Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20113 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20113 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIACOMARRA RANIERI nato il 09/07/1972 a CASTELLANA SICULA

avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso.
Dato atto che alcun difensore è comparso,

Data Udienza: 04/04/2018

,1

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa il 13 luglio 2017, ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Ranieri Giacomarra avverso la
sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese, in data 9 maggio 2016, lo
aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall’art. 186, comma
2, lettera B, del Codice della Strada, commesso il 12 dicembre 2011. Con la
suddetta pronunzia, la Corte di merito ha ritenuto tardivo l’appello proposto dal

dunque oltre il termine (scadente il 15 ottobre 2016) di quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine di 90 giorni che il giudice di primo grado si era
riservato per il deposito della sentenza.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Giacornarra, per il tramite del suo
difensore di fiducia.
Il ricorso consta di un unico motivo, teso a denunciare violazione di legge
per non avere, la Corte di merito, tenuto conto che il termine per il deposito
della motivazione – quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per
proporre impugnazione – dovrebbe intendersi come sospeso durante il periodo
feriale, sulla base delle modifiche apportate a detto periodo dal decreto legge n.
132/2014, convertito con legge n. 162/2014. Il ricorrente fa proprie, al riguardo,
le considerazioni svolte nella recente ordinanza di remissione della questione alle
Sezioni Unite (Sez. 4, n. 13843 del 21/03/2017) relativa alla suddetta questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato.
Decidendo sulla predetta ordinanza di remissione, le Sezioni Unite della
Corte di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, D’Arcangelo, Rv.
270586) hanno stabilito che i termini per la redazione ed il deposito della
sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le
modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo annuale di
ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. In motivazione il Collegio in composizione
apicale ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di
cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle
parti per il compimento di atti del procedimento.

2

Giacomarra, atteso che l’impugnazione era stata depositata il 20 ottobre 2016,

Va comunque dato atto che la questione proposta – risolta dal Consesso
apicale pochissimi giorni prima del ricorso e dunque in termini verosimilmente
non ancora noti al ricorrente – era stata rimessa alle Sezioni Unite in relazione
alla sua particolare complessità: con articolato percorso argomentativo, la
Sezione remittente dava atto, infatti, delle novità intervenute per effetto del

novum legislativo costituito dalle recenti disposizioni che hanno apportato
modifiche alla disciplina in materia di sospensione dei termini feriali, nonché
dalle conseguenze applicative derivanti da tali nuove norme.

dovendo la stessa essere disattesa.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018.

Il Consiglier estensore
(Gius

avich)

Il Presidente
(Rocco M. Blaiotta)

Non può perciò parlarsi di manifesta infondatezza della lagnanza, pur

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