Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20109 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20109 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSIMO GROUP SRL parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 408/2014 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
27/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Av

Data Udienza: 11/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Avverso il decreto di archiviazione in data 27 febbraio 2014 del GIP

presso il Tribunale di Monza nei confronti di ignoti, in ordine al reato di
cui all’art. 486 c.p., ha proposto ricorso per cassazione Massimo Group
Srl, nella qualità di persona offesa dal reato, deducendo, a motivé2del
gravame, la violazione di legge ex art. 408 c.p.p., comma 2, per omesso

aveva dichiarato di voler essere informata sulla eventuale archiviazione e conseguente nullità del provvedimento ex art. 127 c.p.p., comma 5, in
combinato disposto dell’art. 410 c.p.p. per patente violazione del
contraddittorio. In particolare, la ricorrente afferma di aver avuto
conoscenza del decreto di archiviazione (e dunque della sottostante
richiesta del P.M., asseritamente non notificata) solo il 21 maggio 2014.
2.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa suprema

Corte, Dott. Fulvio baldi, ha chiesto accogliersi il ricorso con conseguente
annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato; dagli atti del fascicolo
risulta che nella querela presentata presso la Procura della Repubblica il
legale rappresentante della Massimogroup srl aveva eletto domicilio
presso il difensore, avv. Emanuela Carissimi. Ed agli atti vi è anche copia
notificata all’avv. Carissimi (il 7.1.14) dell’avviso della richiesta di
archiviazione.
2. Da quanto esposto emerge la assoluta infondatezza della
doglianza. In più, va rilevato che la pronuncia richiamata dal Procuratore
generale, a sostegno della richiesta di annullamento, afferma non la
irrilevanza della notifica al difensore della parte offesa, ma il suo esatto
contrario (Sez. 5, n. 6232 del 15/12/2010, Izzo, Rv. 249295: “E’ valida
la notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione effettuata al
difensore della persona offesa, quale domiciliatario “ex lege” della
stessa”).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la

1

avviso della richiesta di archiviazione del PM alla persona offesa – che

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11 marzo 2015

i Demarchi Albengo

p.q.m.

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