Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20131 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20131 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 11/03/2015

ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Postini Luca, nato a Melegnano (Mi) il 63-1968, avverso la sentenza in data 10-2-14 della Corte di Appello di Milano,
sezione 20 penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Marcello Ambrogio Meoli (per la parte civile), che ha concluso per
l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 13-4-10 il Tribunale di Lodi ha assolto Postini Luca con la
formula perché il fatto non costituisce reato dalla imputazione di cui all’art. 340 c.p.
a lui ascritta al capo A) della rubrica e con la formula perché il fatto non sussiste da
quella di cui all’art. 392 c.p., a lui contestata al capo B).
Postini Luca ha proposto appello avverso la predetta sentenza, affermando che il
procedimento nei suoi confronti era scaturito da una denuncia falsa e persecutoria
da parte del legale rappresentante della Azienda Ospedaliera di Melegnano e
chiedendone la condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado da
lui sostenute nonché, ritenuta la sussistenza della colpa grave, al risarcimento dei
danni da lui subiti.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, in data 10-2-14,
ha confermato la decisione di primo grado, condannando Postini Luca al
pagamento delle spese processuali del grado ed alla rifusione in favore della parte
civile costituita delle spese di proseguita rappresentanza e difesa, liquidate come da
dispositivo.
2. Avverso la suindicata sentenza del 10-2-14 ha proposto ricorso per cassazione
Postini Luca, tramite il suo difensore, chiedendone l’annullamento.
Nel ricorso si deduce violazione di legge per avere la Corte di Appello ricondotto la
richiesta di riconoscimento delle spese processuali e di risarcimento del danno alle
previsioni di cui all’art. 542 c.p.p. (condanna del querelante) e non a quelle di cui
all’art. 541, comma 2, c.p.p. (condanna alle spese relative all’azione civile),
espressamente richiamate da esso ricorrente. A parte il fatto che, in ogni caso, la
Corte Distrettuale avrebbe errato nel ritenere necessaria ai fini della applicazione
dell’art. 542 c.p.p. la sussistenza di una “colpa grave” nel comportamento del
querelante e non semplicemente di una “mera colpa”. Inoltre nella sentenza
impugnata si sarebbe errato nel non ritenere comunque sussistente nel caso in
1

3. Il ricorso è infondato.
Benché la Corte di Appello di Milano abbia menzionato nella sentenza impugnata
l’art. 542 c.p.p., è evidente, dal complesso della articolata motivazione, che ha fatto
in realtà riferimento all’ art. 541, comma 2 c.p.p., in base al quale il Giudice, con la
sentenza che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, se ne è
fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali
sostenute dall’imputato per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano
giustificati motivi per la compensazione totale o parziale, e, se vi è colpa grave, può
inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all’imputato.
Ciò premesso, va evidenziato che l’art. 541, comma 2, c.p.p. richiede
espressamente la colpa grave come condizione per poter condannare la parte civile
al risarcimento dei danni causati all’imputato. Inoltre, contrariamente a quanto
affermato dal ricorrente, la Corte di Appello ha adeguatamente motivato in ordine
alla sussistenza nel caso di specie di elementi che escludevano la colpa grave del
denunciante e a fronte di tale motivazione le censure del ricorrente si appalesano
generiche ed apodittiche. Quanto alla mancata condanna della parte civile alla
rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato, nella sentenza censurata
sono stati menzionati i complessi rapporti intercorrenti tra le parti che
giustificavano la compensazione fra le parti, come stabilito dal primo Giudice.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del,1 . spese p i essuali.
Così deciso in Roma, 1’11-3-2015.
,

esame la colpa grave in capo al denunciante, ignorando gli elementi specifici in tal
senso evidenziati nella richiesta avanzata da esso Postini.

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