Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20113 del 19/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20113 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Tellini Daniele, nato a Firenze il 22/03/1952

avverso l’ordinanza emessa il 15/01/2014 dal Gip del Tribunale di Pisa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Data Udienza: 19/03/2015

generale Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell’esecuzione,
rigettava il 20/01/2012 una istanza presentata ex art. 671 cod. proc. pen.
nell’interesse di Daniele Tellini; il richiedente aveva sollecitato il riconoscimento
della continuazione tra più reati per i quali egli era stato separatamente
N

condannato, ma il giudice di merito aveva al contrario ritenuto che quelle
condotte non fossero espressive di un medesimo disegno criminoso,
rappresentando invece la dimostrazione di un consolidato stile di vita del Tellini
(che peraltro non aveva mai ammesso i fatti, né allegato di averli realizzati
nell’ambito di una determinazione unitaria). Fra l’altro, non poteva assumere
rilievo dirimente la circostanza che i reati de quibus – una serie di rapine fossero stati commessi dal prevenuto in concorso con il medesimo complice.
Su ricorso per cassazione avanzato dal difensore del condannato, la Prima

sentenza n. 20500 del 16/04/2013 – che «il giudice dell’esecuzione, investito da
richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del
riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase
di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di
specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più
se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno». A riguardo, i
giudici di legittimità ponevano in risalto due specifici episodi, vale a dire «la
rapina commessa a Pisa 1’08/05/2008, che si colloca tra le due commesse a
Prato il 2 e il 14/05/2008, e le due rapine commesse a Reggello e a Firenze lo
stesso giorno 26/04/2008, che si collocano tra quelle commesse a Barberino del
Mugello il 19 e il 29/04/2008. Mentre per il resto l’impugnata ordinanza è
correttamente e compiutamente motivata (l’abituale concorso con un medesimo
complice è solo uno dei possibili parametri per ravvisare la continuazione e di per
sé è certamente inidoneo ad indicare la previa e contestuale ideazione dei reati;
comunque l’autonomia dei procedimenti, ognuno connotato dalla propria
specificità, esclude in ciascuno la rilevanza dell’esito di quello riguardante altro
soggetto), sui detti due casi vi è difetto di motivazione».
Ne derivava il rinvio allo stesso Tribunale, per nuovo esame nei limiti appena
evidenziati.

3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione rigettava
nuovamente l’istanza.
Il Gip pisano osservava che «nelle sentenze relative ai fatti con riferimento
ai quali è chiesta la valutazione della sussistenza del medesimo disegno
criminoso non è dato individuare alcuna argomentazione specificamente
accertativa della predetta sussistenza per tutto il periodo temporale corrente tra
le rapine commesse in Prato il 2 e il 14 maggio dell’anno 2008 e tra quelle
commesse in Barberino del Mugello il 19 e il 29 aprile del medesimo anno; ciò
che consentirebbe, secondo l’argomentazione resa dalla Suprema Corte nella
sentenza di rinvio, però di fatto poco comprensibile a causa della sua estrema

2

Sezione di questa Corte annullava il predetto provvedimento, rilevando – con

laconicità, di ravvisare la continuazione quanto meno rispettivamente in
relazione alla rapina commessa in Pisa 1’8 maggio 2008 ed a quelle commesse in
Reggello e in Firenze il 26 aprile 2008. E in effetti va tenuto presente che 1) le
sentenze relative alle rapine rispettivamente commesse in Prato e in Barberino
del Mugello hanno valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso
esclusivamente con riferimento alle specifiche condotte oggetto dei relativi
processi, senza alcun esame di ulteriori condotte tenute nel frattempo dal
condannato; 2) peraltro, le sopra indicate sentenze sono caratterizzate dalla

pen., ciò che conferma l’impossibilità di trarre alcuna conclusione utile
all’accoglimento dell’istanza del condannato; 3) neppure le sentenze relative alle
rapine rispettivamente commesse il 26 aprile e 1’8 maggio dell’anno 2008
contengono alcun riferimento al perseguimento, da parte del condannato, di un
disegno criminoso afferente anche a condotte diverse da quelle oggetto dei
relativi processi. Pertanto, non sussistendo alcun obbligo, in capo a questo Gip,
di confutare argomentazioni in merito alla pretesa sussistenza di un medesimo
disegno criminoso, posto che, in concreto, esse non sono state rese da alcuna
autorità giudiziaria in sede di cognizione, nessun motivo induce a negare
efficacia a quanto argomentato nell’ordinanza di questo Gip in data 20/01/2012,
che qui si richiama integralmente in quanto pienamente nota al condannato».

4. Avverso l’ordinanza richiamata da ultimo propone nuovamente ricorso il
difensore del Tellini, deducendo mancanza della motivazione in ordine
all’affermazione dell’assenza di unitarietà del disegno criminoso.
La difesa segnala di avere, dinanzi al giudice del rinvio, prospettato il
riconoscimento della continuazione tra i vari addebiti esattamente nei limiti
segnalati dalla ricordata sentenza di annullamento emessa da questa Corte, ed in
particolare affinché l’identità di disegno criminoso venisse riconosciuta:

tra le rapine commesse il 19, 26 (due episodi distinti, uno commesso a
Reggello e l’altro a Firenze) e 29 aprile 2008;

tra le rapine commesse il 2, 8 e 14 maggio 2008.
Nella prospettazione del ricorrente, il vincolo della continuazione risulta

essere stato già ravvisato tra i fatti del 19 e del 29 aprile (in virtù della sentenza
emessa il 10/02/2009 dal Tribunale di Firenze), come pure tra quelli del 2 e del
14 maggio (in base alla sentenza del Tribunale di Prato, datata 27/02/2009):
non tenendo conto di tale, decisiva circostanza, il Gip avrebbe eluso l’obbligo
motivazionale impostogli.

3

sinteticità motivazionale tipica delle applicazioni di pena ex art. 444 cod. proc.

,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento e, conformemente alle conclusioni rassegnate
dal P.g. presso questa Corte, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Pisa.
Innanzi tutto, come rilevato dalla difesa, e come appare assolutamente
evidente dalla lettura del provvedimento nella parte sopra espressamente
riprodotta, il giudice di merito ha inteso richiamare la parte motiva dell’ordinanza

legittimità per carenza di motivazione: già tale constatazione empirica rende
manifesta la violazione dell’art. 627 del codice di rito.
In secondo luogo, vero è chepecondo varie pronunce di questa Corte l «grava
sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato
l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo
sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero
all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di
attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e
di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti»
(Cass., Sez. V, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv 247356; v. anche, già in
precedenza, Cass., Sez. VII, n. 5305 del 16/12/2008, D’Amato); tuttavia, con
l’indirizzo giurisprudenziale segnalato dalla Sezione Prima con la ricordata
sentenza n. 20500/2013, si è precisato che «il giudice dell’esecuzione, investito
da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del
riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase
di cognizione, con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al
cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda
sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel
giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice
dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione
dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e
soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto,
non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno»
(Cass., Sez. I, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes; v. altresì, nello stesso senso,
Cass., Sez. I, n. 4716 dell’08/11/2013, Marinkovic).
Le valutazioni dei giudici di cognizione che avrebbero dovuto essere
esaminate, nella fattispecie concreta, dovevano individuarsi nel contenuto delle
decisioni in virtù delle quali il Tribunale di Firenze aveva già riconosciuto identità
di disegno criminoso tra i reati commessi il 19 e 29 aprile 2008, ed il Tribunale di
Prato aveva raggiunto identica conclusione quanto alle rapine del 2 e 14 maggio

4

già annullata da questa Corte, a dispetto di un annullamento disposto in sede di

dello stesso anno. Pure dando per pacifico che gli estremi della continuazione
criminosa fossero stati ravvisati da quei giudici con specifico riferimento agli
episodi sottoposti al loro esame, come rilevato dal Gip pisano in sede di rinvio,
rimane pur sempre evidente che si trattava di fatti occorsi a distanza di pochi
giorni gli uni dagli altri, e che in quei brevi intervalli venivano a collocarsi gli
ulteriori addebiti per i quali la difesa aveva sollecitato l’adozione di
determinazioni analoghe: quelli del 26 aprile 2008 (di cui alle sentenze del Gup
del Tribunale di Firenze del 29/01/2009, relativamente alla rapina che si assume

03/06/2009, per l’ulteriore rapina realizzata nel capoluogo) e quelli del
successivo 8 maggio (giudicati dal Gup del Tribunale di Pisa il 19/12/2008).
Dinanzi ai risultati della disamina compiuta da due giudici di cognizione
diversi, e tenendo conto di quanto argomentato dalla Sezione Prima di questa
Corte, sarebbe stato necessario evidenziare elementi positivi idonei ad escludere
che le due rapine del 26 aprile non fossero da intendere espressive del disegno
criminoso unitario ipotizzato invece per fatti immediatamente anteriori e
successivi (nonché omogenei), e che sussistessero dati parimenti ostativi per
estendere il riconoscimento della continuazione, riscontrata per rapine del 2 e del
14 maggio, ad una terza rapina che si collocava – sul piano cronologico esattamente nel mezzo.
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pisa.

Così deciso il 19/03/2015.

commessa dal Tellini a Reggello, e del Gip dello stesso Tribunale in data

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA