Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20120 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20120 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da
VERZOLA GIUSEPPE nato a Firenze il 31.10.1967
avverso la sentenza n. 65/2017 della Corte d’Appello di Trento del primo marzo
2017
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 29.3.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha
concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del primo marzo 2017 la Corte d’appello di Trento ha
confermato la sentenza emessa il 23 settembre 2015 dal Tribunale della stessa
città, con cui Verzola Giuseppe, in atti generalizzato, è stato condannato alla
pena ritenuta di giustizia in relazione alla ricettazione attenuata di una somma di
denaro, proveniente dal delitto di uso abusivo di una carta prepagata.
Avverso la sentenza d’appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale
adottato argomentazioni apodittiche nell’affermare la responsabilità
dell’imputato, atteso che avrebbe richiesto al ricorrente un

quid pluris di

Data Udienza: 29/03/2018

allegazioni probatorie, così operando un’inaccettabile inversione dell’onere
probatorio;
2) difetto assoluto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, non avendo la Corte d’appello spiegato le ragioni per cui la
condotta dell’imputato dovrebbe considerarsi

“di spessore non trascurabile” e

perché l’imputato sia stato ritenuto “soggetto che gode di strumenti idonei a
manovrare con disinvoltura movimenti on line di denaro sporco”.

Ciò, peraltro,

trascurando l’incensuratezza dell’imputato e le sue condizioni di vita economiche

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi assolutamente privi
di specificità (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in
appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile
2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8
agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, manifestamente infondati.
1.1 Quanto al primo motivo, deve osservarsi che la Corte d’appello ha
rimarcato che “il denaro, pacificamente provento del delitto di uso abusivo di una
carta prepagata, è stato per un certo periodo nella piena disponibilità
dell’imputato”,

il quale al riguardo aveva reso una giustificazione del tutto

implausibile.
Così argomentando, il giudice di merito si è correttamente conformato quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato – all’orientamento di
questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv.
248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione – ferma
la sufficienza, ai fini della prova dell’elemento materiale del reato, della
disponibilità della res furtiva -, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà
di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. D’altro
canto, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle
cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso
delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di
allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di
prova per le parti nonché per i poteri officiosi del giudice e che comunque
possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi
del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535
del 12 luglio – 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914).
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze

2

e sociali.

probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza
cumentare nei modi “di rito eventuali traviamenti.
1.2 Nessun rilievo censorio merita la sentenza impugnata nemmeno con
riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte d’appello ha disatteso la richiesta di concessione delle menzionate
circostanze, rimarcando che la condotta dell’imputato, “come sopra ricostruita”,
è di “spessore non trascurabile” e che l’imputato è “soggetto che gode di
strumenti idonei a manovrare con disinvoltura movimenti on line di denaro

In tal modo, la Corte di merito non solo ha – contrariamente a quanto
ritenuto dal ricorrente – esposto le ragioni delle anzidette affermazioni,
richiamando, per l’appunto, la ricostruzione della vicenda (per come effettuata
nella stessa sentenza), ma ha fatto anche corretta applicazione del consolidato
orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la
configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed
alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente
(così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 10 febbraio 2011,
CED Cass. n. 249163).
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro
duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 29 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
1
,
/

I

Il Presidente
Dqtnenico Gallo

sporco”.

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