Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20102 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20102 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLOMBO GEROLAMO nato il 22/03/1950 a LEGNANO

avverso la sentenza del 18/11/2016 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. FIMIANI PASQUALE conclude per l’inannnnissibilita del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.11 giudice di pace di Trieste con sentenza del 18.11.2016 dichiarava
COLOMBO Girolamo colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di
Micheli Maria la quale era stata attinta ad un polpaccio da uno dei cani
detenuti dal Colombo in Via Osoppo a Trieste. Lo condannava alla pena
di euro 400 di multa.
Avverso la sentenza insorgeva il Colombo lamentando con un primo

presenza di notifica eseguita al difensore pure in assenza di valida
domiciliazione. Con un secondo motivo deduceva nullità della sentenza
in ragione di motivazione fondata su dichiarazioni accusatorie della
persona offesa del tutto inverosimili.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Non ricorre ipotesi di nullità per omessa citazione a giudizio atteso
che dagli atti processuali, che è possibile consultare in ragione della
censura di nullità di rilievo processuale svolta dalla parte ricorrente,
emerge che l’imputato COLOMBO in data 10.6.2015 (FI.60) abbia
proceduto ad una rituale dichiarazione di domicilio presso lo studio
dell’avv.to DAGA Giuseppe sito in Via Zanetti 8 in Trieste ed ivi risulta
eseguita la notifica all’imputato. A tale proposito nessuna efficacia può
essere attribuita alla dichiarazione del difensore che rifiuti la domiciliazione,
se il dichiarante non abbia provveduto a revocarla (sez.II, 2.7.2015,
Vignozzi, Rv.264234).

2. Quanto poi al motivo di ricorso che deduce vizio motivazionale in
punto di riconoscimento di responsabilità penale nei confronti dei
prevenuto, ritiene il Collegio che lo stesso sia manifestamente infondato,
in quanto assolutamente generico, teso ad ottenere una rilettura degli
elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il
proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.
2.1 Le censure concernenti asserite carenze argonnentative sui singoli
passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e sulla valutazione della
documentazione tecnica prodotta e in ordine all’attribuzione dello stesso
alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di
legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come

t

motivo di ricorso la intervenuta dichiarazione di assenza dell’imputato in

nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a
sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa
ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata.
2.2 Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la
motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua,

laddove il ricorrente, a fronte della precisione, attendibilità e disinteresse a
nuocere alla persona offesa delle dichiarazioni della persona offesa, come
riscontrata da elementi documentali e testimoniali (referto delle lesioni,
tesserino delle vaccinazioni), si è limitato a porre in discussione la propria
posizione di garanzia, assumendo di non essere il proprietario dell’animale.

3. In materia di lesioni colpose peraltro è costante l’insegnamento della
Corte di Cassaziona:/a posizione di garanzia assunta dal detentore di un
cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni
cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche
all’interno dell’abitazione

(sez.IV 16.12.2011 n.18814), laddove la

pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali
feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di
compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario
ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni
dell’animale (sez.IV, 10.1.2012 n.6393).
3.1 D’altro canto i giudici di merito hanno adeguatamente rappresentato
come il Colombo fosse il detentore del cane mordace e che l’insorgere della
posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla
nozione di appartenenza, di talchè risulta irrilevante il dato della
registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un
micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni
qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale
e una data persona, in quanto l’art. 672 cod. pen. collega il dovere di non
lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo
possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto,
non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico (sez.IV,
2.7.2010, Vallone, Rv. 248090).

nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità,

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di
parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini
ftalte)-eL

Il Presidente
Rocco Màrco Blaiotta

P.Q.M.

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