Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20134 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20134 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
CIRINBEI LAURENTIU VIOREL nato il 20/05/1973
CIRNU IONEL nato il 29/06/1967
avverso la sentenza del 16/02/2017 del TRIBUNALE di PORDENONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale di Pordenone

dichiarava Cirnu Ionel colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione
con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Pordenone di 16.12.2015, lo
condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 800,00 di
multa quale aumento per la continuazione sulla pena applicata con la sentenza
impugnata; dichiarava Cirinbeu Lautentin Viorel colpevole del reato ascrittogli al
capo I, riqualificato ai sensi degli artt. 624, 625 e 61 n.5 cod.pen. e, ritenuta la

16.12.2015, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di
multa quale aumento per la continuazione sulla pena applicata con la sentenza
impugnata.
1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore generale
presso la Corte di appello di Trieste, osservando che erroneamente era stato
riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato sub I) ascritto a Cirinbeu
Laurentiu Viorel e quelli già giudicati in quanto la presunta vicinanza temporale
dei fatti non sussisteva e nessuna valenza poteva essere attribuita alla mera
omogeneità delle violazioni, essendo chiaro che ci si trovava di fronte ad una
attività sistematica e organizzata; analoghe considerazioni valevano per i delitti di
ricettazione ascritti a Cirnu Ionel; andava censurata, pertanto, la violazione
dell’art.81 cpv. cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II Procuratore generale si duole del fatto che i reati siano stati
considerati come commessi in continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza
del Tribunale di Pordenone proponendo, invero, una rilettura degli elementi
fattuali non consentita in questa sede.
Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi
essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia
intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico
seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento
esposto dal Tribunale, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e
risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent.
n. 23568 del 4/5/2016, n.m.).

_

continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Pordenone di

La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 11/04/2018

Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Pierc.4T
,\illo Davigo

Il Consigliere estensore

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