Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20126 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20126 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
GHEORGHE IONUT NICUSOR nato il 16/06/1992 a GALATI( ROMANIA)
avverso la sentenza del 25/01/2017 del TRIBUNALE di FERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Fermo condannava l’imputato alla pena di anni due di reclusione
ed euro 700 di multa per il reato di rapina aggravata concedendo il beneficio della
sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale
presso la Corte di appello di Ancona che deduceva violazione di legge in quanto il

la pena inflitta (anni due di reclusione ed euro 700 di multa) fosse superiore al
limite previsto dall’art. 163 comma 1 cod. proc. pen.; il beneficio avrebbe dovuto
essere limitato alla sospensione della pena detentiva.

1.11 ricorso è fondato.
La sentenza impugnata violando la prescrizione contenuta nel primo comma
dell’art. 163 cod. pen sospendeva l’esecuzione della intera sanzione nonostante la
stessa fosse, nel complesso, superiore alla soglia dei due anni complessivi
(comprensivi della pena pecuniaria ragguagliata ai sensi dell’art. 135 cod. pen)
prevista dalla legge.
Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato nella parte in cui
sospende anche la pena pecuniaria, essendo quella detentiva sospendibile in
quanto contenuta nei limite del biennio previsto dall’art. 163 comma 1 cod. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione
condizionale della pena pecuniaria.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2018

L’estensore

Il Presidente

beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso nonostante

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