Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20130 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20130 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIENTI MARCO nato il 15/04/1960 a TORINO

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Maria Grazia BROIERA, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 31 marzo 2017, la Corte di Appello di Torino, in riforma
della sentenza di primo grado del giudice dell’udienza preliminare, emessa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Grienti Marco colpevole del reato di truffa ex
art. 640 comma 2 cod.pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Grienti,
eccependo che in appello non solo non era stata svolta alcuna attività istruttoria
aggiuntiva, ma neppure era intervenuta una diversa analisi degli elementi
probatori, essendosi la Corte di appello semplicemente limitata ad esprimere un

ragionata valutazione di elementi probatori eventualmente pretermessi o
all’evidenziazione di aspetti cruciali non considerati dal giudice di primo grado,
senza assolvere all’obbligo di motivazione rafforzata; non solo il dolo era stato
rilevato leggendo al contrario le risultanze probatorie, ma neppure era dato
sapere a quanto ammontasse il danno erariale, da ritenersi comunque irrilevante
alla luce del lavoro straordinario effettuato dal ricorrente e mai ricompensato
1.2 Il difensore lamenta poi come la Corte di appello aveva omesso di
motivare su quale incidenza aveva potuto avere, ai fini della credibilità della
ricostruzione offerta dall’imputato e condivisa dal tribunale, il lungo lasso di
tempo trascorso.
1.3 Il difensore osserva che la Corte territoriale era pervenuta alla
conclusione che anche un importo economico sicuramente esiguo era
economicamente apprezzabile, senza indicare a quanto ammontava il danno e
senza considerare che le circa sei ore di cui al capo di imputazione, tenendo
presente la durata del tragitto dalla barriera autostradale di Avigliana all’ufficio di
Susa (30 minuti per l’accusa, 15 minuti per la difesa e per il giudice di primo
grado) erano comunque dimezzate; sul punto la Corte di appello non si
pronunciava, limitandosi a parlare di meri scostamenti, senza considerare che il
danno erariale si collocava ben al di sotto di 100 euro; la Corte giustificava la
particolare severità nel definire apprezzabile il danno patrimoniale in base alla
“estrema facilità con la quale il pubblico ufficiale può aumentarsi il suo stipendio”,
con una illazione che andava manifestamente oltre agli elementi probatori emersi
1.4 Il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva ritenuto prova
della colpevolezza dell’imputato la mancanza di un alibi per gli episodi rimasti in
contestazione, in contrasto con l’art. 27 della Costituzione, e affermato,
contrariamente al vero, che gli scostamenti risultavano sempre in danno
dell’amministrazione ed in favore dell’imputato, posto che la documentazione
prodotta e i testimoni sentiti dimostravano che le ore svolte a titolo gratuito
dall’imputato erano ben più numerose di quelle in contestazione; non si poteva
poi non convenire che la presenza di scostamenti negli orari di servizio potesse
essere frutto di una mera disattenzione dell’imputato nella compilazione del
registro presenze; ulteriore contraddittorietà della motivazione della sentenza

,

parere contrario, non offrendo i necessari passaggi argomentativi uniti ad una

impugnata era costituita dall’aver negato valore alla cd. compensazione operata
dal ricorrente, quanto l’episodio del 25 novembre 2011, per cui Grienti era stato
assolto, costituiva manifesta applicazione del suddetto criterio
1.5 n difensore eccepisce che la Corte di appello si era pronunciata per la
colpevolezza di Grienti in violazione del principio dell’onere della prova, essendo
stato provato soltanto che in determinati giorni e determinate ore Grienti si
trovava al casello di Avigliana, ma neppure tale dato era certo, visto che le
tessere autostradali potevano essere prestate ad altri in caso di
smagnetizzazione; neppure era stato provato, ogni oltre ragionevole dubbio, che

1.6 Il difensore osserva che anche l’esclusione di una eventuale pronuncia
ex art. 131 bis cod.pen non era assolutamente adeguata e sbrigativamente
ricondotta alla reiterazione del comportamento, senza un minimo di analisi degli
episodi contestati , della loro durata e della loro sporadicità.
1.7 D difensore rileva infine che la determinazione della pena e l’aumento di
essa stimato in virtù del vincolo della continuazione, raddoppiata e non motivata,
rappresentasse un’ulteriore lacuna della motivazione, vista anche l’omissione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato.
2.1 Preliminarmente deve essere precisato che nel caso in esame non
ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto affermato dalle Sezioni
unite di questa Corte nelle sentenze Dasgupta e Patalano, in forza delle quali in
caso di ribaltamento in appello del giudizio assolutorio, il collegio del gravame è
tenuto a rinnovare l’istruttoria dibattimentale, qualora pervenga ad una
valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, differente da quella
compiuta dal giudice di primo grado: è stato infatti precisato che “Non sussiste
l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la
riforma in appello dell’assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera
del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio
viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove.” (Sez. 3, n.
19958 del 21/09/2016 – dep. 27/04/2017, Chiri, Rv. 26978201)
Nel caso in esame, l’obbligo di rinnovazione non ricorre, in quanto
l’affermazione di responsabilità, in riforma della precedente pronuncia
assolutoria, è fondata sulla interpretazione della apprezzabilità economica del
danno erariale cagionato e sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, e
non su una valutazione del materiale probatorio diversa da quella del giudice di
primo grado.
Passando al merito del ricorso, questa sezione ha precisato che la falsa
attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui
— .’3-

S-‘

■r•-(`-‘

l’imputato non stesse svolgendo incombenze di servizio

cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea
oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la
presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico
dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o
della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare
economicamente apprezzabili. (Sez. 2, sentenza n. 5837 del 17/01/2013,
Brignone, Rv.255201;Sez. 5, sentenza n. 8426 del 17/12/2013, Rapicano
Rv.258987); si tratta di valutare quindi, quando un danno sia economicamente
apprezzabile.

questa Corte sopra citate, nella parte in cui afferma che “apprezzabile non è
sinonimo di rilevante”, per cui non si deve soltanto tenere conto dell’aspetto
economico del danno, in quanto viene richiamato anche l’ “evidente e grave
tradimento del rapporto fiduciario necessariamente esistente tra il pubblico
dipendente e l’Amministrazione sua datrice di lavoro” (pag.7)
Trattasi di motivazione congrua e coerente, che sfugge pertanto al
sindacato di legittimità; si deve infatti rilevare la natura meramente fattuale delle
censure proposte, in quanto con esse il ricorrente propone una mera
rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la
preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione
delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di
una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di
reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Né può rilevare la eventuale difficoltà di una precisa quantificazione del
danno, considerato che, nella specie, la relativa sussistenza ed apprezzabilità in
termini economici è da reputarsi sussistente al di là di ogni ragionevole dubbio
per quanto argomentato dalla Corte di appello, che ha motivato anche sulla
sussistenza del dolo in capo all’imputato evidenziando la ripetitività degli errori
commessi nelle annotazioni degli orari di servizi, sulla mancanza di alcuna prova
in ordine alla asserita compensazione operata dall’imputato (pag.7 sentenza
impugnata) e sulla impossibilità di applicare la causa di non punibilità di cui al’art.
131 bis cod.pen.
Quanto alla dosimetria della pena, la graduazione della stessa, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso

Sul punto, la Corte territoriale ha richiamato la seconda delle sentenze di

di specie – non ricorre, visto che la Corte di appello ha evidenziato il ruolo
rivestito dall’imputato ed è partita dal minimo edittale della pena prevista.
2.2 Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha
proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Pier amillo Davigo

Così deciso il 11/04/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA