Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20119 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20119 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZARRA CINZIA nato il 22/08/1977 a NAPOLI

avverso la sentenza del 20/10/2015 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Sandro D’Agata che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte Appello di Bologna, con sentenza in data 20 ottobre 2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata in data 24
novembre 2009, dal Tribunale di Bologna nei confronti di Cinzia Zarra in
relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo la violazione della
legge processuale, ai sensi dell’art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 178
lett. c) e 179 c.p.p., per l’omessa citazione del difensore di fiducia dell’imputata,
nominato in data anteriore alla celebrazione del giudizio di appello e
all’emissione del decreto di citazione.

Data Udienza: 20/02/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta dagli atti che l’Avv. D’Agata veniva nominato difensore di fiducia
dall’imputata con atto depositato nella cancelleria della Corte d’Appello di
Bologna in data 20 aprile 2015, con revoca di ogni precedente difensore; il
decreto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello veniva emesso il 19 agosto 2015
e negli atti non risulta che il decreto sia stato notificato all’Avv. D’Agata (come
del resto risulta dall’epigrafe della sentenza e dalle conclusioni contenute nella

precedente difensore, che aveva proposto l’impugnazione e che era stato
successivamente revocato con la nomina del nuovo difensore).
Tale omissione integra una nullità di ordine generale (“L’omessa
notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di
fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla
rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo
l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che
riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi
adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione»: Sez. 4, n. 7968 del
06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615), che comporta la nullità della
sentenza impugnata.
3. L’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, peraltro, impongono di rilevare
l’intervenuta prescrizione dei reati contestati all’imputata. Per i delitti di
ricettazione, commessi al più tardi il 20 febbraio 2006, pur tenendo conto delle
sospensioni del dibattimento di primo grado (dal 26 novembre 2008 al 27
gennaio 2009 e da quella stessa data al 20 febbraio 2009), disposti su istanza
delle difese e per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata
dagli organismi associativi, il termine massimo di prescrizione, considerati gli atti
interruttivi, era maturato sin dal 16 aprile 2016.
4. La sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. a) cod. proc. pen.,
deve dunque esser annullata senza rinvio (attesa la prevalenza della causa di
estinzione, rilevata in questa sede, rispetto all’accertata nullità processuale: « Il
principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito
dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora
ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale
assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della
causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al
giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto
funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie nella

2

sentenza impugnata, ove si indicava quale difensore di fiducia dell’imputata il

quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta
prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla
accertata nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo
grado)»: Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 26276101).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.

[29
Il Consigli
e Estensore
Sergio

ola

Il Presidente
D

enico Gallo

Così deciso il 20/2/2018

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