Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20101 del 18/01/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 20101 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO CARMELO nato il 09/07/1968 a CATANIA

avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per j

Il Proc. Gen. FIMIANI PASQUALE conclude per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo B, perchè estinto per
prescrizione, annullamento con rinvio per quanto attiene alla continuazione tra i
residui reati ed al trattamento sanzionatorio, inammissibilità nel resto.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato CAVALLARO SALVATORE del Foro di ROMA in sostituzione
dell’avv. ANTOCI ALESSANDRO FRANCESCO MARIA del foro di CATANIA in difesa
di GRASSO CARMELO, che riportandosi ai motivi ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 18/01/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GRASSO Carmelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale
riforma della decisione del Tribunale di Catania, e in accoglimento dell’appello
proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, rideterminava la pena nei confronti del ricorrente, in relazione ai reati di furto pluriaggravato, di resistenza a pubblico ufficiale, di possesso ingiustificato di chiavi e
grimaldelli e per simulazione di reato, applicato l’aumento per la recidiva, già ri-

multa.

2. Il ricorrente deduce in primo luogo nullità della sentenza impugnata per avere esaminato ed accolto la impugnazione della parte pubblica, la quale andava
al contrario dichiarata inammissibile in quanto depositata non già presso la cancelleria del giudice a quo, come previsto dalla legge, ma presso la segreteria
dell’organo inquirente.
Con una seconda articolazione si duole del rigetto della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.61 n.4 e con una terza della
declaratoria di inammissibilità della richiesta del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Con una quarta articolazione lamenta l’entità degli aumenti disposti per la
continuazione, assumendo che gli stessi sono stati apportati secondo criteri del
tutto discrezionali del giudice di appello e non sulla base di un criterio proporzionale previsto per il primo aumento.
Deduce ancora violazione dell’art.63 n.4 cod.pen. in relazione agli aumenti
apportati nel concorso di circostanze aggravanti ad effetti speciali, a fronte di
aumento apportato per la recidiva su pena già aumentata in virtù della ipotesi
aggravata del reato di furto.
Assumeva infine che doveva essere pronunciato il proscioglimento
dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale di cui
all’art.707 cod.pen. in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo con il quale si assume la inammissibilità della impugnazione del
PM in appello è infondato in quanto dall’esame degli atti processuali, consentita
in ragione della natura del vizio dedotto, risulta che lo stesso giorno 8 Aprile
2013 il ricorso del PG, già depositato nella segreteria dell’ufficio della procura,

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tenuta dal primo giudice, in anni quattro mesi sei di reclusione ed € 1.500 di

N.

RG.

risultava depositato presso la cancelleria del giudice competente a ricevere la
impugnazione.
2. I motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. e agli aumenti apportati a titolo di continuazione risultano infondati.
Il giudice di appello ha invero fornito adeguata giustificazione motivazionale al
proprio convincimento sugli specifici punti oggetto di ricorso, rappresentando con
argomentazione esente da vizi logico giuridici che l’attenuante di cui all’art.62

cato al veicolo a seguito della sottrazione di tre ruote, che le circostanze attenuanti generiche non erano supportate da alcun profilo di meritevolezza, a fronte viceversa della gravità della condotta e della personalità del prevenuto, recidivo e incline a delinquere; gli aumenti apportati per la continuazione risultano poi
caratterizzati da frazionalità ed adeguatezza e sono stati correttamente disposti
in relazione a ciascun reato satellite, in termini rispettosi delle prescrizioni previste dall’art.81 cod.pen..
3. Appare fondato invece il motivo di ricorso che assume la non corretta applicazione dell’art. 63 comma IV cod.pen. in presenza di due circostanze ad effetto
speciale costituite dalla ipotesi di cui all’art. 625 u.c. cod.pen. (furto pluriaggravato che prevede una pena detentiva compresa tra 3 a 10 anni) e dalla recidiva
specifica reiterata infraquinquennale (art.99 IV comma), il cui riconoscimento di
per sé determina un aumento della pena edittale nella misura di due terzi.
Poiché l’art.63 n.4 cod.pen. stabilisce che in ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica solo la pena prevista per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di aumentarla, risulta del tutto
criptico e incomprensibile il ragionamento seguito dal giudice di appello nel determinare la pena detentiva base per il reato di furto pluriaggravato (indicata in
anni due di reclusione) e, soprattutto le ragioni dell’aumento per la recidiva nella
misura di sedici mesi di reclusione, pertanto in violazione dei limiti previsti dalla
norma sopra richiamata e senza spiegare i criteri seguiti per il suddetto aumento.
4. Si impone pertanto l’annullamento della impugnata sentenza limitatamente
al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di furto aggravato di cui al capo
A), con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
4.1 Il ricorso deve essere per il resto rigettato, risultando l’infondatezza anche
dell’ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce la intervenuta prescrizione, alla data della sentenza di secondo grado, della ipotesi contravvenzionale di cui
all’art.707 cod.pen., laddove al termine minimo di quattro anni previsto per le
contravvenzioni dall’art.157 I comma cod.pen., andava sommato l’aumento di

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n.4 cod.pen. era preclusa dal rilevante pregiudizio economico e funzionale arre-

N.

RG.

due terzi per la recidiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.99 IV
comma e art.157 II comma cod.pen. e sul suddetto termine (sei anni ed otto
mesi) deve altresì applicarsi un ulteriore aumento di due terzi in ragione degli atti interruttivi ai sensi dell’art.161 II comma cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in

Appello di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 18.1.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ugo Bellini

Rocco Marco Blaiotta

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ordine al reato di furto aggravato di cui al capo A) e rinvia sul punto alla Corte di

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