Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20115 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20115 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRENDI ARGENT nato il 01/06/1981 a LUSHNUIE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per l’inammissibilital del ricorso.
dato atto che alcun difensore è comparso,

Data Udienza: 04/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’appello di Roma, in data 7 marzo 2017, ha riformato

unicamente in punto di trattamento sanzionatorio – per quanto qui d’interesse la sentenza, per il resto confermata, con la quale il 7 giugno 2016, all’esito di
giudizio abbreviato, Prendi Argent era stato condannato dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione alla detenzione a fini di
spaccio di 22 grammi di cocaina in concorso con Alessandro Santilli (capo A) e

pari a gr. 84,9 (capo B). Ambo i reati sono contestati come accertati in Roma, in
data 21 dicembre 2015.
L’accertamento del reato di cui al capo A é avvenuto a mezzo di diretto
monitoraggio della cessione dal Prendi al Santilli da parte degli operanti,
cessione che in sede di successivo controllo – e sulla base delle stesse
dichiarazioni del Santilli – risultava essere riferita a 22 grammi di cocaina che il
Prendi gli aveva ceduto; all’atto del controllo, gli operanti trovavano inoltre, nella
disponibilità del Prendi, l’ulteriore quantitativo di cocaina di cui al capo B (pari a
84,9 grammi)
La Corte di merito ha ritenuto che gli elementi a carico del Prendi fossero
sufficienti a confermarne la penale responsabilità, rideterminando però in melius
il trattamento sanzionatorio, frutto di un calcolo errato.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Prendi, per il tramite del suo
difensore di fiducia. Il ricorso consta di tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia vizio di motivazione in
relazione all’acritica adesione della Corte di merito alle conclusioni del giudice di
primo grado, a fronte dell’esiguo quantitativo di droga recuperato; del fatto che
non poteva dirsi univoca la riferibilità al Prendi del materiale di confezionamento
trovato, in sede di perquisizione, presso l’abitazione che egli condivideva con un
connazionale ivi ristretto agli arresti domiciliari; e, più in generale, della mancata
risposta alle molteplici lagnanze della difesa in sede d’appello.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in ordine alla
ritenuta continuazione fra i due reati contestati, atteso che trattavasi di unica
sostanza drogante e che pertanto unico doveva dirsi il reato.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e,
in generale, alla dosimetria della pena, pur a fronte dell’incensuratezza del
Prendi e alla sua estraneità a dinamiche delinquenziali, e non potendo a tal fine

2

alla detenzione a fini di cessione a terzi di un ulteriore quantitativo di cocaina,

valorizzarsi il fatto che l’imputato avesse protestato, in sede di convalida, la
propria estraneità ai reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato, oltreché in parte
generico.
Il ricorrente lamenta infatti che la Corte distrettuale avrebbe motivato in

stesso. Di contro, la lettura della sentenza impugnata offre contezza di una
puntuale ricostruzione delle emergenze probatorie che militano per la fondatezza
dell’assunto accusatorio nei riguardi del Prendi, il quale veniva in primo luogo
monitorato (alle ore 14.00 del 21 dicembre 2015) nell’atto di cedere qualcosa al
Santilli; poco dopo, veniva indicato dallo stesso Santilli quale autore della
cessione di circa 22 grammi di cocaina, nonché trovato a sua volta in possesso
dell’ulteriore e più rilevante quantitativo di cui al capo B, occultato all’interno del
cappuccio del proprio giubbotto; tra l’altro, osserva la Corte di merito, la
confezione degli involucri posti in sequestro era realizzata con materiale di
confezionamento identico a quello trovato presso l’abitazione che il Prendi
condivideva all’epoca con tale Rrudho Admir, che vi era ristretto in regime di
arresti domiciliari; ed é totalmente irrilevante quanto asserito dal ricorrente circa
la mancata valutazione della sua coabitazione con il Rrudho ai fini della riferibilità
soggettiva dei reati, atteso che la condotta integrante il reato di cui al capo A é
stata direttamente monitorata dagli agenti di P.G. e confermata
nell’immediatezza dal Santilli; e quella di cui al capo B é riferita al fatto che il
Prendi deteneva sulla sua persona l’ulteriore quantitativo di cocaina ivi indicato.
Per il resto, le doglianze dell’esponente si profilano affatto aspecifiche nel
richiamare genericamente le censure che egli avrebbe formulato in grado
d’appello e alle quali la Corte distrettuale non avrebbe dato risposta.

2. Il secondo motivo di ricorso é infondato.
E’ opportuno rammentare, sulla scia della costante giurisprudenza di
legittimità, che l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a
più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato é configurabile
allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi
previste, dall’altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico
fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla
norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso
soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente

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modo insufficiente in ordine all’affermazione di penale responsabilità dello

•e

(vds. ad es. Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti e altri, Rv. 262421; Sez. 6,
Sentenza n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404).
Ciò posto, la sentenza impugnata pone in evidenza che i diversi quantitativi
in sequestro di cocaina presentavano caratteristiche di purezza e di
confezionamento affatto diverse: l’involucro contenente i 22 grammi di cocaina
era confezionato con carta cellophanata bianca e lo stupefacente aveva un grado
di purezza del 60%; l’involucro contenente il maggiore quantitativo trovato
nascosto nel cappuccio del giubbotto del Prendi (pari per l’esattezza, a grammi

aveva un grado di purezza pari al 98%.
Ne discende che correttamente la Corte di merito ha ravvisato la diversità
delle sostanze stupefacenti contenute all’interno dei due involucri in sequestro.
Diversità dalla quale consegue l’impossibilità di ravvisare l’assorbimento tra i due
reati, alla luce dei principi dianzi richiamati, con conseguente configurabilità di
due distinte ipotesi di reato.

3. Infine, il terzo motivo di ricorso é infondato, ponendosi anzi ai limiti della
manifesta infondatezza.
In primo luogo, può qui richiamarsi un non recente, ma mai disatteso
precedente, in base al quale, nella motivazione del trattamento sanzionatorio a
carico dell’imputato, il riferimento al comportamento processuale negativo contro
ogni evidenza costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle
attenuanti generiche posto che, anche se l’imputato ha il diritto di difendersi, la
pervicacia nel diniego di responsabilità nonostante l’accertatane obiettiva
sussistenza é sufficiente motivo di diniego della concessione (Sez. 6, n. 4154 del
28/11/1989 – dep. 1990, Frassoni, Rv. 183817).
Ed invero, se si considera che nella specie si é proceduto a convalida (in
esito, quindi, ad arresto in flagranza) e che l’evidenza della prova derivava
dall’attività di monitoraggio degli operanti e da molteplici riscontri che
comprovavano univocamente, fin da subito, la condotta di cessione e di
detenzione di cocaina ascritta al Prendi, il diritto a difendersi negando gli addebiti
– che pure non deve ritenersi in alcun modo pregiudicato o sminuito – non
impedisce al giudicante di valutare in modo meno lusinghiero, sul piano della
risposta sanzionatoria ed ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 3 cod.pen., la
posizione di colui il quale si ostina a negare l’evidenza rispetto a quella di chi
ammette gli addebiti.
Ciò é stato del resto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità, la quale ha affermato che la condotta processuale dell’imputato che
mantenga un atteggiamento “non collaborativo” può giustificare il mancato

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79,958) era confezionato con carta cellophanata marrone e lo stupefacente

e

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ed ha osservato che se
l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente
perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non
equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione
giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli
effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017,
Leo e altri, Rv. 270339).
In secondo luogo, e conclusivamente, deve evidenziarsi che la motivazione
resa sul punto dalla Corte territoriale non si é limitata a valorizzare
l’atteggiamento non collaborativo del Prendi, ma ha anche evidenziato gli
ulteriori elementi che depongono per una condotta di spaccio con carattere di
abitualità da parte dell’imputato, ciò che all’evidenza, in una valutazione
complessiva dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen., ha costituito elemento
preponderante e sufficiente nella scelta del trattamento sanzionatorio da parte
della Corte di merito, anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche (cfr. al
riguardo, in linea di principio, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
259899); tanto più che, per effetto del nuovo testo dell’art. 62-bis cod. pen.,
come modificato dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica), non possono essere concesse all’imputato le circostanze
attenuanti generiche per il solo fatto che egli non abbia in precedenza riportato
condanne penali.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018.

Il Consigliere stensore
Giuse

vich)

• •

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