Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20115 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20115 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE VITA FRANCESCO N. IL 16/05/1966
avverso l’ordinanza n. 250/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
29/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 15/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Lamberti, il quale dichiara di
rinunciare ai motivi relativi alla gravità indiziaria (censure da A ad E) ed
insiste per quelli relativi alle esigenze cautelarí.

RITENUTO IN FATTO

TA~vec.

De Vita (é- indagato per i reati di cui agli articoli 216, 219 e 223

della legge fallimentare, nonché 314 e 319 del codice penale perché, in
qualità di consulente—ed affidatario del servizio di assistenza _giuridico
legale della società Castellammare di Stabia Multiservizi S.p.A., in
concorso con altri soggetti, mediante plurime e reiterate operazioni
dolose, in alcuni casi frutto di accordi corruttivi, dissipava e distraeva
ingenti somme di denaro, cagionando il dissesto della società (si tratta in
gran parte di attività di consulenza simulata).
2.

Il gip del tribunale di Torre Annunziata ha disposto nei confronti

dell’odierno ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere. Su
istanza di riesame del prevenuto, il tribunale di Napoli, confermando la
sussistenza di un grave quadro indiziario, ha però sostituito la misura in
atto con quella degli arresti domiciliari.
3.

Contro l’ordinanza del tribunale di Napoli propone ricorso per

cassazione il De Vita con un unico motivo di ricorso, articolato in plurime
censure:
a. inefficacia della misura per omessa trasmissione degli atti a
supporto dell’ordinanza, nonché violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento gli articoli 274 e 275 del codice di
procedura penale; si contesta la configurabilità dei reati di cui
agli articoli 314 e 319, atteso che la Castellammare di Stabia
Multiservizi S.p.A. è da considerarsi società che, pur
partecipata integralmente dal Comune, non può considerarsi
avente natura di diritto pubblico, tanto che la corte di appello
di Napoli, provvedendo avverso il reclamo presentato contro
la dichiarazione di fallimento, ha confermato la natura
privatistica della Multiservizi. In particolare, le caratteristiche
delle società “in house” sarebbero quelle di avere natura
esclusivamente pubblica dei soci (come nel caso di specie),
l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e
1

1.

la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello
esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici; nel caso di
specie, lo statuto della società non prevede affatto la natura
esclusivamente pubblica dei soci, né inibisce di cedere a
privati le partecipazioni societarie; lo statuto individua
l’oggetto sociale in attività non meramente strumentale e
accessoria all’ente pubblico, quale il servizio di trasporto
anche privato di persone e merci, sia locale che regionale;

riconducibili al controllo analogo a quello delle società “in
house.
b. Si contesta, poi, la mancanza di indagine sull’elemento
soggettivo e sul nesso causale tra le condotte distrattive
compiute dell’indagato e la successiva dichiarazione di
fallimento, intervenuta dopo circa due anni di distanza dalla
cessazione di ogni rapporto con l’indagato, tanto che l’ultima
fattura emessa a favore del De Vita era di luglio 2012, mentre
la società veniva dichiarata fallita il 20 febbraio 2014.
c.

Sotto altro profilo si contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni
rese da Bevilacqua …, in quanto provenienti da soggetto
intraneo al reato, in violazione dell’articolo 273 del codice di
procedura penale.

d. In relazione al capo B6, mancherebbe la prova della
bancarotta fraudolenta per distrazione e vi sarebbe altresì
violazione di legge per omessa considerazione della
documentazione di cui all’allegato numero 3, punto 16, la cui
omessa trasmissione al tribunale del riesame comporterebbe
la inefficacia della misura.
e. In ordine al capo B7, la motivazione sarebbe contraddittoria e
illogica, oltre che fondata su un’erronea applicazione della
legge penale, laddove muove dal presupposto errato della
presenza di attività legali dirette al solo fine personale del
professionista, in spregio dell’interesse della società.
f.

Infine, sotto il profilo delle esigenze cautelari, si contesta la
illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove ritiene
ininfluente ai fini dell’elisione del pericolo di recidivanza la
sospensione dalla professione, nulla dicendosi in merito alla

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infine, lo statuto della multiservizi non prevede disposizioni

possibile reiterazione di fatti della stessa specie e senza tener
conto del tempo trascorso (quasi tre anni). Infine,
mancherebbe alcuna argomentazione in ordine ad
adeguatezza ed idoneità delle altre misure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

sono stati rinunciati dal difensore di fiducia, sottoscrivente il ricorso.
2. La censura di cui al punto f) è fondata; il tribunale

ha

correttamente ritenuto che la sospensione dalla professione non elida, di
per sé, il pericolo di reiterazione, ma ha omesso sia di considerare la
permanenza delle esigenze cautelari, sia di prendere in esame la
possibilità di irrogare misure minori o di motivare sul perché misure
meno afflittive non sarebbero idonee a fronteggiare le esigenze cautelari.
Nella motivazione, poi, non si fa riferimento alcuno al notevole lasso
temporale trascorso ed ai suoi effetti, senza considerare che i soggetti
dell’amministrazione con cui vi erano stati gli episodi di collusione erano
ormai decaduti.
3. Le evidenziate lacune motivazionali rendono il provvedimento
impugnato viziato ai sensi dell’articolo 606, lettera E, del codice di
procedura penale e ne impongono, pertanto, l’annullamento.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per
nuovo esame.
Così deciso il 15/04/2015

1. I primi cinque punti, come enunciati nello svolgimento in fatto,

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