Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20111 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20111 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Petronzi Bruno, nato a San Paolo di Civitate il 26/02/1954
avverso il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Sulmona il 29/05/2014,
nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di
Di Gregorio Maria Donata, nata a Sulmona il 14/05/1967
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Data Udienza: 18/03/2015

generale Dott. Francesco Salzano, che ha richiesto l’annullamento del decreto
impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Sulmona per il corso
ulteriore

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip del Tribunale di Sulmona
disponeva l’archiviazione, su richiesta del Pubblico Ministero e nonostante
l’opposizione della parte offesa Bruno Petronzi, del procedimento penale n.
994/2013 R.G.N.R. iscritto a carico di Maria Donata Di Gregorio, persona
,

,

sottoposta a indagini in ordine al reato di cui all’art. 479 cod. pen. (quale agente
dì Polizia Municipale, verbalizzante una contestazione di illecito amministrativo);
nella motivazione, veniva evidenziata l’inammissibilità dell’anzidetta opposizione,
in quanto
– il privato danneggiato da una condotta penalmente rilevante quale falso
ideologico non può intendersi persona offesa dal reato in senso tecnico, atteso
che il bene giuridico protetto dalla norma ex art. 479 cod. pen. deve individuarsi
nella pubblica fede;

soggetti sulla circostanza che il Petronzi fosse stato assente dal territorio del
comune di Campo di Giove il giorno in cui la Di Gregorio ne aveva al contrario
attestato la presenza, ma i potenziali risultati di quell’accertamento non
sarebbero stati comunque idonei a dimostrare che il denunciante non fosse stato
in grado di fare rientro in Campo di Giove nell’arco di una medesima giornata
(tanto più che numerosi altri testimoni avevano confermato che il Petronzi si
trovava davvero in quel comune nella giornata della contestata infrazione
amministrativa).
2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione la persona offesa, a
mezzo del suo difensore / procuratore speciale, lamentando violazione di legge
processuale con riferimento alle norme dettate in tema di rispetto delle garanzie
del contraddittorio. Osserva il ricorrente, in particolare, che per poter disporre
una archiviazione de plano il Gip deve riscontrare la sussistenza congiunta dei
requisiti della inammissibilità dell’opposizione e della infondatezza della notitia
criminis, mentre nel caso di specie sarebbe stato necessario rilevare sia la
plurioffensività del delitto in rubrica (con conseguente legittimazione del privato
danneggiato a sporgere opposizione) che la congruenza dei temi di
investigazione suppletiva proposti: il giudicante, in particolare, non avrebbe
potuto limitarsi a dichiarare superflue le ulteriori indagini prospettate senza

– le indagini suppletive richieste dall’opponente miravano a far escutere alcuni

previamente garantire la pienezza del contraddittorio attraverso la fissazione
dell’udienza camerale prevista dalla legge.
3. Con memoria depositata 1’11/03/2015, i difensori della Di Gregorio hanno
sollecitato la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, del ricorso
presentato nell’interesse della persona offesa. La tesi della difesa dell’indagata è
che il decreto di archiviazione sarebbe stato impugnabile solamente nel caso di
mancata instaurazione del contraddittorio derivante dall’omissione dell’avviso
previsto dall’art. 408, comma 2, del codice di rito; inoltre, nell’atto di
opposizione comunque presentato (peraltro dopo la scadenza del termine di 10
giorni stabilito dalla legge), il Petronzi non avrebbe indicato temi di indagine
%

2

suppletiva, «limitandosi esclusivamente a reiterare la richiesta di escussione a
s.i.t. di persone indicate nell’atto querelatorio». Deve perciò condividersi la
valutazione del giudice di merito nel qualificare inammissibile una opposizione
contenente l’invito ad una mera rivalutazione delle indagini già effettuate, ovvero
semplici critiche allo sviluppo delle investigazioni, segnalando che in atti vi
sarebbero già elementi sufficienti per l’esercizio dell’azione penale.

Il ricorso è fondato.
Nell’archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l’opposizione
proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’articolo 410 cod.
proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla
infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità
dell’opposizione suddetta per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni
suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione
delle regole del contraddittorio, più volte affermata dalla giurisprudenza di
questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. IV, n. 12980 del 17/01/2013, in proc. c.
ignoti). Ancora su un piano generale, la giurisprudenza prevalente è orientata
nel senso che il giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, deve
limitarsi «ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti,
senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di
merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in
quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento
de plano con il rito camerale» (Cass., Sez. VI, n. 35787 del 10/07/2012,

Settembre, Rv 253349); al più, si è affermato che ai fini di una eventuale
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione possono rilevare le situazioni in
cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare
modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza
(v. Cass., Sez. VI, n. 6579 del 13/11/2012, Febbo).
Nel caso di specie, l’odierna impugnazione deve innanzi tutto ritenersi
tempestiva, non risultando in atti elementi di sorta da cui desumere che del
decreto de quo il Petronzi ebbe compiuta conoscenza in epoca antecedente a
quanto prospettato nel ricorso. Pacifica è altresì la legittimazione del ricorrente
a proporre opposizione ex art. 410 del codice di rito, dal momento che «i delitti
contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla
genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche
quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere
concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualits di

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

persona offesa dal reato» (Cass., Sez. V, n. 39839 del 14/10/2008, Ciaravola,
Rv 241725; in ordine alla più volte affermata plurioffensività dei delitti di falso,
v. anche Cass., Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini). Sul punto, è
necessario rilevare – come correttamente osservato dal P.g. presso questa Corte
– che l’atto compiuto dalla Di Gregorio incideva immediatamente nella sfera
giuridica del Petronzi, trattandosi di un verbale recante la contestazione
all’odierno ricorrente di aver violato una precedente ordinanza sindacale.
Né le sollecitate acquisizioni istruttorie ulteriori – nell’incertezza sull’effettivo

sulla durata della permanenza del Petronzi in altri ambiti territoriali – avrebbero
potuto intendersi ictu ocu/i irrilevanti: l’opponente aveva del resto formulato
rilievi sulla stessa decisività delle deposizioni di coloro che ne avevano invece
segnalato la presenza in Campo di Giove nel giorno dei fatti senza però (a suo
dire) esprimersi con certezza sulla data esatta in cui il ricorrente era stato notato
in quel territorio.
Debbono invece disattendersi le osservazioni dei difensori dell’indagata: il
richiamo al possibile contributo di altre persone informate sui fatti rispetto a
quelle effettivamente escusse costituisce in linea di principio indicazione
sufficiente ai fini della sollecitazione allo svolgimento di indagini suppletive, a
prescindere dal rilievo che quelle persone fossero state o meno già indicate
nell’iniziale denuncia-querela, mentre si è più volte affermata la natura
ordinatoria del termine di dieci giorni previsto dall’art. 408, comma 3, cod. proc.
pen. (v. Cass., Sez. VI, n. 39778 del 27/05/2014, ric. p.o. in proc. ignoti, nonché
Cass., Sez. II, n. 33882 del 16/06/2010, Solighetto).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Sulmona per il corso ulteriore.
Così deciso il 18/03/2015.

contenuto delle dichiarazioni potenzialmente provenienti dai testimoni indicati

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