Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20110 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20110 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORRE CARMELO nato il 11/04/1949 a FURNARI

avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito l’avvocato FALBO MARIA del Foro di MESSINA che deposita nomina a
sostituto processuale dell’avv. MUNAFO’ GIOVANNI del foro di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO difensore delle parti civili: TRIFILETTI ANTONIO, TRIFILETTI
CARMELO e TRIFILETTI ROBERTO e chiede la conferma della sentenza
impugnata.;
udito l’avvocato FALBO MARIA del foro di MESSINA che deposita nomina a
sostituto processuale dell’avv. MOBILIA CARMELO del foro di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO difensore della parte civile TRIFILETTI Carmelo e chiede il
rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza
unitamente alla nota spese;
udito l’avvocato FALBO MARIA che deposita nomina a difensore di fiducia e
procuratore speciale di GIAMBOI ANTONIA, già costituita parte civile nel

Data Udienza: 29/03/2018

procedimento a carico di TORRE Carmelo e chiede la conferma della sentenza
impugnata, con conseguente condanna dell’imputato in solido con il Comune di
Terme Vigliatore, quale responsabile civile al risarcimento dei danni morali e
materiali a favore della parte civile;
udito l’avvocato COLONNA UGO del foro di TORINO in difesa di TORRE CARMELO,
che insiste per l’annullamento della sentenza impugnata;
udito l’avvocato STERBINI MICHELE del foro di ROMA che deposita nomina a
sostituto processuale dell’avv. CHILLEMI FRANCESCO AURELIO del foro di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO difensore della parti civili: COPPOLINO
COPPOLINO SALVATORE, nonchè di COPPOLINO ROSARIO n.q. genitore
esercente la potestà sui figli minori COPPOLINO SUZZANA, COPPOLINO ANDREA
e COPPOLINO CECILIA e chiede la conferma della sentenza impugnata, previa
declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso nel merito;
udito l’avvocato BRANCA ANTONINO del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in difesa del COMUNE DI TERME VIGLIATORE, quale RESPONSABILE CIVILE, che
si riporta alla memoria già depositata in cancelleria.

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ROSARIO, ALESCI GIULIANA, COPPOLINO MARIA GRAZIA, COPPOLINO ANDREA,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha confermato
la pronuncia di condanna emessa il 23/06/2014 dal Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto nei confronti di Torre Carmelo in relazione al delitto previsto dagli
artt.113 e 589, secondo e terzo comma, cod. pen. commesso in Terme Vigliatore
il 22 dicembre 2008.

alla guida di una Fiat Palio, munito di foglio rosa, con accanto la madre Coppolina
Anna Maria e sul sedile posteriore la sorella Antonella, percorreva alle ore 17 del
22 dicembre 2008 la strada statale chiusa al traffico denominata via Barile alla
velocità stimata di circa 70 chilometri orari ed a luci spente; sul lato sinistro della
strada scorre il torrente Mazzarà, ubicato 3,5 metri sotto il piano stradale,
delimitato da un muro di contenimento del corpo stradale in cemento armato,
che in occasione di piogge alluvionali era franato, unitamente ad una parte del
piano stradale, per una lunghezza di circa 60 metri; in data 11 dicembre, in
seguito alla riunione del coordinamento della Protezione Civile, era stata
emanata dal Comandante della locale Polizia Municipale, Carmelo Torre,
un’ordinanza di chiusura della strada, realizzata tuttavia in modo
approssimativo; l’autovettura condotta dal Trifiletti aveva superato un primo
cartello recante un divieto di accesso, ubicato nei pressi del cavalcavia
autostradale poco prima del luogo in cui aveva inizio la frana, era poi andata ad
impattare contro le transenne amovibili poste a chiusura della strada, ma
posizionate in modo da lasciare un varco a destra di circa due metri, ed aveva
quindi sbandato deviando a sinistra, per finire la propria corsa nel torrente;
l’impatto contro i lastroni di cemento ivi presenti aveva cagionato il decesso del
conducente e delle trasportate; a Carmelo Torre si era addebitato di non avere
curato che la chiusura della strada avvenisse con le modalità prescritte per i
cantieri stradali, con transennature fisse e con idonei cartelli di segnalazione
luminosa, anche notturna.

,3. All’imputato si contestava la violazione dell’art.5, comma 3, d. Igs. 30
aprile 1992, n.285 e del punto n.3 del Disciplinare tecnico relativo approvato con
d.m. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto,
dopo aver emesso l’ordinanza n.20/PM del 11 dicembre 2008, con la quale aveva
disposto la chiusura al transito della via Barile, aveva omesso di dare corretta
esecuzione e di vigilare sulla corretta esecuzione di detta ordinanza, non

2. Il fatto è stato così ricostruito nella suindicata sentenza: Trifiletti Rosario,

assicurando che la chiusura avvenisse con le modalità previste per i cantieri
stradali.

4. Carmelo Torre ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo
violazione dell’art.606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.589 cod.
pen. e 192 cod.proc.pen. nonché vizio della motivazione in ragione del fatto che
la sentenza impugnata ha erroneamente ricostruito la posizione di garanzia del
ricorrente, sia in assoluto sia in relazione al coimputato La Malfa, Capo Area

delle strade e responsabile di vertice del Centro operativo di protezione civile
comunale. Il ricorrente contesta l’assunto, rinvenibile nella sentenza impugnata,
secondo il quale l’organo preposto all’adozione di un provvedimento
immediatamente esecutivo (nel caso in esame il Comandante della Polizia
Municipale) sia tenuto a seguire la fase dell’esecuzione di esso e ad assicurarsi
che la realizzazione di quanto disposto avvenga in modo adeguato, in assenza di
altri soggetti ai quali l’atto debba essere trasmesso per l’esecuzione. Ritiene tale
assunto erroneo per il fatto che, in base ai Regolamenti degli Uffici e Servizi del
Comune di Terme Vigliatore ed in base ai Regolamenti dell’Ufficio della
Protezione Civile nell’ambito dello stesso Comune, nonché del Piano di Protezione
Civile, l’organo deputato a porre in esecuzione tutti i provvedimenti idonei a
mettere in sicurezza il territorio è il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile.
Al La Malfa spettava, quale Capo Area dell’Ufficio Tecnico del Comune nonché
Responsabile della Protezione civile, il compito di decidere gli interventi idonei e
di apprestare i mezzi ed i materiali da fornire al Capo operaio per l’esecuzione
dell’ordinanza. Esulava dai compiti istituzionali del ricorrente il controllo di
carattere tecnico sulle modalità di chiusura della strada; il Torre non aveva
alcuna capacità di spesa per deliberare acquisti di mezzi o materiali da impiegare
per la chiusura delle strade alla circolazione né aveva alcun potere di controllo
sull’operato del Capo Area.
Con un secondo motivo deduce violazione dell’art.606 lett. b) ed e)
cod.proc.pen. in relazione agli artt.40 e 41 cod. pen. nonché vizio della
motivazione per l’omesso esame del motivo di appello in cui si erano evidenziate
le numerose violazioni integranti altrettanti profili di colpa specifica a carico del
conducente munito di foglio rosa nonché dell’istruttore presente nel frangente,
tali da costituire condotta abnorme idonea ad interrompere il nesso causale tra
l’omissione addebitata al ricorrente e l’evento.

5. Con memoria depositata il 9 marzo 2018 il Comune di Terme Vigliatore,\
nella qualità di responsabile civile, ha concluso per l’annullamento senza rinvio

dell’Ufficio Tecnico comunale nonché responsabile del servizio manutenzione

della sentenza impugnata, per l’estromissione delle parti civili e per la
dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del Comune. Il Comune citato
quale responsabile civile deduce di aver operato un congruo intervento sui luoghi
nella fase dell’emergenza, mentre sarebbe spettato al Genio Civile di Messina,
che aveva attivato il procedimento di intervento in somma urgenza ai sensi
dell’art.147 d.P.R. n.554/1999, provvedere all’eliminazione della situazione di
pericolo. Lamenta che i giudici dì merito abbiano trascurato l’eccesso di velocità
del conducente, la sua totale inesperienza, la guida a fari spenti e le

interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento. Si
duole dell’omesso esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del
Comune nei confronti degli aventi diritto in relazione ai terzi trasportati, che
avevano avanzato domanda di risarcimento del danno alla compagnia
assicuratrice per la RCA del veicolo e chiede che sia rilevata d’ufficio la carenza
di legittimazione attiva dei nonni paterni delle vittime, dei nonni materni, degli zii
e dei cugini dei germani Trifiletti in quanto familiari non conviventi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il costrutto motivazionale della sentenza impugnata si fonda sui seguenti
assunti:
a) l’apposizione di un segnale di divieto di accesso agevolmente eludibile è
segnaletica inadeguata a porre l’automobilista nella condizione di percepire la
portata del pericolo al quale andrà incontro violando il divieto;
b) la transennatura posta oltre il divieto di accesso avrebbe dovuto essere
inamovibile e non avrebbe dovuto lasciare aperto un varco;
c) la segnaletica era estremamente pericolosa al calare dell’oscurità per la
mancanza di dispositivi rifrangenti e di segnali luminosi di pericolo;
d) chi è tenuto a predisporre gli strumenti di regolazione della circolazione
stradale è tenuto a fronteggiare anche le possibili forme di condotta di guida
imprudente degli utenti della strada;
e)

il Comandante della Polizia Municipale era tenuto, sia in ragione dei

compiti istituzionali inerenti alla regolamentazione della circolazione stradale sia
in ragione dell’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante dei rischi per la
circolazione derivanti dalla frana, a controllare che l’ordinanza con cui aveva
imposto la chiusura della strada fosse eseguita con modalità idonee ad
assicurarne l’efficacia;

responsabilità della madre trasportata quale istruttrice, quali cause idonee ad

f) il Comandante della Polizia Municipale, in funzione di vigilanza sul
territorio, era nella condizione di percepire, direttamente o attraverso i suoi
sottoposti, la pericolosità del sistema di chiusura del transito concretamente
predisposto, valutando i frequenti spostamenti delle transenne operati dai privati
nei giorni immediatamente successivi all’emanazione dell’ordinanza.

2. Con specifico riguardo al motivo di ricorso secondo il quale il ricorrente
non avrebbe rivestito alcuna posizione di garanzia, a pag.13 della sentenza è

Protezione Civile del Comune di Terme Vigliatore, in base al quale al
Comandante della Polizia Municipale era demandato il compito di «delimitare e
controllare le aree a rischio al verificarsi delle emergenze».
2.1. Si tratta della corretta applicazione della clausola di equivalenza di cui
all’art. 40, secondo comma, cod. pen., in base alla quale l’accertamento
dell’obbligo impeditivo è un passaggio necessario per individuare il soggetto
responsabile del reato omissivo improprio. In relazione a tale norma, la
giurisprudenza di legittimità, sin dagli anni novanta del secolo scorso, ha infatti
elaborato la «teoria del garante», muovendo dall’osservazione – e dalla
valorizzazione – del significato profondo che deve riconoscersi agli «obblighi di
garanzia», discendenti dallo speciale vincolo di tutela che lega il soggetto
garante, rispetto ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare
dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente (Sez. 4, n. 4793
del 06/12/1990, dep. 1991, Bonetti, in motivazione). E’ compito dell’interprete
procedere alla selezione delle posizioni di garanzia, per tutti i casi della vita – non
tipizzati dal legislatore – corrispondenti ad una situazione di passività, in cui versi
il titolare del bene protetto. Tanto chiarito, preme pure evidenziare che la Corte
regolatrice, nel rilevare la complessità delle valutazioni conducenti alla selezione
delle posizioni di garanzia, da intendersi come locuzione che esprime in modo
condensato l’obbligo giuridico di impedire l’evento, ha espressamente
considerato: che occorre guardarsi dall’idea ingenua, e foriera di fraintendimenti,
in base alla quale la sfera di responsabilità penale di ciascuno possa essere
sempre definita e separata con una rigida linea di confine e che questa stessa
linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo
automaticamente quella di altri. Su tale presupposto, sono da considerare
inconferenti le deduzioni che tendono ad evidenziare la posizione di garanzia di
altri soggetti, in quanto inidonee ad escludere la posizione di garanzia del
ricorrente.
2.2. La pronuncia risulta, dunque, rispettosa del principio enunciato in
quanto ha individuato la fonte normativa dell’obbligo di protezione gravante

6

indicata la fonte di tale posizione, non specificamente contestata, nel Piano di

sull’imputato in correlazione alla necessità di una tutela rafforzata del bene della
sicurezza della circolazione stradale in occasione di eventi naturali idonei a
comprometterlo (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 26244001).

3. In merito alla necessaria correlazione tra la posizione di garanzia ed il
potere di spesa, la questione non è fondatamente proposta in ragione del fatto
che l’obbligo di controllo gravante sul ricorrente non trova origine in una delega
di funzioni. La tematica del potere di spesa quale fonte della posizione di

titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa, tenuto conto
della ripartizione di funzioni indicata dall’Ordinamento degli enti locali (art. 107
d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267), che conferisce ai dirigenti amministrativi
autonomi poteri di organizzazione delle risorse.
3.1. L’obbligo di controllo da cui sorge la posizione di garanzia del
Comandante della Polizia Municipale in materia di sicurezza stradale nell’ambito
territoriale del Comune ha, infatti, diretta fonte nel combinato disposto dell’art.5
legge 7 marzo 1986, n.65 e degli artt.11 e 12 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, che
prevedono l’espletamento, da parte dei Corpi di Polizia Municipale, dei servizi di
polizia stradale, tra i quali rientrano la tutela ed il controllo sull’uso della strada.
3.2. Correttamente, dunque, nella sentenza impugnata si è rimarcato come,
proprio su indicazione del Torre, in veste di organo di vertice della Polizia
Municipale con funzioni di vigilanza sul territorio ed al fine di garantire il rispetto
dell’ordinanza di chiusura dal medesimo adottata, dopo l’evento furono apposte
delle semplici tavole di legno sulle transenne onde evitare la presenza di varchi
accessibili ai mezzi di trasporto.

4. Un ulteriore profilo di censura concerne l’omesso esame delle doglianze
svolte nell’atto di appello in merito alla condotta colposa del conducente e
dell’istruttore presente nel veicolo al momento del fatto.
4.1. Occorre, in proposito, evidenziare che nella sentenza impugnata si è
ripetutamente sottolineata la situazione di pericolo generata dall’assenza di
segnaletica idonea ad allertare i conducenti al fine di renderli edotti della gravità
del rischio presente in quel tratto di strada. Ed in tale contesto assume
particolare importanza l’omessa apposizione di segnaletica luminosa per
l’indicazione del pericolo nelle ore notturne.
4.2. Essendo l’evento da ascrivere, dunque, al rischio connesso alla
circolazione stradale, la pronuncia è conforme a due principi interpretativi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità: in primo luogo, al principio secondo
il quale il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è

F

garanzia è, peraltro, riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e

esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, dunque in
fase di circolazione, ma anche da coloro che svolgano attività diverse, come la
manutenzione stradale (Sez.4, n.23152 del 3/05/2012, Porcu, Rv.25297101), o
l’organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale (Sez. 4, n. 17010
del 29/03/2016, Corrao, Rv. 26654801), in linea con i principi dettati dagli
artt.35-45 cod. strada; in secondo luogo, il principio secondo il quale non rimane
esente da responsabilità, quando il sinistro sia ascrivibile a colpa della vittima,
colui che non abbia tenuto una condotta immune da qualsiasi addebito, sia sotto

15/07/2010, Filippi, Rv. 24835501).

5. I profili di doglianza svolti nella memoria del responsabile civile, attinenti
ad altrettante censure ai punti della decisione inerenti alla domanda civile, non
possono essere esaminati in quanto non hanno formato oggetto d’impugnazione
ai sensi dell’art.575 cod.proc.pen.

6. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato; segue, a norma
dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché, in solido con il Comune di Terme Vigliatore, alla rifusione
delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – in solido con il responsabile civile Comune di Terme
Vigliatore – al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidate
come segue:

euro 2.500,00 ciascuno oltre agli accessori di legge alle parti civili
Giamboi Antonia e Trifiletti Carmelo;

euro 3.500,00 complessivi oltre agli accessori di legge, alle parti civili
difese dall’Avv. Giovanni Munafò;

euro 5.000,00 complessivi, oltre agli accessori di legge, alle parti civili
difese dall’Avv. Chillemi.

Così deciso il 29 marzo 2018

Il C n>

re estensore
ia Serrao

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

il profilo della colpa specifica, che della colpa generica (Sez. 4, n. 32202 del

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