Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20104 del 22/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20104 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAGINADZE GRIGOL N. IL 23/05/1978
NEMSADZE GIORGI N. IL 31/03/1984
KALANDADZE GIZO N. IL 25/01/1971
avverso l’ordinanza n. 1193/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
06/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/12/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Saginandze Grigol, Nemsadze Giorgi e Kalandadze Gizo propone ricorso
per cassazione contro l’ordinanza emessa, in data 6 ottobre 2014, dal Tribunale di
Torino, sezione del Riesame, con la quale, in accoglimento dell’appello presentato dal

Tribunale di Torino, applicava, nei confronti dei tre indagati, la misura cautelare della
custodia in carcere in relazione al reato di cui agli articoli 110, 624 bis, 625 n. 2 e 5 del
codice penale (capo 1).
2. Il Gip aveva precedentemente disatteso la richiesta di applicazione della misura
cautelare nei confronti dei tre indagati, ritenendo insussistenti i gravi indizi di
colpevolezza, con riferimento al reato di furto in abitazione, pluriaggravato, in favore
della qualificazione del fatto in termini di ricettazione.
3. Avverso l’ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore degli indagati
lamentando vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, riguardo alla più grave ipotesi accusatoria di furto in abitazione
pluriaggravato e con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con unico articolato motivo il difensore di Saginandze Grigol, Nemsadze Giorgi e
Kalandadze Gizo rileva che le argomentazioni fornite dal Tribunale del Riesame a
sostegno dell’ipotesi accusatoria più grave, di furto in abitazione pluriaggravato, si
fonderebbero su congetture e non su elementi probatori oggettivi. Quanto, poi, alle
esigenze cautelari, il Tribunale non avrebbe preso in esame la possibilità della
concessione della sospensione condizionale della pena, che costituisce ipotesi impeditiva
dell’applicazione della misura custodiale massima, rilevando che in tal senso milita il
profilo della totale incensuratezza degli indagati, mentre andrebbe disattesa la ritenuta
sussistenza del pericolo di fuga, poiché due dei tre indagati risultano titolari di carta
d’identità tedesca e, pertanto, sarebbero rintracciabili sul territorio della Comunità
Europea.
2. Il motivo è infondato. Non sussiste il dedotto vizio di motivazione poiché il Tribunale,
con argomentazioni puntuali e certamente adeguate, ha elencato i gravi indizi di
colpevolezza emersi dalle risultanze processuali che consentono di qualificare
correttamente i fatti secondo l’originaria contestazione provvisoria. In tal senso milita la

Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa, in data 25 agosto 2014, dal Gip presso il

circostanza del rinvenimento, all’interno dell’auto utilizzata dagli indagati, dei beni e dei
valori di provenienza furtiva, in quanto sottratti all’interno dell’abitazione di Donges
Stefano e di altre abitazioni della zona, unitamente a vari arnesi utili alla commissione
di furti. In secondo luogo, la refurtiva proveniva oltre che dall’abitazione del primo
derubato, anche da quelle di altre persone che avevano subito furti nella medesima
zona e nel ristretto arco temporale, che va dal 14 al 21 agosto 2014. In terzo luogo,
come si legge nel provvedimento impugnato, gli indagati erano in possesso di oggetti

fossero sorpresi dai proprietari o dalle forze dell’ordine.
3. Quanto alle esigenze cautelari, con motivazione assolutamente puntuale, il Tribunale ha
evidenziato, sia la sussistenza del pericolo di reiterazione (fondato sulla ripetizione di
delitti analoghi, la disponibilità di merci provenienti dal medesimo contesto cittadino,
l’ampia disponibilità di mezzi attestanti una certa assiduità nel commettere reati di
natura professionale, la mancanza di legami con il territorio nazionale e l’assenza di
attività lavorativa lecita), sia il pericolo di fuga (dedotto dalla presenza sul territorio
dello Stato, senza stabili collegamenti, in assenza di comprovata attività lavorativa,
senza fissa dimora e con la disponibilità di un’autovettura con targa tedesca, paese
presso cui risulterebbero residenti).
4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 28 del Regolamento di esecuzione del
c.p.p.
Così deciso in Roma il 22/12/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

atti ad offendere, che costituivano strumenti utili a garantirsi la fuga nell’ipotesi in cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA