Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20122 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20122 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MARINO GIOVANNI nato il 18/07/1982 a CATANIA
RAIMONDI SALVATORE nato il 11/06/1979 a PARMA

avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Su richiesta del difensore presente viene rilasciato attestato di partecipazione
essendo ammesso al gratuito patrocinio con decreto n. 337/17 del 10/01/2018
Tessera n. 576 ril. 13/03/2001 validità 23/01/2019.
Udito il difensore di Giovanni Marino, avv. Michele Dell’Edera, presente che insiste
per l’accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 20/10/2016,
dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da RAIMONDI SALVATORE e
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE
di FERRARA, in data 02/04/2015, nei confronti di MARINO GIOVANNI in relazione
al reato, contestato in concorso, di cui all’ art. 629 CP

Data Udienza: 06/04/2018

1. Propongono ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo dei rispettivi
difensori, deducono i seguenti motivi.
1.1. Difesa Raimondi
1.1.2 Violazione dell’art. 175 comma 4 cod. proc. pen. e nullità della
sentenza in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di
restituzione nei termini per proporre appello avanzata dalla difesa. La Corte
avrebbe deciso formalmente sull’istanza di restituzione in termine solo con il
deposito della sentenza e non, come previsto dall’art. 175, comma 4, cod. proc.

1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza e,
conseguentemente, della sentenza in relazione alla dichiarazione di inammissibilità
dell’istanza di restituzione nei termini per proporre appello. La difesa tratteggia le
vicende che hanno caratterizzato l’impugnazione della sentenza di primo grado,
evidenziando la successione cronologica delle nomine a difensore di fiducia
conferite dall’imputato, la partecipazione effettiva dei legali alle udienze e le
richieste e dichiarazioni presentate dall’imputato all’ufficio matricola del carcere.
In specifico, poi, la doglianza si riferisce all’errore in cui sarebbe incorsa la
motivazione della sentenza d’appello ritenendo che la mancata presentazione
dell’appello per inerzia del difensore non costituisca ca),O , o fortuito o forza
maggiore. Una corretta applicazione dei principi, anche internazionali, infatti,
imporrebbe al giudice di “restaurare i diritti processuali fondamentali dell’imputato
quando le carenze difensive siano manifeste e segnalate alla sua attenzione”.
1.2. Difesa Marino.
1.2.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine agli
elementi posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità. Il ricorrente
lamenta che la Corte avrebbe travisato le due prove dichiarative principali, la
persona offesa ed il teste Gagliostro, e la motivazione sarebbe del tutto carente
quanto alla individuazione della condotta in concreto attribuibile al Marino quanto
alle presunte intimidazioni. Le minacce, infatti, si riferirebbero esclusivamente ad
uno dei due episodi contestati, episodio per il quale il ricorrente è stato assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Ricorso Raimondi.
2.1 II primo motivo è manifestamente infondato.
La disposizione dell’art. 175 comma 4 cod. proc. pen. si applica alle
richieste di restituzione nel termine che seguono lo sviluppo processuale
incidentale ordinario, quelle richieste cioè che precedono la presentazione di una

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pen., con ordinanza.

qualsiasi impugnazione e che sono pertanto decise in camera di consiglio prima
che sia fissata l’udienza per valutare il merito della, successiva, impugnazione.
In questi casi, che appunto hanno uno sviluppo che può essere definito
ordinario, il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta ed è solo con
l’accoglimento della stessa che l’impugnazione viene presentata ed il giudizio viene
fissato.
La situazione processuale oggetto del presente ricorso ha avuto uno
sviluppo differente e sotto certi profili anomalo: l’imputato aveva presentato una

richiesta nella fase preliminare dell’udienza fissata per la decisione.
La Corte, quindi, prima di decidere la questione relativa alla fondatezza o
meno della restituzione nel termine, ha dovuto necessariamente affrontare e
valutare l’ammissibilità dell’atto di appello presentato personalmente dall’imputato
e, quindi, ha potuto provvedere solo ed esclusivamente con la sentenza.
La forma del provvedimento, d’altro canto, non ha in alcun modo
pregiudicato i diritti della difesa, e non è pertanto configurabile alcuna nullità.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La motivazione della Corte, che ha ritenuto irritualmente presentata e
quindi inammissibile la richiesta di restituzione nel termine, non è censurabile.
La richiesta è stata presentata verbalmente in udienza (“avanza istanza ai
sensi dell’art. 175 cpp affinché il suo assistito sia restituito nei termini per
preparare l’appello stante l’inerzia dei precedenti difensori”) e non risulta che siano
stati documentati, come era necessario, la tempestività e la fondatezza dell’istanza
stessa.
Questa, per essere ammissibile, avrebbe dovuto essere presentata con le
forme previste per l’appello, cioè con atto scritto al quale avrebbero dovuto essere
allegati gli atti ed i documenti necessari a provarne, in via preliminare, la
tempestività, e, nel merito, la fondatezza (“..l’istanza di restituzione in termine
per proporre impugnazione, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l’atto
principale al compimento del quale è diretta, è disciplinata dalle norme concernenti
la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione”, così Sez. 2, n. 2234
del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 260046).
Nel merito, comunque, deve rilevarsi che la richiesta, così come ora
documentata ed articolata nell’atto di ricorso, non è fondata.
La costante giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, è nel senso che
“il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico
di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sia idoneo ad integrare
le ipotesi di caso fortuito e di forzar così da ultimo Sez. 4, n. 55106 del
18/10/2017, Rv. 271660; S.U. n. 14991, 11/4/2006 Rv 233419; Sez. 2, n. 48737,

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impugnazione avverso la sentenza di primo grado e la Corte è stata investita della

21/7/2016, Rv 268438; Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv 26376101; Sez. 2,
n. 52131 del 25/11/2014, Rv 261965; Sez. 4, n.20655 del 14/03/2012, Ry
25407201; Sez. 5, n.43277 del 06/07/2011, Rv 25169501).
In generale, quindi, l’inerzia del difensore, effetto di incuria o negligenza
professionale e che ricade processualmente sulla parte assistita, determina
esclusivamente una responsabilità disciplinare e civile a carico del professionista.
Solo la “marchiana ignoranza di basilari regole in tema di decorrenza dei
termini di impugnazione che qualsiasi abilitato alla professione legale, esercitante
che l’imputato non avrebbe avuto alcuna

possibilità di prevedere”, infatti, se adeguatamente documentata, può configurare
il caso fortuito o la forzaTger
. 6, n. 35149 del 26/6/2009, Rv 244871).
3. Ricorso Marino
3.1. Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della
sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo
grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello ed ha
esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto
emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso
formulati sono inammissibili, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta
dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi
dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e
stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre
(così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa
enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986
del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv.
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla
sostanziale credibilità della persona offesa e del teste Gagliostro ogni ulteriore
critica, che si fonda su di una diversa ed alternativa lettura dell’istruttoria
dibattimentale, risulta del tutto inconferente (“esula dai poteri della Cassazione,
nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la
formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al

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nel settore penale deve conoscere

giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica
dell’iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno
dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la
decisione”, in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,
Rv 269217).
Diversamente da quanto indicato dalla difesa, peraltro, il dedotto
travisamento della prova non sussiste:
– la persona offesa, a pagina 9 del verbale di trascrizioni, ha dichiarato di essere

spontaneamente”); a pagina 22 e 23 ha raccontato che era stato Marino a “tirare
furi” la storia che avrebbe avuto problemi con la famiglia; a pagina 24 ha ribadito
di avere subito le minacce da tutti e tre;
– il teste Gagliostro, a pagina 5 e 6 ha confermato genericamente di avere sentito
che tutti e tre, quindi anche Marino, avevano minacciato la persona offesa; a
pagina 7 ha dichiarato di avere sentito dire al Marino la frase “ti spacco la faccia

se non mi dai i soldi”; a pagina 20, a specifica domanda della difesa, ha affermato
che era presente e, poi, ha sostanzialmente confermato che il vaglia era arrivato
a Marino dopo che la persona offesa aveva subito le minacce.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma,
che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2018
Il Consigli,” Estensore
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stata costretta a far mandare i soldi al Marino (“no logico, non ho dato i soldi

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