Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20117 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20117 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEANZA EDOARDO GIUSEPPE nato il 20/12/1943 a NICOSIA

avverso la sentenza del 22/09/2016 della Corte d’appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’ Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 22/9/2016,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata nei confronti
di Giuseppe Edoardo Lanza dal Tribunale di Enna, in data 17/10/2013, in
relazione al reato di cui alli art. 646 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo
di ricorso la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in
relazione al disposto dell’art. 646 cod. pen., per aver la Corte erroneamente
ritenuto sussistente il requisito oggettivo del delitto contestato, mentre dagli atti
risultava il dubbio sulla natura delle somme versate dalla compagnia
assicuratrice e ricevute dall’imputato, se cioè dovessero esser imputate al

Data Udienza: 20/02/2018

risarcimento del danno spettante all’imputato, ovvero al pagamento dell’onorario
del difensore che lo aveva assistito; il ricorrente riteneva che la vicenda
integrasse esclusivamente un mero inadempimento contrattuale, difettando
altresì la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia il vizio di assenza di
motivazione, per aver la Corte ripercorso la motivazione della sentenza di primo
grado senza fornire risposta adeguata alle censure formulate attraverso l’atto di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente attesa la connessione logica delle argomentazioni svolte, sono
infondati.
2.1. Il ricorrente prospetta con il primo motivo di ricorso la valenza
puramente civilistica dell’inadempimento dell’imputato / rispetto all’obbligo di
versamento in favore del professionista delle somme dovute per il suo onorario,
così fornendo una diversa qualificazione giuridica alla condotta contestata, in
ragione della natura delle somme ricevute dalla compagnia assicuratrice. Si
tratta di censura che non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata che ha precisato, in sintesi ma adeguatamente, la sicura indicazione
emergente dagli atti processuali circa la natura della somma ricevuta
dall’imputato, somma che era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al
credito per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l’imputato.
La circostanza, del resto, era stata già precisata nella motivazione della sentenza
di primo grado, ove si chiariva che nella somma ricevuta complessivamente dal
Leanza era riconnpreso, per espressa dizione della compagnia assicuratrice che
aveva inviato la somma a mezzo titolo di credito, l’importo di euro 500 che
corrispondevano alle competenze professionali del difensore, con l’incarico di
versarle allo stesso.
2.2. A fronte di tali dati fattuali, è corretta in diritto la decisione della corte
d’appello, che ha fatto applicazione del principio in forza del quale il soggetto che
abbia ricevuto una somma in denaro, appartenente a terzi, con l’obbligo di
trasferirla all’avente diritto, ove non provveda alla restituzione della somma
risponde del delitto di appropriazione indebita, quand’anche possa vantare
ragioni di credito nei confronti del terzo (circostanza che nella specie, peraltro,
non ricorreva, né poteva dirsi che il difensore nel richiedere la somma versata
dall’assicuratore intendesse soddisfare un credito vantato direttamente nei
confronti del Leanza, trattandosi di autonomo rapporto obbligatorio tra il

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appello.

professionista e l’assicuratore); così è stato affermato che «si configura il reato
di appropriazione indebita nella condotta dell’esercente la professione forense,
che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia,
a sua volta, creditore di quest’ultimo per spese e competenze relative ad
incarichi professionali espletati, a meno che non si dimostri non solo l’esistenza
del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare» (Sez. 2, n.
5499 del 9/10/2013, dep. 2014, Carnevale Baraglia, Rv. 258220; per una
fattispecie in . cui è stato ravvisato il delitto di appropriazione indebita nella

di compravendita immobiliare, si era impossessato dell’importo corrisposto a
titolo di “deposito cauzionale infruttifero”, e non come acconto sul prezzo o come
caparra confirmatoria, sul presupposto che il contratto preliminare prevedeva
che l’importo versato all’alienante sarebbe stato imputato a titolo di corrispettivo
della vendita solo in sede di rogito per cui, fino a quel momento, il denaro non
era entrato nel patrimonio dell’ accipiens, v. Sez. 2, n. 54945 del 16/11/2017,
Ranuzzi, Rv. 271528).
2.3. Ad opposta conclusione si sarebbe dovuti giungere ove dagli atti del
processo fosse positivamente risultato che l’intera somma inviata dalla
compagnia assicuratrice fosse stata liquidata a favore del solo imputato (v. ad
esempio, Sez. 2, n. 25344 del 25/05/2011, Giannone, Rv. 250767: «non integra
il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa
civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo
di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che
la reclami come propria»).
3. Il secondo motivo di ricorso, strettamente collegato al primo, è anch’esso
infondato; il ricorrente si duole di un assunto vizio della motivazione, che
sembrerebbe integrato dalle ragioni a giustificazione del rigetto dell’
impugnazione. Al contrario, la Corte ha specificato sia, come detto, le ragioni che
imponevano la qualificazione delle somme indebitamente trattenute dall’
imputato come compenso dovuto al proprio legale, sia i motivi che rendevano
chiara la consapevole e volontaria condotta appropriativa, alla luce del
perdurante mancato versamento dei compensi spettanti al difensore della
persona offesa, pur dopo l’avvenuto integrale versamento delle somme attese
dall’imputato.
4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere
rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

3

condotta del promissario venditore che, in esecuzione di un contratto preliminare

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/2/2018

Sergiaola

Il Presidente
Amenico Gallo
,….

0,

Il Consiglier, Estensore

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