Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20128 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20128 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MARINESCU LUMINITA nato il 10/02/1970 a BUCAREST( ROMANIA)
AFRIDI WASEEM nato il 01/01/1984 a KHYBER AGENCY( PAKISTAN)

avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Perugia confermava la condanna inflitta dagli imputati dal
tribunale per il reato previsto dagli artt. 73 ed 80 D.pr. 309\90; la sentenza veniva
emessa seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione che
aveva rilevato l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione
dell’attenuante prevista dall’art. 73 comma 7 d.p.r. 309 del 1990

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato Afridi che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento
dell’attenuante prevista dall’art. 7 del Dpr. 309 del 1990: si deduceva che
contrariamente a quanto ritenuto le dichiarazioni eteroaccusatorie dell’imputato
sarebbero state decisive per lo sviluppo delle indagini;

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore della Marinescu che deduceva:
3.1. vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento
dell’attenuante prevista dall’art. 73 comma 7 del d.p.r. 309 del 1990; si deduceva
in particolare che non sarebbe stata verificata la rilevanza degli apporti conoscitivi
derivanti dalle dichiarazioni dell’imputata;
3.2. vizio di legge e di motivazione in relazione alla definizione del trattamento
sanzionatorio; segnatamente si contestava il mancato riconoscimento della
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti;
3.3. vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del
dibattimento;
3.4. vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati gli argomenti contenuti
nella memoria presentata a difesa dell’indagato che evidenziava il percorso di
reinserimento sociale avviato dall’imputata oltre che la disponibilità a collaborare
con la Procura della Repubblica.

4. Con memoria depositata il 9 aprile 2018 il difensore della Marinescu insisteva
per l’annullamento della sentenza impugnata ribadendo gli argomenti esposti con
il ricorso

5. I ricorsi sono inammissibili.
5.1. i motivi dì ricorso (primo per Afridi e primo e quarto per la Marinescu) che
denunciano vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento
dell’attenuante prevista dall’art. 73 comma 7 del d.p.r. 309 del 1990 si risolvono

2

2.

nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali senza
l’individuazione di fratture logiche manifeste e decisive del tessuto motivazionale.
In materia il collegio ribadisce che ai fini della applicazione dell’attenuante del
ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è
necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte
le conoscenze a disposizione del dichiarante (Cass. Sez. 6, n. 15977 del
24/03/2016 – dep. 18/04/2016, Ben, Rv. 266998; Cass. Sez. 6, n. 37100 del
19/07/2012 – dep. 26/09/2012, Biasi e altri, Rv. 253381).

rilevava la genericità delle indicazioni fornite da entrambi gli imputati che non
collimavano tra di loro e non fornivano elementi di novità utili ad avviare nuove
indagini; con riguardo alla presunta chiamata in correità del Bagz Ali la corte
riteneva, inoltre, che l’apporto fornito dall’Afridi non era stato determinante per
le investigazioni e, comunque, era sproporzionato rispetto al bagaglio di
conoscenze correlato alla sua posizione processuale (gestione del narcotraffico in
contesto organizzato: pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata)
Né può ritenersi come dedotto che non siano state valutate le allegazioni
difensive: la Corte territoriale analizzava nel dettaglio la idoneità delle dichiarazioni
rese dagli imputati a supportare la concessione dell’attenuante invocata, sicché
non può ritenersi che l’assenza di specifici richiami alla memoria difensiva che si
assume non considerata si traduca in un vizio di omessa motivazione. Il collegio,
sul punto, condivide il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo
cui in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una
specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia
stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata
(Cass. sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340).
5.2. Il motivo di ricorso proposto nell’interesse della Marinescu che lamenta la
legittimità dell’esercizio della discrezionalità nella effettuazione del bilanciamento
tra circostanze è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la
consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui per il corretto adempimento
dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee
è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina
gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi,
apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo
sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale
nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato
al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad
elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì,

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Nel caso di specie in coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale

logicamente corretto (Cass. Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; Cass.
Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).
5.3. Infine: è manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto nell’interesse
della Marinescu con il quale si lamenta l’illegittimità del diniego di rinnovazione
dibattimentale. La Corte territoriale giustificava la superfluità dell’approfondimento
istruttorio richiesto, che nella prospettiva difensiva avrebbe consentito di
apprezzare le conseguenze della collaborazione della ricorrente, in quanto riteneva
che le dichiarazioni ritenute utili per la concessione dell’attenuante della

conoscenza utili per la attivazione di ulteriori indagini (pag 7 della sentenza
impugnata).
Si tratta di una valutazione di merito priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni
censura in questa sede.

6.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si
determina equitativamente in € 2000,00 ciascuno.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000.00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2018

L’estensore

Il Presidente

collaborazione erano generiche ed inidonee ad introdurre nuovi elementi di

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