Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2011 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2011 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PEREZ PIETRO N. IL 27/07/1980
avverso la sentenza n. 9395/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazion fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

PEREZ Pietro ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen. e altro, e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione:
in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 337 cod.pen. e della

1.

relativa aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod.pen.;

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato di resistenza a
pubblico ufficiale e relativa aggravante nonché la colpevolezza dell’imputato.
I motivi di ricorso attinenti alla pena non sono consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre un diverso più favorevole trattamento sanzionatorio senza
evidenziare in seno alle valutazioni sviluppate in sentenza circa la personalità delinquenziale dell’imputato alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012,
Il Consigliere estensore

Il Pr- -idente

in ordine all’applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

2.

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