiarazione dei redditi perché il reddito goduto, comunque inferiore (6806,00
euro) a quello che precludeva l’ammissione al beneficio, rientrava tra quelli
oggetto di esonero, alla stregua della normativa tributaria vigente al tempo.
Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in
relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per aver la Corte
di Appello omesso di motivare al riguardo e non considerato la lievità del’evento
ed i precedenti penali dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Giova prendere le mosse dalla considerazione della ancor recente
decisione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che integrano il delitto di
cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche
parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o
in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito
per l’ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 – dep.
16/02/2009, Infanti, Rv. 242152).

da disoccupazione agricola pari ad euro 6.806,00, ed aver omesso di incidare la

Tanto conduce a giudicare irrilevante, sul piano della oggettiva sussistenza
della falsità, l’eventuale inidoneità del dato alterato a fare da elemento di
discrimine tra ammissione al ed esclusone dal beneficio, giacché il bene giuridico
tutelato – per come identificato dal S.C. – non é l’interesse patrimoniale dello
Stato ma l’attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio; e
conduce, altresì, ad escludere che possa parlarsi di falso innocuo in ragione di
quella inidoneità.
Volgendo lo sguardo al versante soggettivo, se é vero che il reato del quale

della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che
non compete, é pur sempre da tener presente che il dolo generico non può
essere considerato in “re ipsa” ma deve essere rigorosamente provato,
dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice
leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non
incrimina il falso documentale colposo (cfr. Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 dep. 16/07/2015, Di Stasi e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010
– dep. 28/07/2010, Zago, Rv. 248264).
In questa prospettiva deve essere rimarcato che concreta errore sulla legge
penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia
quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto,
introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa,
dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell’art.
47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere
non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa
non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015 – dep.
02/04/2015, Bucca, Rv. 263013, proprio in tema di falso nella dichiarazione
concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Pertanto, diversamente da quanto asserito dall’esponente, nel caso in cui si
erri in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione della
disciplina del patrocinio a spese dello Stato (come quando non dovendosi tener
conto del reddito percepito ai fini della tassazione lo si reputa non rilevante ai fini
delle condizioni per l’ammissione al beneficio) si versa in ipotesi di errore
inescusabile.
Tuttavia, non può ritenersi l’assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa
dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può
rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale
estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere
per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le
fattezze della condotta colposa, salva l’emersione di un dolo eventuale. Dolo

3

ci si occupa richiede il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà

eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula ‘di
chiusura’, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso
deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni
metodologiche impartite dalle Sezioni Unite, per le quali, per la configurabilità
del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente,
occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica
categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di
evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo

vicenda all’esame, deve farsi applicazione delle indicazioni metodologiche
provenienti dal S.C., per il quale l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'”iter” e
l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori, tra i quali
– non può sfuggire – si pongono anche il fine della condotta e la compatibilità con
esso delle conseguenze collaterali (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep.
18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105).
Nel caso di specie l’indagine in ordine alla sussistenza del dolo generico é del
tutto mancata, perché la Corte di Appello si é limitata a constatare l’esistenza
oggettiva della falsità, svolgendo considerazioni in ordine alle condotte in grado
di esprimere offensività nei confronti del bene giuridico, così mostrando di
assumere proprio una concezione di immanenza del dolo nella materialità del
fatto (il solo accenno al dolo é rappresentato dalla espressione “…, deve ritenersi
perfettamente integrato il reato in contestazione, sorretto dal dolo generico …”).
Ben diversamente, l’indagine sul dolo in ipotesi in cui non é di immediata
evidenza l’utilità che sostiene l’azione/omissione tipica richiede una compiuta
analisi delle circostanze di fatto. Quali, per rimanere ancorati al caso che occupa,
il concomitante silenzio serbato a riguardo della titolarità di una quota di tre
immobili siti nel comune di Olevano sul Tusciano.
3.2. In conclusione, assorbito il motivo sulla pena, il provvedimento
impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per
nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così decisq
Il Consigli
Salvat

9

Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2016.
estensore
vere

Il , eresidente
Rocco Marco Blaiotta

TE SUPREMA DI cAssAzion
IV Sezione Penale

psicologicamente ad essa. Con gli ovvi adattamenti richiesti dalla specificità della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA