Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20114 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20114 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRONZINO SAMUELE nato il 19/06/1990 a PALERMO

avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avvocato CARDILLO FELICE del foro di ROMA in sostituzione
dell’avvocato MOLFETTINI MAXIMILIAN del foro di PALERMO in difesa di
BRONZINO SAMUELE, che si è riportato ai motivi.

Data Udienza: 04/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Samuele Bronzino, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre
avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo, in data 30 marzo
2017, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Palermo
in data 13 novembre 2015 in relazione a reato di guida in stato d’ebbrezza
aggravato dall’orario notturno (art. 186, commi 2, lettera B, e

2-sexies

cod.strada), contestato come commesso in Palermo il 30 dicembre 2012.

relazione al diniego del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175
cod.pen.: si duole il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto
né del fatto che non vi fossero elementi ostativi alla relativa concessione, né
delle finalità rieducative dell’istituto, ed avrebbe invece seguito un percorso
argomentativo inadeguato, perché riferito non tanto al diniego del beneficio in
esame, quanto piuttosto alla critica della concessione delle attenuanti generiche
da parte del primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.
Facendo buon governo del proprio onere motivazionale, la Corte palermitana
ha evidenziato, nell’impugnata sentenza, gli elementi di particolare pericolosità
della condotta dell’imputato: elementi desumibili dalla narrativa in fatto, dalla
quale si ricava non solo che egli conduceva in stato di alterazione la propria
autovettura in ore notturne, trasportando per di più altre persone, ma altresì che
procedeva con andatura a zig-zag, tanto da indurre la pattuglia della polizia a
segnalare la Kia Rio condotta dal Bronzino alle altre volanti operanti in zona,
anche perché l’odierno ricorrente non si era fermato al segnale rivoltogli in tal
senso dagli operanti ed aveva fatto perdere momentaneamente le sue tracce.
E’ pertanto correttamente motivato il diniego della non menzione, che la
Corte distrettuale argomenta sulla base della non trascurabile gravità dei fatti
(pag. 3 sentenza impugnata) subito dopo avere motivato le proprie statuizioni in
punto di pena, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., facendo riferimento
anche a tal fine alla gravità dei fatti ascritti al Bronzino e al pericolo arrecato
dalla sua condotta imprudente per la propria e per l’altrui incolumità.
Sul punto é appena il caso di ricordare che i criteri di cui all’art. 133
cod.pen. costituiscono necessario riferimento anche ai fini della motivazione circa
la concessione o il diniego del beneficio della non menzione della condanna (ex
multis si veda Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509).

Quale unico motivo di lagnanza l’esponente lamenta vizio di motivazione in

2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018.

Il Consigli re estensore
(Gius

Il Presidente
(Rocco M. Blaiotta)

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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