Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2012 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2012 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HU SHENWIE N. IL 14/01/1973
avverso la sentenza n. 5041/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
HU SHENG.HE ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,
che, giudicando sul rinvio della cassazione, gli applicava – con riferimento alla condanna per il reato previsto dall’art. 416 cod.pen. – la misura di sicurezza della libertà vigilata, e denuncia mancanza di motivazione sull’attualità della pericolosità sociale.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudizio di rinvio,
essendo già stata accertata la sussistenza della pericolosità sociale, era circoscritto alla
sola determinazione della misura di sicurezza più idonea a fronteggiarla.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§2.