Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20121 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20121 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
BALAN COSTEL nato il 23/03/1992
CORODEANU ILIE ALEXANDRU nato il 01/06/1993
HAGIU IONUT PETRINEL nato il 25/12/1985

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA che ha concluso per l’inammissibilità per BALAN COSTEL e HAGIU
IONUT PETRINEL e per l’annullamento con rinvio della sentenza in relazione alle
attenuanti generiche per CORODEANU ILIE ALEXANDRU.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 29/06/2017,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ENNA, in
data 22/09/2016, nei confronti di BALAN COSTEL, CORODEANU ILIE ALEXANDRU,
HAGIU IONUT PETRINEL, confermava la condanna in relazione al reato, contestato
in concorso di cui all’ art. 628 CP (più grave) ed altro.

Data Udienza: 06/04/2018

1. Propongono ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del
difensore, deducono i seguenti motivi.
1.1 Ricorso per Costei Balan.
1.1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato. La difesa in sostanza lamenta l’erronea applicazione
della legge penale e la carenza, contraddittorietà ed illogicità della sentenza
impugnata che, a fronte degli specifici motivi di appello, pur riformando la

confermare l’impianto logico della sentenza di primo grado.
1.2 Ricorso per Ilie Alexandru Corodeanu.
1.2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza del reato di rapina impropria. La difesa evidenzia

“l’assenza di

qualsivoglia comportamento violento che consenta di ritenere integrato il reato di
cui all’art. 628 cod. pen.”

tanto che la motivazione, che fonda il proprio

convincimento sulle dichiarazioni delle persone offesa, sarebbe illogica.
1.2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte negherebbe la
concessione delle invocate attenuanti in assenza di valutazione.
1.3 Ricorso per Ionut Petrinel Hagiu.
1.3.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
dichiarazione di responsabilità. La difesa rileva che le conclusioni cui è addivenuta
la Corte non sarebbero coperte dal “crisma della certezza razionale”, ovvero
sarebbero stati violati i principi “dell’oltre ogni ragionevole dubbio” e disattesa “la
regola della razionalità della decisione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso nell’interesse di Balan è inammissibile perché proposto per
motivi assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (si reiterano
censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002,
RV. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, RV. 256133) e, comunque,
manifestamente infondati.
La Corte di appello, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché
esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in
questa sede, ha incensurabilmente motivato:

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sentenza ritenendo per il Balan il c.d. concorso anomalo, si sarebbe limitata a

- quanto all’affermazione di responsabilità, valorizzando il ruolo che il Balan
ha avuto nella commissione dei reati così come emerge dalle intercettazioni di
conversazioni tra presenti, anche trascritte nella sentenza di primo grado. La Corte
ha in specifico motivato circa il ruolo attivo avuto dal ricorrente sia nella fase di
progettazione che di realizzazione di entrambi i reati;
– quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, valorizzando le dichiarazioni
delle persone offese e la conversazione intercorsa nei momenti immediatamente
successivi alla consumazione del reato, conversazione nella quale il Moise ha

quando erano sopraggiunte le persone offese.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi
a riproporre, la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie, formulata in
modo astratto e fondata su mere ed indimostrate congetture.
2. Il ricorso nell’interesse di Corodeanu è manifestamente infondato quanto
al primo motivo ed inammissibile anche quanto al secondo motivo.
2.1 La difesa del Corodeanu rileva la violazione di legge con riferimento alla
ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria, insistendo
affinché i fatti siano qualificati come furto aggravato.
In specifico il ricorrente evidenzia che nei confronti delle vittime non sarebbe
stata posta in essere alcuna violenza ovvero minaccia.
La Corte, che era stata sollecitata sul punto proprio dalla difesa del
Corodeanu, ha risposto con motivazione coerente ed adeguata e le attuali
doglianze, che pure si confrontano direttamente con gli argomenti contenuti nel
provvedimento impugnato, non colgono nel segno.
La circostanza che il Moise non avrebbe in effetti colpito la sig.ra Indelicato,
infatti, è del tutto irrilevante.
Per “violenza alla persona” s’intende non solo la violenza propria, cioè
l’impiego di forza fisica nei confronti della persona offesa al fine di togliergli la
libertà di movimento (Sez. 2, n. 14901 del 19/3/2015, Rv 263307), ma anche la
c.d. violenza impropria che si verifica quando l’agente priva comunque
coattivamente la volontà di autodeterminazione della persona offesa che, quindi,
è costretta a fare, tollerare od omettere di fare qualcosa contro la propria volontà
(Sez. 2, Sentenza n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180).
Questa Corte, infatti, ha chiarito che “la nozione di violenza deve farsi
rientrare nella ampia accezione tecnico-giuridica, riconducibile piuttosto alla
ipotesi criminosa dell’art. 610 c.p., e quindi in qualsiasi atto o fatto posto in
essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o
psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare,
tollerare o omettere qualche cosa indipendentemente dall’esercizio su di lui di un

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raccontato, proprio al Balan, quanto accaduto e quale era stata la sua reazione

vero e proprio costringimento fisico” (Sez. 2, n. 39941 del 26/11/2002, Rv
222847; Sez. 2, n. 1176 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv 254126)
Nel caso di specie risulta che “la persona offesa ha riferito di essersi resa
conto che era in atto un tentativo di furto all’interno della tabaccheria di cui era
titolare, poiché era solita dormire insieme alla madre in una stanza posta sul
retro; così sentiti i rumori, la madre usciva per prima e veniva immediatamente
fatta rientrare dalla figlia in quanto un uomo con volto travisato, non appena
scorgeva la sua presenza davanti alla porta, le si scagliava contro tanto che la

incutere paura dava colpi al portone. Orbene, le modalità trovano conferma nei
contenuti delle intercettazioni … Moise racconta a Balan che erano uscite le
anziane ovvero le proprietarie della tabaccheria … e che lui era ‘andato da lei per
darle un pugno in bocca per farla entrare dentro …”.
La suddetta condotta, sulla base dei principi di diritto di cui sopra, come
indicato dalla Corte territoriale che ha specificato “si ricava inequivocabilmente
l’impiego della violenza nei confronti delle vittime al fine, evidentemente di
vincerne un’eventuale resistenza”, integra gli estremi della violenza impropria
perché ha ostacolato l’autonomia psico-fisica delle parti offese e perché era
strumentale all’impossessamento ovvero a garantire la fuga degli autori del
reato.
La censura, pertanto, va disattesa ribadendo il seguente principio di diritto:
«Integra il reato di rapina, la condotta dell’agente che, al fine di impossessarsi di
quanto sottratto ovvero per conseguire l’impunità, impedisca alle persone offese
di intervenire costringendole a fuggire o comunque coartando la loro volontà e
libertà di movimento con comportamenti violenti, minacciosi o aggressivi. Per
“violenza alla persona”, infatti, deve intendersi non solo la violenza propria, ma
anche la cd. violenza impropria che si verifica quando l’agente priva comunque
coattivamente la libertà di autodeterminazione della persona offesa che, quindi,
è costretto a fare, tollerare od omettere di fare qualcosa contro la propria
volontà».
2.2 II secondo motivo è inammissibile.
Le doglianze in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche,
compendiate nell’argomento secondo il quale la Corte avrebbe espresso un
giudizio “denegatorio” in assenza di valutazione, sono manifestamente infondate.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti,
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535

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Munì faceva giusto in tempo a tirarla dentro e chiudere il portone. L’uomo per

del 19/03/2014, Rv. 259899). E’ principio noto in giurisprudenza che il giudice
del merito nell’accordare o nel negare le attenuanti generiche, non ha l’obbligo
di prendere in considerazione tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.,
essendo sufficienti che egli indichi quello che dei suddetti parametri abbia
maggior rilievo, al fine di permettere la ricostruzione del pensiero logico-giuridico
che giustifica la decisione assunta e consenta di verificare che il giudice,
nell’esercizio del potere discrezionale, di merito, non sia caduto in arbitrii.
In tale contesto la motivazione della Corte, che ha valorizzato l’impegno attivo

punto ma che comunque deve essere integrata a quella della sentenza di primo
grado, non è censurabile.
La circostanza che allo stesso imputato sia stato riconosciuto il c.d. concorso
anomalo ex art. 116 cod. pen. -afferente il diverso rilievo che il giudice ritiene di
riconoscere all’elemento psicologico del concorrente- d’altro canto, non è
incompatibile con il formulato giudizio negativo in termini di concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso nell’interesse di Hagiu è inammissibile.
Il motivo -nel quale la questione è proposta in termini astratti e facendo
riferimento al “crisma della certezza razionale”, al “principio del ragionevole
dubbio” ed alla “razionalità della decisione”, senza confrontarsi con gli argomenti
ed i passaggi della motivazione del provvedimento impugnato- è generico perché
viene meno allo scopo proprio dell’impugnazione, che è quello di mettere in
evidenza i punti della decisione censurabili e i motivi di fatto e di diritto che
giustificano il giudizio di legittimità.
La doglianza ha quindi carattere generico e come tale non rispetta il
precetto dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., cui segue necessariamente il giudizio
di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. Pen. (“Ai sensi degli art. 606, 1 0 comma,
e 591, 1 0 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso
per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito della decisione,
congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della
correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione”, così Sez. 2, n. 44912 del 30/10/2008, Rv
242246; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109 e, da ultimo, Sez. 2, n.
7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).
Alla inammissibilità dei ricorsi nell’interesse di Balan, Codareanu Hagiu
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché,
ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n.

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del ricorrente sia nella fase organizzativa che esecutiva, anche se sintetica sul

186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila o
a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2018

MARC* • larf ONACO
Il Presidente
Gli

NI DIOTALLEVI

Il Consiglier-s nsore

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