Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20116 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20116 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLADONNA ANGELO nato il 25/05/1980 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 01/09/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.M. del Tribunale di Napoli ha
rigettato l’opposizione promossa nell’interesse di Belladonna Angelo avverso la
revoca dell’ammissione al patrocinio alle spese dello Stato disposta con
provvedimento del 12.4.2016, ritenendo che essa fosse giustificata dal non aver
il Belladonna depositato la documentazione integrativa richiestagli dal giudice ai
sensi dell’art. 79, co. 3 d.p.r. n. 115/2002.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Belladonna a mezzo del

difensore di fiducia, avv. Luciano Santoianni, deducendo la violazione di legge in
relazione agli artt. 76, 79 e 115 d.p.r. n. 115/2002 perché gli adempimenti
richiesti non rientrano tra quelli previsti dall’art. 79, co. 3 cit. (si tratta di
documenti inerenti utenze di varia natura), sicchè la revoca è stata disposta fuori
dai casi di cui all’art. 112 d.p.r. n. 115/2002.
Ravvisa anche un vizio della motivazione laddove il giudice non ha
giustificato la riqualificazione del provvedimento opposto, ritenuto dal ricorrente
espressione dei poteri accertativi di cui all’art. 79, co. 3 d.p.r. n. 115/2002; e
non ha considerato l’esaustività della documentazione prodotta dal richiedente
con l’istanza di ammissione al beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In primo luogo non coglie il segno il ricorrente quando sostiene che non
è nei poteri del giudice richiedere documentazione concernente le utenze
domestiche; invero, l’art. 79, comma 3 d.p.r. n. 115/2002 permette al giudice
di chiedere “la documentazione necessaria ad accertare la veridicità” di quanto
indicato nell’istanza. Pertanto è da ritenersi legittima la richiesta di ogni
documentazione che possa offrire indicazioni del reddito dell’istante; come quella
relative alle utenze domestiche, che possono contenere dati dai quali è
evincibile il tenore di vita del richiedente.
Peraltro l’assunto del ricorrente non è accompagnato dalla esplicitazione
delle ragioni di diritto che fonderebbero la conclusione che se ne trae, ovvero la
illegittimità della revoca perché disposta fuori dalle ipotesi tassativamente
previste dall’art. 112 d.p.r. n. 115/2002. Sembra di poter affermare che si voglia
sostenere che il mancato adempimento della disposizione data dal giudice ai
sensi dell’art. 79, comma 3 non sia previsto come causa di revoca del
provvedimento di ammissione al beneficio.
Occorre rilevare che effettivamente l’ipotesi di revoca per l’omesso o tardivo
adempimento dell’obbligo discendente dalla richiesta di documentazione

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2.

integrativa fatta dal giudice non rientra espressamente tra i casi di cui all’art.
112 d.p.r. n. 115/2002.
Per quel che qui rileva, tale norma dispone che

“1. Il magistrato, con

decreto motivato, revoca l’ammissione: a) se, nei termini previsti dall’articolo 79,
comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali
variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista
dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in
misura tale da escludere l’ammissione; c) se, nei termini previsti dall’articolo 94,

d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni
momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se
risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di
reddito di cui agli articoli 76 e 92. 2. Il magistrato può disporre la revoca
dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo
96, commi 2 e 3…”.
La ragione di tale estraneità sembra doversi rinvenire nella previsione del
comma 3 dell’art. 79, secondo la quale la mancata ottemperanza alla richiesta
del giudice determina l’inammissibilità dell’istanza. Appare possibile sostenere
che, nel disegno originario del legislatore, ove il giudice si dispone a richiedere
informazioni integrative ai sensi dell’art. 79, co. 3, egli non provvede sull’istanza
ed il provvedimento viene assunto solo all’esito dell’acquisizione di quelle
informazioni o dell’inadempimento della richiesta da parte dell’istante. In questo
secondo caso si pronuncerà l’inammissibilità dell’istanza. Questa ricostruzione
non è influenzata dalla soluzione al quesito interpretativo relativo alla riferibilità
anche al caso che qui occupa della previsione dell’art. 96, co. 1, secondo la quale
il giudice decide sull’istanza entro il termine di dieci giorni da quando essa è
stata presentata o è pervenuta. Che il giudice debba o meno provvedere nel
termine anzidetto anche ove abbia fatto richiesta all’interessato ex art. 79, co. 3
non muta la conclusione per la quale l’ipotesi dell’inadempimento non è stata
espressamente inclusa tra quelle che possono comportare la revoca del
provvedimento di ammissione, ai sensi dell’art. 112 d.p.r. n. 115/2002 nel testo
originario, perché prevista l’inammissibilità dell’istanza.
L’ordinato svolgimento del procedimento contempla quindi che la richiesta
venga adempiuta in un termine utile al giudice per pronunciarsi sull’istanza entro
i dieci giorni di cui all’art. 96, co. 1. Ove tuttavia, e come nel caso che occupa, il
giudice abbia ammesso l’istante al beneficio prima che venga adempiuta la
richiesta allo stesso rivolta, si pone la questione della ammissibilità del
successivo provvedimento di revoca.

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comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare; d)

Va ritenuto che il principio espresso dalle Sezioni Unite della insussistenza di
un generale potere di revoca di ufficio in capo al magistrato che ha disposto
l’ammissione risulti superato dalla modifica della lettera d) dell’art. 112,
intervenuta successivamente alla pronuncia della decisione. Le Sezioni Unite
sostennero che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, previsto dall’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è
adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. “revoca formale” indicati dalle

concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito
stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta
dell’ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere
di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al
giudice dopo l’assunzione del provvedimento di ammissione. Nell’enunciare il
principio, la Corte affermò che il provvedimento di ammissione ha natura
giurisdizionale e che l’ordinamento preclude in via generale al giudice, ad
eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i
propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una
procedura di revoca (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004 – dep. 10/09/2004,
Pangallo, Rv. 228666).
Tuttavia, per effetto del d.l. 30.6.2005, convertito dalla legge 17.8.2005 n.
168, il testo attualmente vigente della lettera d) dell’art. 112 prevede
espressamente il potere di revoca di ufficio del provvedimento di ammissione
allorquando risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
condizioni di reddito.
Nel caso che qui impegna il potere di revoca trova quindi fonte nella
disposizione appena rammentata, dovendo ritenersi che l’inadempimento della
richiesta fatta dal giudice ai sensi dell’art. 79, co. 3 dimostri l’insussistenza delle
condizioni di reddito che permettono il godimento del beneficio. Non
l’inadempimento in sé rileva ma quanto da esso può ragionevolmente ricavarsi a
riguardo delle condizioni reddituali. Tanto si traduce in un particolare contenuto
dell’onere motivazionale del giudice, il quale deve giustificare la revoca del
provvedimento di ammissione con riferimento alla mancanza delle necessarie
condizioni reddituali. Onere adempiuto nel caso in esame, posto che il Tribunale
ha sia pure indirettamente affermato che le condizioni di reddito per l’anno 2015
(anno di interesse, secondo la previsione dell’art. 76) erano da ritenersi superiori
a quelle compatibili con il beneficio, considerato che già quelle del 2014, le sole
indicate (e quindi tutt’altro che esaustiva la documentazione versata), erano
prossime all’ammontare ostativo.

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lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d),

3.2. Alla luce della ricostruzione appena operata appare manifestamente
infondato il rilievo del ricorrente che menziona un deficit motivazionale per non
aver spiegato il Tribunale perché abbia riqualificato come provvedimento di
revoca un provvedimento assunto ex art. 79. In realtà il Tribunale ha
argomentato proprio in merito alle ragioni per le quali l’inadempimento della
richiesta formulata ex art. 79, co. 3 risultante successivamente all’ammissione
del richiedente al patrocinio a spese dello Stato importi la revoca di quest’ultimo.

al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/242018.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato

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