Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20106 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20106 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IANCU FLORENTINA NICOLETTA nato il 18/06/1989

avverso la sentenza del 17/07/2015 del TRIBUNALE di RIMINI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più previsto
dalla legge come reato

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 17 luglio 2015, condannava Iancu
Fiorentina Nicoleta alla pena di euro 2.400,00 di ammenda per la contravvenzione
p. e p. dall’art. 116, commi 15 e 17, cod.strad., perché conduceva il veicolo targato
PH69ELF (Romania) senza aver mai conseguito né la corrispondente patente di
guida né alcun tipo di abilitazione alla guida. Disponeva altresì il fermo

3.

L’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione, deducendo tre motivi.
4. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e),
cod.proc.pen., violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità penale
dell’imputata. In realtà, dall’istruttoria non sarebbe emerso alcun elemento che
potesse escludere che l’imputata fosse titolare di patente di guida rilasciata nel suo
Paese d’origine, come affermato dalla medesima. Né accertamenti in tal senso
venivano compiuti dalla P.G.
5. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e),
cod.proc.pen., l’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di
merito, in mancanza, peraltro, di adeguata motivazione.
6. Con il terzo motivo, infine, la ricor – ente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), lett.
c) e lett. e), cod.proc.pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e la mancanza di adeguata motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede
non è previsto dalla legge come reato.
2. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1, comma
1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza
impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione
anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la
previsione dell’art. 2, c. 2, cod.pen. Tanto assorbe, con ogni evidenza, ogni
valutazione circa i motivi di ricorso, i quali, ad ogni modo, si presentano
inammissibili in quanto manifestamente infondati. Al riguardo, tuttavia, la
giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di
dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta (Sez. 5, n. 1787

amministrativo del veicolo per la durata di mesi 3.

del 22 settembre 2016, Tobolobo, Rv. 268753; Sez. 5, n. 44088 del 2 maggio
2016, Pettinaro ed altri, Rv. 267751).
3. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 5 giugno 2013 e
pe.-tanto il reato non risulta p. -escrItto aLentcata in vigore del citato d.lgs. n.
8/2016. L’art. S del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che
le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si

vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia
stato definito con sentenza o decre:o penale irrevocabili. La norma si è resa
necessaria per rendere non operantn la regola posta dall’art. 1 della legge n.
689/81, della non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore.
2– :5-

ragicrie di siffatta

..’iiercgatoria, anche nei caso di violazioni

commesse in tempo anteriore ali’entrilta

de! d.lgs. n. 8/2016 si impone, a;

sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.
3_2. :\ie consegue che de’..,e disporsi la _rasmiss crie degli atti al Prefetto di Rimini.

P .Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla
dec4,A
legge come reato e dispone trasrnetters!l4—.t a1 prefe to di Rimini per quanto di
competenza.
Così deciso in oma, 15 marzo 2018
Il Consigliere estensore
L redb.a.,M

Il Presidente
Ro do Blaiotta

applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

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