Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20103 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20103 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPEZZANO GIOVANNI nato il 20/05/1955 a CORIGLIANO CALABRO

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO
che ha concluso per
Il P.G. Di Nardo Marilia conclude per il capo B con l’annullamento senza rinvio
per prescrizione e rideterminazione della pena, rigetto nel resto.
Udito il difensore
L’Avvocato Zagarese chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/7/2016, la Corte di appello di Catanzaro, confermava
la pronuncia emessa in data 20/5/2014 dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari
che riteneva responsabile Spezzano Giovanni del delitto di omicidio colposo con
violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro,

2. Era contestato al ricorrente di avere cagionato la morte dell’operaio Ioan
Rusu, cittadino rumeno, perché, alla guida di un trattore, all’interno della sua
azienda, investiva con la fresa il dipendente, che era risucchiato dall’ingranaggio
del macchinario. Si individuavano a carico di Spezzano, quale datore di lavoro
del deceduto, profili di colpa generica consistiti in negligenza, imperizia ed
imprudenza nonché, di colpa specifica, riconducibili alla violazione dell’art. 26,
comma primo, d.lgs. n. 81/2008, in quanto, avendo reclutato loan Rusu per
effettuare lavori agricoli nel suo terreno, ometteva di fornire allo stesso
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro e sulle
misure di emergenza da adottare ed inoltre, nell’aver operato con la suddetta
macchina agricola nei pressi del lavoratore, mancando di adottare le opportune
cautele in fase di manovra.
Era altresì contestato al ricorrente il reato di cui all’art. 26, comma 1 lett. b),
comma 2, d.lgs. 81/2008.
3. Avverso la pronuncia di condanna proponeva ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore, che deduceva quanto segue.
Primo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 42, cod.
pen.; vizio motivazionale. Secondo la difesa i giudici di merito non avrebbero
fornito adeguata risposta alle censure svolte in sede di appello, che mettevano in
evidenza la irrazionalità della decisione di attribuire la causa dell’infortunio alla
imprudente condotta di guida dello Spezzano. Insoddisfacente sarebbe la
ricostruzione del fatto operata nella sentenza ove non si chiarisce il motivo per
cui il lavoratore era intento a ripulire una parte del terreno che era già stata
arata nei giorni precedenti. Sarebbe apparente e contraddittoria la motivazione
offerta in ordine al nesso di causalità tra la condotta del ricorrente ed il tragico
evento, che viene ascritto alla imprudenza dì guida ed alla mancata informazione
del Rusu sui pericoli a cui era esposto nel lavoro che stava svolgendo. Così
argomentando il giudice di appello non avrebbe considerato fattori diversi, quali
la disattenzione e la imprudenza del Rusu il quale, secondo le emergenze

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condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa.

processuali, non doveva trovarsi nel luogo in cui si era verificato l’impatto, ma in
una zona di lavoro distante 60 metri.
I giudici avrebbero dovuto soffermarsi sulla efficienza causale della iniziativa
autonoma del lavoratore il quale si allontanò notevolemnte dal suo posto di
lavoro, astraendosi in conversazioni telefoniche, in violazione degli obblighi
imposti dall’art. 20 d. Igs. 81/2008.
Non sarebbe stata fornita alcuna apprezzabile giustificazione in ordine al
contenuto delle informazioni che avrebbe dovuto ricevere il lavoratore, atteso

Secondo motivo: violazione dell’art. 62 n. 6, cod. pen. e vizio motivazionale
con riferimento al mancato riconoscimento della suddetta attenuante. La difesa
lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante in parola. L’accertamento di
fatto della sussistenza dei presupposti normativi di cui all’art. 62, n. 6 c.p.,
comprovati dalla rinuncia alla costituzione di parte civile degli eredi del Rusu,
avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscere l’attenuante del
risarcimento del danno, che era stata erroneamente negata sulla base del
mancato assolvimento di un onere allegativo da parte dell’appellante.
Terzo motivo: violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008; violazione dell’art.
157, cod. pen. e vizio di motivazione. I giudici di merito sarebbero incorsi in una
erronea interpretazione della normativa di prevenzione sui luoghi dì lavoro
contestata al capo B) della imputazione. Tuttavia, sarebbe maturato il termine di
prescrizione del reato contravvenzionale in questione, in epoca anteriore alla
sentenza di appello (06/07/2016). Pertanto si chiedeva la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione, con ogni conseguente effetto sul
trattamento sanzionatorío.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

I motivi dedotti dal ricorrente quanto al capo A) della rubrica,

concernente la imputazione di omicidio colposo, sono infondati e, pertanto, il
ricorso sul punto deve essere rigettato.
2. Quanto al reato contravvenzionale contestato al capo B) della rubrica,
risulta maturato il termine massimo dì prescrizione, pari ad anni cinque, da farsi
decorrere dall’epoca della sua consumazione, coincidente, nel caso in esame, con
la data dell’accertamento (30/3/2011). Ciò, anche tenuto conto del periodo di
sospensione della prescrizione, intervenuto nel corso della celebrazione del
giudizio di primo grado, pari a giorni ventotto. Pertanto, in accoglimento del
terzo motivo di ricorso, limitatamente al reato sub capo B) della contestazione,
la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essersi il reato estinto per

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che l’infortunio era dipeso da sue condotte imprudenti ed imprevedibili.

intervenuta prescrizione, il cui termine è spirato in data 27/4/2016, non
rilevandosi elementi che possano consentire, all’evidenza, un proscioglimento nel
merito.
3. Quanto alle doglianze avanzate dalla difesa con riguardo alla pronuncia di
responsabilità per il delitto di omicidio colposo, deve rilevarsi come la Corte
d’appello abbia dato conto, in modo succinto ma non carente, delle ragioni poste
a fondamento della sua decisione, fornendo esauriente risposta ai rassegnati
motivi d’appello proposti dalla difesa, analiticamente richiamati nel corpo della

In ordine alla ricostruzione dell’evento, i giudici di merito, nelle due
sentenze conformi, hanno ritenuto provato che il lavoratore fosse stato travolto
dalla macchina fresatrice condotta dal ricorrente, sulla base degli accertamenti
effettuati nel corso delle indagini e della consulenza medica, confluiti nel
fascicolo dibattimentale per effetto della scelta del rito abbreviato. Sul punto, è
circostanza incontestata, da parte della difesa, quella che attiene alle modalità
dell’infortunio cui è conseguito il decesso del lavoratore, per le quali nessuna
censura viene avanzata in sede di ricorso, sebbene la difesa metta in dubbio che
la ricostruzione della dinamica dell’infortunio, come prospettata dai giudici di
merito, possa coinvolgere la responsabilità del proprio assistito. E, d’altro canto,
che il lavoratore sia stato risucchiato dalla macchina agricola e che il suo corpo
sia stato maciullato dalle lame taglienti è un fatto innegabile.
Il vizio decisionale lamentato nel ricorso si appunta sulla valutazione
della condotta di guida dello Spezzano che, secondo la difesa non poteva
ritenersi imprudente e sulla incidenza causale della ritenuta violazione dell’art.
26 d.lgs. 81/2008 sull’evento mortale. In base a tali argomentazioni, si sostiene
un difetto di prova del nesso causale tra la condotta dello Spezzano e l’evento
mortale.
L’assunto difensivo, come messo in rilievo dai giudici di merito, è
infondato. Sul punto la Corte territoriale in uno con il giudice di primo grado, ha
offerto una risposta adeguata e condivisibile: la mancata informazione del
lavoratore sui rischi connessi al lavoro da svolgere si pone come sicuro
antecedente causale dell’evento morte del lavoratore. Tale affermazione
scaturisce dall’osservazione precisa della situazione di fatto accertata attraverso
l’istruttoria dibattimentale e non è frutto, come rileva il difensore, di una
apodittica riconduzione dell’evento alla imprudente condotta di guida dello
Spezzano e di una disattenta ricostruzione del fatto.
L’attenta analisi delle emergenze processuali ha indotto la Corte
territoriale a ritenere che il lavoratore non aveva ricevuto nessuna istruzione sui
rischi connessi al lavoro da svolgere. Se il Rusu fosse stato reso edotto di tali
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motivazione.

rischi e, in particolare, della contestuale operazione di fresatura in corso di
svolgimento con il trattore guidato Spezzano, l’infortunio si sarebbe evitato.
Pertanto, ha dato corso, in maniera adeguata e corretta, al cd. giudizio
esplicativo, che costituisce il necessario presupposto del giudizio controfattuale
(così Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Rv.256941). Sulla base del concreto
svolgimento dei fatti, acquisita una conoscenza completa della dinamica
dell’infortunio, che risulta sostenuta da argomentazioni coerenti e logiche, la
Corte territoriale ha evidenziato le regole cautelari violate, esprimendo il giudizio

lavoro aveva mancato di attuare, consistente nella formazione del lavoratore e
nell’obbligo di informarlo dei rischi connessi all’attività in cui era impiegato.
L’alternativa propugnata dalla difesa nell’atto di appello e nel ricorso,
sovrappone al preciso andamento fattuale e logico dei giudici, una diversa
ricostruzione delle circostanze dell’accaduto che non può trovare ingresso in sede
di legittimità, dove non sono ammesse censure in fatto.
Sotto questo profilo, la difesa si limita a contrastare il ragionamento dei
giudici, affermando che il lavoratore si doveva trovare in altro luogo e che
l’infortunio era avvenuto perché il Rusu, impegnato in una conversazione
telefonica, non si era accorto della presenza della fresatrice. Le circostanze
addotte dalla difesa, analizzate dai giudici, sono state ritenute prive di
fondamento. La Corte territoriale ha osservato che, ove fosse vera la
prospettazione difensiva, “proprio il fatto di stare al telefono, invece, avrebbe
dovuto portare il lavoratore ad accorgersi dell’avvicinarsi della fresatrice visto
che il rumore enorme da essa prodotto sicuramente gli impediva di sentire il suo
interlocutore. Questo lo avrebbe indotto ad allontanarsi dalla fonte del rumore e
non ad avvicinarsi”.
La spiegazione fornita sul punto appare immune da vizi logici e, in
quanto tale, non meritevole di censure.
4. Quanto alla possibilità di ravvisare un comportamento abnorme del
lavoratore, occorre rilevare, in primo luogo, come tale evenienza tragga spunto
dalla ricostruzione prospettata dalla difesa, secondo la quale il Rusu,
disattendendo le indicazioni del datore di lavoro, era uscito dalla zona di lavoro
in cui doveva collocarsi, parlando al telefono in modo distratto.
La Corte territoriale ha affermato che, se anche fosse veritiera
l’alternativa ricostruzione offerta dalla difesa, è da escludersi che la condotta del
lavoratore potesse essere idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento
verificatosi, in presenza delle vistose violazioni in cui era incorso l’imputato.
Come è noto, nell’ambito della materia della infortunistica sul lavoro, è
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale il

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predittivo circa l’attitudine salvifica del comportamento doveroso che il datore di

rapporto di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa
antinfortunistica e l’evento lesivo, deve ritenersi interrotto, ai sensi dell’art. 41,
comma secondo, cod. pen., solo nel caso in cui sia dimostrata l’abnormità del
comportamento del lavoratore. Nel caso in esame, i giudici di merito, hanno
correttamente osservato che la condotta del lavoratore non poteva ritenersi
connotata dall’abnormità, per stranezza, imprevedibilità ed eccentricità delle sue
caratteristiche.
L’assunto dei giudici di merito è conforme ai principi più volte affermati

infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore
infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a
produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria
della lavorazione svolta: in tal senso il datare di lavoro è esonerato da
responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri
dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n.
21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
Pertanto, può definirsi abnorme soltanto la condotta del lavoratore che si
ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti
all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e sia
assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state
affidate (così, Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005, Rv. 232420).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del
lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza o di violazioni
delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori, non potrà mai
spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi
di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme
della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in
ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di
lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali
pericoli. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n.
22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n.

38877 del 29/09/2005, Rv.

232421).
5. Nel secondo motivo di ricorso, la difesa si duole della denegata
concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.
Afferma, che il G.u.p. aveva espressamente dato atto in sentenza che
era intervenuto il risarcimento in favore degli eredi della vittima. Tale
affermazione, tuttavia, non si era tradotta nella concessione della invocata
attenunante. La questione era stata proposta innanzi alla Corte territoriale che
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dalla Corte di legittimità in proposito. E’ orientamento costante, in materia di

aveva rigettato la richiesta, sostenendo che non vi fosse prova dell’avvenuto
integrale risarcimento.
Argomentando in tale modo, la Corte territoriale avrebbe introdotto,
secondo la difesa, un elemento valutativo nuovo, dissonante rispetto a quello
espresso dal primo giudice.
La questione è infondata. Bisogna evidenziare quali condizioni
consentano di concedere l’attenuante in parola, ai fini di una corretta disamina
della proposizione difensiva.

ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma
primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la
valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere
un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (così ex multis Sez.
2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; conformi: Sez. 4, n. 34380 del
14/07/2011, Allegra, Rv. 251508; Sez. 1, n. 5767 del 08/01/2010, Scotuzzi, Rv.
246564).
Risulta, dalla consultazione degli atti a cui questa Corte ha avuto
accesso in ragione della natura della doglianza sollevata dalla difesa, che
nessuna prova è stata offerta in udienza, innanzi al G.u.p., della entità della
somma corrisposta a titolo di risarcimento, risultando recepita dal giudice una
dichiarazione da cui risultava la rinuncia alla costituzione di parte civile per
l’avvenuto risarcimento dei danni. Come ha correttamente osservato la Corte
territoriale, tale elemento non consentiva di svolgere alcuna forma di valutazione
in ordine alla congruità della somma corrisposta. Pertanto, la Corte territoriale ha
ritenuto di condividere, con motivazione immune da censure, la decisione
assunta dal primo giudice che non aveva concesso l’attenuante. La
contraddizione rilevata dalla difesa tra la motivazione offerta dalla Corte
territoriale e l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la
quale era avvenuto il risarcimento in favore degli eredi della vittima, è solo
apparente. Il giudice di primo grado, non ha espresso alcuna valutazione sulla
entità della somma ricevuta dagli eredi della vittima, essendosi limitato a
prendere atto di un avvenuto risarcimento che, evidentemente, non potendo
essere valutato in termini di congruità, ha ritenuto idoneo ai fini della
concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alla
contestata aggravante.
6. Per effetto della intervenuta estinzione del reato contravvenzionale di
cui al capo B) della rubrica, la pena inflitta all’imputato può essere rideterminata
da questa Corte in mesi sei, giorni venti di reclusione per il residuo reato di cui

all’art. 589 cod. pen.
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Ebbene, secondo una interpretazione costante della Corte di legittimità,

E’ d’uopo rilevare che la Corte di cassazione, qualora non siano necessari
nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione
della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc.
perì., come sostituito dall’art. 1, comma 67, della legge n.103 del 2017, sulla
base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (così Sez. 2, n.
4594 del 17/01/2018, Rv. 272019).
Nel caso in esame si è operato un mero calcolo matematico di esclusione
del segmento di pena inflitto dai giudici di merito, a titolo di continuazione, per il

7. Deve pertanto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui al capo “B” perché è estinto per prescrizione. Si
ridetermina la pena in ordine al residuo reato di cui all’art. 589 cod. pen. di cui al
capo “A” in mesi sei giorni venti di reclusione. Si rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
“B” perché è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso. Ridetermina la
pena in ordine al residuo reato di cui all’art. 589 c.p. di cui al capo “A” in sei
mesi e venti giorni di reclusione.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

4/71ariarosaria Bruno

Rocco Marco Blaiotta

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reato contravvenzionale.

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