Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20117 del 20/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20117 Anno 2015
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

avverso la sentenza emessa il 16/01/2015 dal Tribunale di Brindisi, all’esito del
processo celebrato nei confronti di

Greco Giovanni, nato ad Ostuni il 22/11/1983

Greco Stefania, nata a Mesagne 1’11/10/1975

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
uditi altresì:

per la parte civile Greco Giovanni Eugenio, l’Avv. Giuseppe Campanile

per Greco Giovanni, l’Avv. Gianluca Anastasio

per Greco Stefania, l’Avv. Vincenzo Davoli,

Data Udienza: 20/04/2015

i quali hanno concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità, ovvero il rigetto,
del ricorso del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ricorre avverso
la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma di una sentenza emessa il

e minaccia che Giovanni e Stefania Greco avrebbero realizzato in danno di
Giovanni Eugenio Greco. Gli imputati erano stati assolti dal giudice di primo
grado: all’esito, veniva presentato appello – ai soli fini della responsabilità civile
– unicamente dal difensore del suddetto Giovanni Eugenio Greco, ed il Tribunale
osservava che le espressioni in ipotesi utilizzate dai prevenuti non potevano
intendersi di portata offensiva né intimidatoria, dato il contesto in cui si
assumeva fossero state pronunciate.
Con l’odierno ricorso, il Pubblico Ministero fa presente come il giudicante
avrebbe emesso la sentenza de qua intestandola “ordinanza ex art. 591 cod.
proc. pen.”, lasciando sostanzialmente intendere che il suo proposito fosse quello
di dichiarare inammissibile l’impugnazione, salvo poi non modificare la struttura
della motivazione – anche sul piano formale – pur avendo celebrato il giudizio di
appello. Inoltre, lamenta violazione di legge processuale, nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento,
laddove il Tribunale di Brindisi sembra voler «riconoscere ai vincoli familiari una
inammissibile efficacia discriminante alla pronuncia di frasi che non appaiono,
nella loro oggettività, prive di carica offensiva ed intimidatoria» (alla persona
offesa erano stati rivolti gli epiteti di “bastardo” e “vigliaccone”, con contestuali
minacce del tipo “ti rompo il muso” o “ti spacco il muso”).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
La sentenza impugnata chiarisce, con assoluta evidenza, che la pronuncia
del Giudice di pace non era stata oggetto di gravame da parte del Pubblico
Ministero, e l’unico appello ritualmente presentato riguardava soltanto i profili
inerenti la responsabilità civile, tanto che la decisione di primo grado risulta
essere stata espressamente «confermata con riferimento al rigetto delle
statuizioni civili conseguenti alla pronuncia assolutoria emessa». Ne deriva che

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10/12/2013 dal Giudice di pace di Ostuni; il processo riguarda addebiti di ingiuria

il Procuratore della Repubblica non poteva intendersi titolare di alcun interesse
ad avanzare l’odierno ricorso, tanto più che nell’atto di impugnazione si pone
l’accento proprio sulla potenziale risarcibilità del pregiudizio di carattere non
patrimoniale in ipotesi sofferto dalla parte civile, oggi neppure ricorrente.
Si impone pertanto l’adozione delle determinazioni di cui al dispositivo. A
dispetto delle conclusioni rassegnate, alla parte civile non può spettare la
liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità (men che
meno a carico degli imputati non ricorrenti, i quali non possono in alcun modo

di principio, interesse a che il ricorso venisse accolto.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 20/04/2015.

considerarsi oggi soccombenti), avendo semmai Giovanni Eugenio Greco, in linea

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