Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2013 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2013 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CARDILLO GIANPAOLO N. IL 12/09/1991
avverso la sentenza n. 385/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazio e fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CARDILLO Gianpaolo ricorre contro la sentenza specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia che sarebbe stato omessa la verifica della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e privi del ne-

cessario requisito della specificità, perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si
confrontano con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni concrete che avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

§2.

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