Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20105 del 18/02/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20105 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
SENTENZA
sul ricorso proposto dai–
k-tt Att
e, G—
tu/-h., a C- 4.
avverso la sentenza n. 6948/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VICENZA, del 18/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
lette/~tite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 18/02/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza applicava a MIAH Mohamed Masud, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di mesi uno e giorni 23 di reclusione, sostituita con libertà controllata di eguale durata, concordata con il Pubblico
Ministero in ordine al delitto di falso in patente di guida, commesso il 22 settembre 2010.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, che
deduce violazione di legge in relazione alla misura della pena sostitutiva in concreto applicata al
prevenuto, essendo stata sostituita la pena della reclusione con la libertà controllata per un tempo
corrispondente a quello della pena sostituita, laddove la norma applicabile (art. 57 L. 689/81)
prevede la sostituzione di ciascun giorno di reclusione con due giorni di libertà controllata.
Il Procuratore Generale ricorrente lamenta poi che per mero errore materiale non sia stato riportata in dispositivo la dichiarazione di falsità del documento in sequestro.
Il Procuratore Generale in sede ha chiesto procedersi all’integrazione del provvedimento impugnato ex art. 619 c.p.p. con l’esatta indicazione dei giorni di libertà controllata applicata in sostituzione della pena della reclusione.
Il ricorso è fondato.
A mente dell’art. 57, c. 3°, L 689/81 ad ogni effetto di legge un giorno di pena detentiva corrisponde a due giorni di libertà controllata. Ne consegue che la pena sostitutiva irrogata al prevenuto è illegale per violazione dei criteri di ragguaglio.
Ritiene il Collegio che a fronte di un accordo delle parti all’applicazione di pena illegale non resti al giudice di legittimità che annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione
degli atti al giudice del merito.
In materia è, infatti, principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza che l’illegalità della
pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti del processo e ratificato
dal giudice. Ne consegue l’annullamento della relativa sentenza, senza rinvio in quanto le parti
del processo potranno, o meno, rinegoziare l’accordo su altre basi e nel caso contrario il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (cfr. Sez. 1, sent. n. 16766 del 7/4/2010, Rv.
246930, ric: P.G. in proc. Ndiaye; conf.: Sez. 1, sent. n. 16785 del 7 aprile 2010, ric.: Pierantoni).
P . Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015.