Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20125 del 03/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20125 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIO ENRICO N. IL 25/08/1979
avverso la sentenza n. 995/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
28/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per i

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Udito, per la p e civile, l’Avv

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Data Udienza: 03/03/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 28 ottobre 2013, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la Corte
d’appello ha ridotto la pena inflitta a Giglio Enrico nella misura di anni cinque e
quattro mesi di reclusione e 40.000 euro di multa, in relazione al reato di cui agli
artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (avente ad oggetto 21 chili di eroina,
accertato il 7 maggio 2001), confermando nel resto l’appellata decisione.

fiducia di Giglio Enrico, e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1

violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 192,

comma 2, 546, comma 1, lett. e), 598 cod. proc. pen. e artt. 132 e 133 cod.
pen., per avere la Corte, da un lato, omesso di valutare le specifiche doglianze
difensive mosse nell’atto d’appello, laddove si era contestata la riferibilità
all’assistito dell’utenza “03382510696”; d’altro lato, ritenuto integrata la
circostanza aggravante dell’ingente quantitativo;
2.2. violazione di legge processuale in relazione all’art. 125, comma 3, cod.
proc. pen., per essersi la Corte limitata a riprodurre pedissequamente in
sentenza la motivazione della decisione di primo grado;
2.3.

vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto provato il

coinvolgimento dell’imputato nella vicenda sulla base di dati fattuali
assolutamente insignificanti, quali l’incompetenza del Giglio in tema di
imbarcazioni e l’abbandono della barca nel porto di Milazzo e la fuga.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, mentre l’Avv. Patrizio Rovelli, difensore di fiducia di Giglio Enrico,
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, oltre a costituire una mera replica
delle deduzioni già mosse con l’atto d’appello, cui la Corte territoriale ha fornito
puntuale ed adeguata risposta, tendono a sollecitare una rilettura delle
emergenze processuali ed, in effetti, non denunciano nessuno dei vizi logici
tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen. Il
chgverbera in termini di inammissibilità dei motivi, dovendosi questa Corte di
legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito
per verificarne la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cuti percepibili,
senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226074; Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv.
258153).
2

2. Ricorre avverso il provvedimento l’Avv. Patrizio Rovelli, difensore di

D’altra parte, nell’atto d’appello non erano state mosse contestazioni in
merito alla circostanza aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990,
con la conseguenza che la doglianza afferente tale elemento circostanziale si
appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
6. kslAtaktí ienerico e dunque inammissibile è poi il secondo motivo con il
quale il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione.
Ad ogni modo, l’apparato argonnentativo del provvedimento in verifica si
appalesa immune dai censurati vizi ,atteso che, per un verso, come questa Corte

si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed
operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,
Rv. 257595); per altro verso, la Corte distrettuale non si è sottratta dal
rispondere alle specifiche doglianze mosse con l’atto d’appello, svolgendo
considerazioni in punto di diretto e consapevole coinvolgimento di Giglio nella
condotta di narcotraffico che, in quanto aderenti alle risultanze degli atti e
sviluppate secondo logica e diritto, si stimano congrue e, dunque, incensurabili in
questa Sede.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di
1000 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 3 marzo 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

ha già avuto modo di chiarire, la struttura giustificativa della sentenza di appello

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