Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20132 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20132 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la
sentenza del Giudice di Pace dell’11/5/2016 nel procedimento a carico di
Morello Patrizia, nata a Reggio Calabria il 24/2/1983
Bevilacqua Roberto, nato a Reggio Calabria il 17/7/1981
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del Sostituto
Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Sentite le conclusioni del difensore di parte civile, Poste Italiane s.p.a.,avv.
Campisi, che si associa alle richieste del Pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di Morello Patrizia e di Bevilacqua Roberto
per il reato previsto dagli artt. 110, 633 cod. pen., perché l’azione penale non
doveva essere iniziata per mancanza di querela. Nella motivazione il Giudice ha
affermato che la querela era stata presentata oltre i 90 giorni dal momento in cui
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Data Udienza: 11/04/2018

gli aventi diritto erano venuti a conoscenza del comportamento illecito e pertanto
deve ritenersi tardiva e inefficace.
2.Avverso la detta sentenza ha proposto appello dinanzi al Tribunale il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e, il Tribunale
ha dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti a questa Corte in virtù
del principio di conversione dei mezzi di impugnazione.
Il ricorrente deduce che la querela è stata considerata tardiva, sull’erroneo
presupposto che il reato di occupazione abusiva si configuri come reato

invaso, a nulla rilevando la eventuale permanenza dell’occupazione.
Il termine per proporre querela non era invece ancora spirato, essendo
l’occupazione e quindi il reato ancora in corso di consumazione.
La parte civile,Poste Italiane s.p.a., con memoria depositata il 15 marzo 2018 ha
chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Secondo un orientamento consolidato e risalente , “Il delitto p. e p. ex art. 633
c.p., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma
avvenga con un’occupazione protratta nel tempo – come avvenuto nel caso in
esame – è permanente, come da lungo tempo stabilito da larga giurisprudenza di
questa S.C. (cfr., ad es., Cass. Sez. 2 n. 49169 del 27.11.2003; Cass. Sez. 3 n.
2026 del 26.11.2003, dep. 22.1.2004; Cass. Sez. 2n. 8799 del 17.1.99; Cass.
Sez. 2 n. 3708 del 12.1.90; Cass. Sez. 2n. 7427 del 23.11.87, dep. 30.6.88;
Cass. Sez. 2 n. 10363 del 30.6.87; Cass. Sez. 3 n. 670 del 24.11.82, dep.
26.1.83; Cass. Sez. 2 n. 1178 del 7.10.80, dep. 18.2.81; Cass. Sez. 2 n. 1625
del 17.11.72, dep. 23.2.73).”
E’ stato peraltro chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui
all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento
della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si
introduce “arbitrariamente” e cioè, contra ius in quanto privo del diritto
d’accesso. La conseguente “occupazione” deve ritenersi pertanto
l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene
posta in essere l’abusiva occupazione. Ma nel caso in cui l’occupazione si
protragga nel tempo il delitto assume natura permanente, e cessa soltanto con
l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. (Sez.
2, n. 49169 del 27/11/2003 – dep. 22/12/2003, Minichini, Rv. 22769201).

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istantaneo, la cui consumazione si realizza nel momento in cui l’immobile viene

Ne deriva che, finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la
querela, nel senso che il reato permanente è, in quanto tale, flagrante per tutto
il periodo in cui se ne protrae la consumazione e ciò ai sensi dell’esplicito
disposto dell’art. 382 cpv. c.p.p.; ciò significa che la querela deve considerarsi
comunque tempestiva sia pure con riferimento al periodo pregresso
corrispondente al termine trimestrale di cui all’art. 124 c.p.;tenuto conto, poi,
dell’intrinseca struttura unitaria del reato permanente, ovviamente la querela
copre anche il periodo ad essa posteriore, finché si protrae la permanenza (cfr.,

19.11.08, dep. 17.3.09).
Anche questa sezione ha affermato che “E’ da ritenersi tempestiva la querela
per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui
si è protratta l’occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante
per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione. (Sez. 2, n. 41401 del
19/10/2010 – dep. 23/11/2010, Quaglia ed altro, Rv. 24892601)
Il collegio conosce quell’orientamento minoritario secondo cui, in forza del tenore
letterale dell’art. 633 cod.pen., che deduce ad oggetto della sanzione la condotta
di chi, abusivamente, senza l’autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al
fine di occuparli o per trarne profitto, il reato in questione si configura come
reato istantaneo ad effetti permanenti, sicchè la condotta successiva di
protrazione dell’occupazione non avrebbe rilevanza. (Sez. 2, n. 7911 del
20/01/2017 – dep. 17/02/2017, P.M. in proc. Tripodi, Rv. 26957501)
E tuttavia tale conclusione non è del tutto condivisibile.
Ed infatti occorre rilevare che con riferimento ad altri reati definiti come
istantanei con effetti permanenti, quali l’evasione, il deturpamento di bellezze
naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632
cod.pen., n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 la giurisprudenza ha avuto
modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si
modifica lo stato dei luoghi; tuttavia possono assumere carattere permanente
qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un’attività
continua o ininterrotta dell’agente.
E nel caso di occupazione di un terreno o di un appartamento certamente si
rende necessaria la condotta attiva dell’autore dell’invasione che continui ad
utilizzare il bene altrui.
Si perverrebbe, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o
prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle
more del processo.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
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in motivazione, Cass. Sez. 6 n. 22219 dell’11.5.2010; Cass. Sez. 6 n. 11556 del

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per il
giudizio.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio dell’ 11.4.2018
Il Consigliere e tensore

Il Presidente

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