Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20122 del 25/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20122 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIVALDI ROBERTO N. IL 25/11/1960
avverso la sentenza n. 375/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
07/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
-j

Udito, per la arte civile, l’Avv

Data Udienza: 25/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 dicembre 2012, la Corte d’appello di Trento ha
confermato la sentenza del 26 maggio 2011, con la quale il Tribunale di Rovereto
ha condannato Vivaldi Roberto per il reato previsto e punito dall’art. 372 cod.
pen. (per avere dichiarato il falso deponendo come testimone innanzi al
medesimo Tribunale nel procedimento civile promosso da Formaini Bruno e
Roncoroni Antonio nei confronti di Degasperi Avelino e Assicurazioni Generali

sviluppatosi nel maggio 2007 che aveva coinvolto tre autoarticolati), fatto
commesso il 20 gennaio 2010.
2. Nel proposto ricorso, l’Avv. Ilaria Torboli, difensore di fiducia di Vivaldi
Roberto, chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale e processuale in
relazione all’art. 192 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli elementi di prova forniti
nell’appello. Evidenzia il ricorrente che: a) l’impianto accusatorio, al pari della
sentenza di primo grado, si fonda unicamente sull’esatta individuazione
dell’orario di arrivo di Vivaldi sul luogo dell’incendio, sulla presenza dei
carabinieri e/o della polizia sul posto nonché sulla provenienza delle fiamme,
sicché risulta palese che le dichiarazioni dei testi Tommasi e Zucchelli si pongono
sullo stesso piano delle dichiarazioni rese dall’imputato; b) Vivaldi ha indicato
l’orario di arrivo sul luogo, non per accreditare dolosamente il suo arrivo per
primo sul posto, ma soltanto perché specificamente interrogato sul punto dal
giudice civile; c) la Corte ha incentrato la motivazione unicamente sull’orario
della telefonata ai Vigili del Fuoco, facendone derivare conclusioni di
responsabilità in capo all’imputato, e non ha considerato la valenza della
documentazione prodotta dalla difesa (segnatamente lo scontrino del bar recante
l’orario delle “12.15”), tesa a dimostrare la buona fede dell’imputato allorchè
aveva errato sull’orario di uscita dal lavoro.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
riferimento all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., facendo difetto nella specie
elementi per poter affermare la penale responsabilità dell’imputato secondo la
regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi.
2

S.p.A., in relazione alle pretese risarcitorie dei danni conseguenti ad un incendio

2.

In via preliminare, deve essere rilevato come i motivi di ricorso

costituiscano una sostanziale replica dei motivi d’appello e come, d’altra parte, la
Corte territoriale non sia venuta meno all’obbligo di fornire puntuale motivazione
in ordine a tutte le censure, in fatto ed in diritto, svolte dal ricorrente nell’atto
d’appello.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che – contrariamene a quanto eccepito
dal ricorrente – i decidenti di merito non abbiano violato la regola di giudizio
fissata nell’art. 192 del codice di rito e non siano incorsi in nessun vizio logico

pervenire alla conferma della condanna di primo grado.
4. Giova rammentare come il giudice d’appello, rispondendo alle censure
mosse nella impugnazione, abbia ritenuto provati l’elemento oggettivo e
soggettivo del reato in contestazione alla stregua di plurime circostanze, in
particolare evidenziando che: 1) Vivaldi, a prescindere dall’eventuale errore
commesso nella stima dell’orario di chiusura del bar (aspetto oggetto di
produzione documentale della difesa), ha accreditato una versione dei fatti del
tutto incompatibile con quella emersa dalle dichiarazioni, sicuramente attendibili,
di Carlo Ghezzi – cioè della prima persona arrivata sul posto – e del Carabiniere
Michele Vitale, dichiarazioni, queste ultime, riscontrate anche dai dati tecnici
emersi dall’istruttoria del procedimento civile in merito all’autoarticolato dal
quale si era propagato l’incendio; 2) l’imputato ha reso una narrazione, oltre che
oggettivamente mendace, anche intrinsecamente contraddittoria nonché
smentita dalla successione delle chiamate ai Vigili del fuoco, da cui si trae
conferma del fatto che la prima chiamata fu compiuta dal cellulare di Carlo
Ghezzi, seguita pochi minuti dopo da quella di Vivaldi; 3) con specifico riguardo
all’elemento soggettivo, le dichiarazioni rese da testi sicuramente estranei alla
vicenda – da ritenere per tale ragione attendibili – e quelle dell’imputato
presentano uno divergenza troppo ampia per poter essere spiegata
semplicemente con una diversa percezione soggettiva dello stesso fatto; 4) ad
ulteriore conferma del dolo, l’inesatta indicazione dell’orario di arrivo non può
essere sminuita ascrivendo l’errore alle modalità di formulazione della domanda
da parte del giudice civile, laddove quest’ultimo ha dato atto in sentenza del
fatto che Vivaldi aveva precisato “spontaneamente”, e non su domanda del
giudicante, l’orario di arrivo sul posto, sicchè, con

tale puntualizzazione,

l’imputato non poteva avere altro scopo che quello di indurre in errore il
decidente accreditandosi come teste maggiormente attendibile rispetto a Carlo
Ghezzi; 5) la circostanza che il bar abbia chiuso ad un’ora diversa da quella di
ritenuta effettiva presenza di Vivaldi sul luogo ed il fatto di avere chiamato i Vigili

3

argomentativo nel valutare le prove raccolte nell’istruttoria dibattimentale e nel

del fuoco sono del tutto ininfluenti ai fini della prova della oggettiva e soggettiva
falsità della testimonianza, comprovata da circostanze incontrovertibili.
5. Il ragionamento logico deduttivo seguito dalla Corte territoriale per
giungere alla conferma del giudizio di penale responsabilità prende a base
significativi elementi dimostrativi e si sviluppa secondo un rigoroso percorso
interferenziale: legittimamente il giudice di merito ha invero ritenuto dimostrate
la coscienza e volontà dell’imputato di dichiarare il falso alla luce sia delle
significative ed inconciliabili discordanze – su circostanze obbiettive rilevanti –

cui anche un operante di P.G., ma anche e soprattutto rispetto ad evidenze
obbiettive (quali la successione delle chiamate ai Vigili del fuoco e gli
accertamenti tecnici quanto alla fonte dell’incendio); sia della precisazione
spontanea, non sollecitata dal giudice civile, di un dato – quale l’orario di arrivo
sul posto, rivelatosi falso – essenziale allo scopo di accreditare la propria
narrazione in luogo di quella fornita dagli altri testi che, proprio in forza di tale
puntualizzazione, venivano relegati a fonti di minor peso, in quanto giunti in loco
soltanto in un momento successivo al ricorrente.
6. Né può essere condiviso l’assunto difensivo secondo il quale il giudice
d’appello avrebbe usato un diverso metro di giudizio per valutare le dichiarazioni
rese dall’assistito e quelle rese dalla coppia Luisa Tommasi e Michele Zucchelli,
sebbene essi abbiano reso dichiarazioni imprecise in merito all’orario del loro
arrivo sul luogo dei fatti.
Come congruamente argomentato dal giudice a quo, i due testi hanno
fornito al giudicante elementi utili per desumere aliunde l’esatta collocazione
cronologica del loro arrivo sul luogo dei fatti, di tal che l’imprecisione sul punto,
se inserita nella complessiva cornice delle loro deposizioni, si appalesa riguardare
un dato in effetti marginale e non rilevante ai fini del posizionamento temporale
delle narrazioni e – di conseguenza – del peso probatorio da attribuire al loro
contributo alla conoscenza dei fatti. Conclusione che, come bene osservato dai
decidenti di merito con argomentazioni immuni da vizi logico giuridici e pertanto
non sindacabili in questa Sede, non vale invece per la deposizione di Vivaldi che
si è appuntata su dati ulteriori – non solo l’orario di arrivo, ma soprattutto sul
fatto di essere giunto per primo sul luogo dei fatti – assolutamente fondamentali
per accreditare – nella prospettiva del ricorrente – la propria deposizione a
discapito di quella degli altri testi.
In conclusione, la vicenda come descritta dal giudice di merito in narrativa e
corredata da precisi riferimenti probatori si appalesa correttamente sussunta
nella fattispecie incriminatrice in contestazione, di tal che nessuna violazione di
legge né vizio di motivazione appaiono ravvisabili nella specie.
4

delle dichiarazioni rese dall’imputato rispetto a quelle rese da altri testimoni, fra

6. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, risulta infondato anche il
secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere il giudizio di penale responsabilità
espresso a carico del ricorrente improntato al parametro di giudizio sancito
dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”.
7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015

Il consigliere estensore

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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