Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2011 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2011 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI ELEUTERIO N. IL 04/10/1935
avverso la sentenza n. 5999/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

lo

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BIANCHI Eleuterio ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia vizio di motivazione, assumendo che difetterebbe il dolo, perché non
avrebbe avuto consapevolezza che era trascorsa l’ora in cui doveva rientrare nel pro-

§2.

Il sindacato sulla motivazione demandato alla Corte di cassazione

deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo che giustifichi le
ragioni della decisione senza incorrere in evidenti illogicità.
Nella fattispecie le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i
pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa interpretazione del fatto, sollecitando un sindacato di merito che non può avere
ingresso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle
ammende.
L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude pertanto di rilevare e dichiarare la cause di estinzione del
reato maturate dopo la pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U.,
22.11.2000 n. 32, De Luca, rv 217226).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

prio domicilio.

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