Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20131 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20131 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COSTA MARIO nato il 06/08/1961 a TRAPANI
PAPA DAVIDE nato il 08/06/1986 a ERICE
IUCULANO GIOVANNA nato il 29/01/1967 a LAGO

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 giugno 2017,
confermava la sentenza di primo grado con la quale Costa Mario, Papa Davide e
Iuculano Giovanna (oltre ad altri imputati, non ricorrenti) erano stati condannati
per il reato di cui all’art. 642 cod.pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Papa Davide,
eccependo l’intervenuta prescrizione del reato: il capo A) dell’imputazione
indicava quale data di commissione del reato il giorno 17 ottobre 2009, data di
deposito della denuncia da parte di Papa, mentre l’ulteriore data indicata, e cioè

dal coimputato Costa Mario; calcolando il termine di prescrizione di sette anni e
mezzo e il periodo di sospensione del processo, il reato era quindi prescritto
prima della pronuncia della sentenza di appello.
2.1 Con separato ricorso, Iuculano Giovanna eccepisce che le sentenze di
merito avevano erroneamente respinto l’eccezione di improcedibilità per difetto di
querela; la Milano Assicurazioni aveva infatti appreso delle circostanze illecite il 7
dicembre 2009, per cui la querela, depositata il 27 maggio 2010, era tardiva; con
riferimento al secondo sinistro stradale, la Milano Assicurazioni aveva appreso
delle circostanze illecite il 27 gennaio 2010 e comunque l’esito degli accertamenti
delegati era pervenuta il 16 ottobre 2009, per cui anche in questo caso la querela
del 27 maggio 2010 era tardiva.
2.2 La ricorrente lamenta inoltre che il giudizio di colpevolezza era basato
su meri indizi, mancanti dei requisiti richiesti dall’art. 192 cod.proc.pen.: il
costrutto accusatorio mancava di ogni elemento che potesse dimostrare il
coinvolgimento della ricorrente, mentre le dichiarazioni del teste Scorrano
avevano quale fondamento una minima incongruenza tra il danno presunto e
quello accertato, tale da non ingenerare alcun dubbio circa la reale dinamica del
sinistro in oggetto, così rappresentata dalle parti coinvolte.
2.3 La ricorrente eccepisce che i giudici di merito avrebbero dovuto
applicare l’esclusione della punibilità a norma dell’art. 131 bis cod.pen. in
considerazione della manifesta tenuità del fatto di reato: nel caso di specie
sussistevano tutti i presupposti per l’applicabilità dell’istituto.
3.1 Propone ricorso Costa Mario, eccependo come la sentenza emessa dal
Tribunale di Trapani era illegittima perché emessa da giudice territorialmente
incompetente, essendo competente l’autorità giudiziaria ove si trova l’ufficio cui
la denuncia viene recapitata; nel caso di specie il reato era stato contestato come
commesso in Marsala in data posteriore, per cui l’autorità giudiziaria competente
sarebbe stata quella di Marsala
3.2 n ricorrente eccepisce poi la tardività della querela, con motivazioni
identiche a quelle del primo motivo di ricorso di Iuculano Giovanna.
3.3 Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono identici ai motivi di
cui ai punti 2.2 e 2.3

quella di compilazione del questionario, era stata posta in essere esclusivamente

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Il ricorso di Papa non considera infatti che la compilazione del
questionario da parte di Costa era elemento necessario per la realizzazione del
reato, essendo l’ultimo “segmento” della condotta criminosa, posto che fino a
quel momento il reato non poteva dirsi realizzato; è del tutto irrilevante,
pertanto, che la condotta di Papa si sia arrestata ad un momento antecedente,
visto che, nello stabilire la data di commissione del reato, si deve fare riferimento
a quando lo stesso risulta perfezionato in tutti i suoi elementi.

e la sospensione per mesi due e giorni 9, e calcolando il termine di sette anni e
mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., alla data della sentenza della Corte
di appello (29 giugno 2017) il reato non era prescritto.
Del tutto irrilevante è poi il fatto che la prescrizione sia maturata
successivamente a tale data, posto che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare
le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (Sez. 2,
Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463).
2.1 Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla tardività della querela
(proposto sia da Iuculano Giovanna che da Costa Mario), lo stesso non si
confronta in alcun modo con la motivazione della Corte territoriale, secondo la
quale il perito della Milano Assicurazioni aveva inoltrato i propri rapporti, con le
conclusioni che si trattava di manovre fraudolente per strumentalizzare sinistri
mai avvenuti, all’impresa di assicurazione tra 1’8 e il 18 marzo 2010, con la
conclusione che la querela è tempestiva (pag.5 sentenza impugnata); deve
comunque essere ricordato che l’accertamento del momento di conoscenza degli
elementi costitutivi del reato, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di
legittimità.(Sezione V, sentenza 19 maggio 2016 n. 21003; Sez. 5, n. 27296 del
10/06/2010, Pantano, Rv. 247891).
2.2 Il secondo motivo di ricorso di Iuculano e il terzo di Costa sono
inammissibili, attesa la loro genericità; infatti, è inammissibile il ricorso per
cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa
valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna
impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero
illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla
capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della
decisione di merito. (vesi Sez. sentenza, n. 30918 del 07/05/2015, Rv. 264441);
inoltre, si fa riferimento alla dichiarazioni del teste Scarano, che però non
vengono riportate, né viene indicato quando tali dichiarazioni siano state rese,

Pertanto, considerando quale data del commesso reato il 16 dicembre 2009

con conseguente ulteriore inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di
specificità.
2.3 Relativamente alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., i
ricorrenti non si confrontano affatto con la motivazione della Corte, che alle
pagine 6 e 7 ha indicato in maniera ampia ed esaustiva le ragioni per cui non è
applicabile l’articolo indicato.
3.1 Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, il motivo è generico
in quanto reitera la medesima censura proposta in appello; infatti, secondo il
consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497

inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente
le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per
confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati
accolti.
Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con la motivazione della
Corte di appello, che ha evidenziato a pag.4 che tutti i reati sono stati commessi
tra Erice, Paceco e Trapani, comuni territorialmente appartenenti al Foro ove si è
svolto il processo.
4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 11/04/2018
Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Pier millo Davigo

del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è

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