Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20108 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20108 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCIURBA DARIO (RINUNCIANTE) nato il 28/04/1979 a CATANIA

avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato GIUSEPPE ALVARO del foro di PALMI che deposita nomina
a sostituto processuale dell’avv. PISANO VINCENZO del foro di CATANIA,
difensore di SCIURBA DARIO (RINUNCIANTE).
L’avvocato, riportandosi ai motivi ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sciurba Dario ricorre avverso la sentenza di non doversi procedere per
intervenuta prescrizione del reato previsto dall’art.187 d. Igs. 30 aprile 1992,
n.285, commesso in Augusta il 4 aprile 2008 pronunciata dalla Corte di Appello
di Catania il 20/11/2017 deducendo di avere rinunciato alla prescrizione, come
riportato nella sentenza di primo grado. Censura la pronuncia sostenendo che
l’omessa reiterazione delle analisi delle urine e la mancata esecuzione di analisi

sensi a causa di una vasta e profonda ferita a scalpo fronto-parietale, avrebbero
dovuto indurre i giudici di merito a pronunciare una sentenza assolutoria
predibattimentale. Con un secondo motivo deduce violazione dell’art.219 cod.
strada per essere stata confermata la sanzione accessoria della revoca della
patente di guida sebbene dall’accertamento del reato fossero trascorsi quasi dieci
anni, in ogni caso, si sarebbe dovuta applicare la più favorevole sanzione della
sospensione della patente.

2.

Con atto depositato in data 11 luglio 2017 il ricorrente, con atto

sottoscritto personalmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria
d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno
2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 marzo 2018
re estensore

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

del sangue, valutate unitamente alla circostanza che l’imputato fosse privo di

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