Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2013 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2013 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGRELLI EMANUELE N. IL 03/01/1972
avverso la sentenza n. 2589/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 21/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MAGRELLI Emanuele ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e
585-585 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di
colpevolezza, assumendo che avrebbe agito in istato di incapacità di intendere e vole-
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che la
circostanza che l’imputato fosse alterato per l’assunzione di droga non escludeva la finalità del suo comportamento violento né la rappresentazione del contesto in cui agiva.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.
rea causa dell’assunzione massiccia di sostanza stupefacente.