Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20124 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20124 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGLIALUNGA SANTO FERNANDO nato il 24/02/1948 a ARADEO

avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Banca d’Italia e
per l’inammissibilità nel resto;
Udito l’avv. N. De Giorgi, difensore della parte civile, che deposita conclusioni
scritte e nota spese
Udito l’avv. A. Tana, difensore dell’imputato, che conclude per l’accoglimento del
ricorso

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce confermava la condanna dell’imputato per i reati di
usura in danno di De Vito Antonio e Romano Rocco; la sentenza condannava
altresì l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva:

contenuti dichiarativi transitati nel fascicolo del dibattimento in seguito alla
contestazione, pressoché integrale, dei verbali di dichiarazioni resi dalle persone
offese nel corso delle indagini preliminari sulla base del fatto che le stesse, che
avevano dichiarato di non ricordare quanto dichiarato in precedenza; tale
situazione avrebbe leso il diritto di difesa in quanto sarebbe stata acquisite le
dichiarazioni predibattimentali nonostante non si versasse nei casi in cui la legge
consente il transito nel fascicolo del dibattimento dei verbali formati durante le
indagini preliminari;
2.2. vizio di motivazione: sarebbe illogica la valutazione delle dichiarazioni delle
due persone offese in quanto con riguardo al Romano, persona offesa non
costituita parte civile, non era stato tenuto in considerazione il fatto che lo stesso
aveva dichiarato di non aver mai prestato attenzione all’interesse praticato dalla
Finanziaria, il che renderebbe irrilevante la asserita mancanza di memoria che
era alla base delle contestazioni; per quanto riguarda il De Vito, costituito parte
civile, si rilevava la violazione delle regole di valutazione che governano
l’apprezzamento della testimonianza dell’offeso; segnatamente si riteneva
decisivo il fatto che il ricordo dei singoli episodi di usura riferiti nel corso delle
indagini preliminari era stato supportato da uno scadenziario che tuttavia non
era stato rinvenuto; inoltre si deduceva che il De Vito aveva sporto denuncia nel
2004, laddove l’indagine era divenuta nota solo nel 2009, sicché non
corrisponderebbe al vero che il De Vito si era risolto a denunciare solo dopo essere
venuto a conoscenza dell’indagine e del sequestro nei confronti dell’imputato;
2.3. vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche;
2.4. vizio di legge: sarebbe stata illegittimamente disposta la condanna al
pagamento delle spese in favore della Banca d’Italia con riguardo agli oneri relativi
allo svolgimento del giudizio di appello nonostante la sentenza di primo grado non
era stata impugnata con riguardo al capo di imputazione in relazione al quale la
Banca d’Italia si era costituita parte civile

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2.1. vizio di legge e di motivazione: la sentenza impugnata si fonderebbe su

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
In materia di formazione della prova dichiarativa il collegio ribadisce che le
dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che
manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la
veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il “deficit” mnemonico, devono
ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come

dep. 05/04/2017, Lubine, Rv. 270091; Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015 – dep.
02/04/2015, Annaddio e altri, Rv. 264014). Si ritiene cioè che la dichiarazione
dibattimentale del testimone che il fatto o circostanza dichiarata nel corso delle
indagini, e di cui ha contestazione per non averne avuto ricordo è rispondente al
vero, è utilizzabile quanto al contenuto relativo alla sussistenza del fatto o
circostanza, dato che la risposta alla contestazione per difetto di ricordo ha
introdotto nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza (Cass. sez. 2, n.
31593 del 13/07/2011 – dep. 09/08/2011, Accardi, Rv. 25091301)
Si tratta di una interpretazione che, contrariamente a quanto dedotto, non
produce un aggiramento delle regole che disciplinano la formazione della prova
dichiarativa.
La progressione dichiarativa che si perfeziona con l’assunzione della testimonianza
nel contraddittorio dibattimentale non esclude che, proprio in tale fase, si verifichi
un difetto nel ricordo, soprattutto quando la testimonianza, come nel caso di
specie, sia assunta diversi anni dopo i fatti per cui si procede e verta su circostanze
che richiedono una particolare accuratezza nella descrizione, come nel caso di
specie dove si chiedeva ai testimoni di ricordare dati ed importi relativi alla
restituzioni di prestiti ritenuti usurai.
In questi casi l’evento testimoniale si risolve nella ammissione di “non ricordare”
alcune circostanze che, invece, erano state accuratamente riferite nella fase delle
indagini; se oltre ad affermare l’impossibilità di ricordare il teste afferma, altresì,
che quanto aveva riferito nella fase delle indagini rispondeva al vero, deve ritenersi
che tale compendio dichiarativo si risolva in una conferma delle dichiarazioni
predibattimentali contestate, ovvero un evento dichiarativo reso nel pieno
contraddittorio ed utilizzabile come prova tutte le volte che i contenuti confermati
superino il vaglio relativo alla valutazione giudiziale relativa alla attendibilità
intrinseca del dichiarante ed alla correlata credibilità dei contenuti accusatori.
La Corte territoriale, in coerenza con tali linee ermeneutiche, riteneva utilizzabile
il compendio dichiarativo emergente dalle deposizioni dibattimentali degli offesi
che si risolveva nella conferma della veridicità dell’vento dichiarativo pregresso,
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se rese direttamente in dibattimento (Cass. Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017 –

ovvero dei contenuti accusatori riferiti nel corso delle indagini (pagg. 5 e 6 della
sentenza impugnata); la Corte di merito peraltro non si esimeva dal successivo,
ineludibile vaglio di credibilità dei contenuti dichiarativi raccolti nel corso
dell’esame dibattimentale.
La motivazione di merito offerta sul punto dalla Corte territoriale si presenta, oltre
che coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, anche
esente da vizi logici, e si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede.

ritiene attendibili i dichiaranti e credibili i relativi contenuti accusatori, è
inammissibile.
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che le regole dettate dall’art. 192, comma
terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la
persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere alla
conferma di tali dichiarazioni con altri elementi: Cass. sez. U, n. 41461 del
19/07/2012, Rv. 253214).
Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni
unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore
probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza assimilabile a quella del
dichiarante “coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata
dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di attendibilità
particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei
contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale vantato.
La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la
possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso
attraverso la individuazione di “conferme”, si esprime in termini di “opportunità”
e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di
apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.
Le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al
riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia
anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa
economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità
dell’imputato» (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010,
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2. Anche il secondo motivo di ricorso, che censura la motivazione nella parte in cui

Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv.
229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella
giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità
della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una
propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può
essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in
manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez.
3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004,

Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
Sviluppando tali indicazioni ermeneutiche può affermarsi che anche quando la
persona offesa sia costituita parte civile non sussiste un obbligo del giudice di
verifica dell’attendibilità estrinseca attraverso la necessaria individuazione di
conferme esterne al dichiarato; il ricorso a tale controllo si rende tuttavia
opportuno ogni volta che l’analisi di attendibilità intrinseca del dichiarante e la
consguente proiezione di tale valutazione su quella di credibilità dei contenuti
dichiarativi rilevanti per la decisione non si ritenga idonea, in relazione al caso
concreto, a consentire da sola l’apprezzamento della credibilità dei contenuti
della testimonianza.
Nel caso di specie la Corte territoriale effettuava la valutazione di attendibilità in
piena coerenza con i parametri indicati.
Con riguardo al Romano la Corte territoriale riteneva la piena attendibilità del teste
rilevando come lo stesso non nutrisse alcun intento persecutorio nei confronti
dell’imputato, tenuto conto del fatto che il movente che lo indusse a denunciare
l’accaduto non era l’usura, ma la preoccupazione per l’esito delle operazioni di
finanziamento ancora in corso (pag. 13 della sentenza impugnata).
Analogamente la Corte di appello riteneva

credibili

i contenuti accusatori

provenienti dal del De Vito, offeso costituito parte civile, rilevando che il mancato
reperimento dello scadenziario non incideva sulla valutazione di attendibilità
intrinseca del dichiarante, né su quella, conseguente, di credibilità dei relativi
contenuti accusatori, tenuto conto del fatto che il testimone non aveva mostrato
alcun deficit cognitivo e che, comunque la sua testimonianza veniva supportata
dalle fotocopie degli assegni che lo stesso aveva conservato (pag. 14 della
sentenza impugnata).
Si tratta di una valutazione priva di vizi logici e, coerente con le emergenze
processuali, effettuata in piena coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite
dalla Corte di legittimità in materia di valutazione della prova dichiarativa delle
persone offese, anche nei casi in cui queste si siano costituite parte civile: la stessa
si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
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dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004,

3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza che
respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche devono essere
considerate manifestamente infondate e, dunque, inammissibili.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia

superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv
196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti
l’apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al
giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l’attribuzione di una
sanzione meno afflittiva.
Nel caso di specie la Corte territoriale, in coerenza con tali indicazioni
ermeneutiche riteneva ostative alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche sia le modalità “professionali” dell’attività di usura svolta, che i
precedenti vantati (pag. 18 della sentenza impugnata)
4.11 motivo di ricorso che denuncia l’illegittimità della condanna dell’imputato alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile è, invece, fondato.
Il collegio ribadisce che in tema di impugnazioni, qualora dall’eventuale
accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa derivare alcun
pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie
conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso
di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Cass. Sez. 2, n. 18265 del
16/01/2015 – dep. 04/05/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791).
Nel caso di specie, come rilevato dal ricorrente, la sentenza di primo grado non
veniva impugnata dall’imputato relativamente al capo di imputazione rispetto al
quale la Banca d’Italia si era costituita parte civile; conseguentemente la condanna
alle spese sostenute nel giudizio di appello da tale parte è illegittima, essendo
ininfluenti le sorti dell’impugnazione rispetto all’interesse dalla stessa vantato.
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna alla
spese a favore della parte civile Banca D’Italia.

P.Q.M.

6

riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla
spese a favore della parte civile Banca D’Italia. Dichiara inammissibile il ricorso
nel resto.
Così deciso in Roma, il giorno 10 aprile 2018

Il Presidente

L’estensore

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