Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20111 del 29/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20111 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BERNARDO VINCENZA nato il 19/02/1975 a NAPOLI
avverso la sentenza del 14/10/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli
atti al Prefetto competente.
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) ASTA PIETRO del foro di ROMA in difesa di
DE BERNARDO VINCENZA, che si associa alle conclusioni del procuratore
generale, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Data Udienza: 29/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
De Bernardo Vincenza ricorre avverso la sentenza di condanna
pronunciata dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile
1992, n.285, commesso in Napoli il 24 febbraio 2014 alla guida del ciclomotore
tg.52V35.
2. L’esponente lamenta l’omessa sussunzione del fatto nell’ipotesi di cui
3. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 15,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato.
4. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.
5. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art.9 d. Igs.
n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La sentenza va, pertanto,
trasmessa al Prefetto di Napoli.
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all’art.131 bis cod. pen.
a
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato e dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di
Napoli.
Così deciso il 29 marzo 2018
Serrao
Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
Il ConsQere estensore