Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20101 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20101 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIALLONGO NATALE N. IL 12/09/1938
avverso l’ordinanza n. 5101/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
20/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/s_entite_le conclusioni del_PG.Dott„,44-yr ,— 62.,A2),

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Data Udienza: 12/12/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 luglio 2012 la Prima Sezione di questa Corte, in
accoglimento del ricorso da Giallongo Natale (nato nel 1938), annullava con rinvio
l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova dell’1.3.2011, con la quale era stata
respinta l’opposizione ex art. 676 c.p.p., comma 1, e 667 c.p.p., comma 4- con
conferma delle statuizioni della precedente ordinanza del 26.6.2009- avverso la
confisca, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., della somma di C 61.974,83, all’esito
della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di

determinata con il parametro residuale di cui al secondo comma dell’art. 322 ter c.p..
2. Con ordinanza in data 20.2.2014 il G.i.p. del Tribunale di Genova, in
qualità di giudice dell’esecuzione- dopo aver premesso che il 9/5/2006 il P.M. presso
il Tribunale di Genova chiedeva il rinvio a giudizio, fra gli altri, dell’imputato per i
reati di cui agli artt. 110, 321, 319 ter, 319 c.p. e 110, 479, 476/2 e 61 n. 2 c.p.,
entrambi commessi in concorso con l’omonimo, Giallongo Natale (nato nel 1949), e
con Montinari Donato; che su richiesta del P.M., in data 20/10/2006, il G.U.P.
disponeva il sequestro preventivo ex art. 322 ter c.p. delle somme di denaro e/o dei
beni nella disponibilità dell’imputato e del cugino omonimo, sino alla concorrenza di C
575.642,86; che l’imputato, all’udienza preliminare presentava istanza di
patteggiamento, cui seguiva il consenso del P.M. ed il G.U.P., con sentenza del
29/5/2007, applicava la pena concordata e disponeva la confisca di tutto quanto in
sequestro; che la Corte di Cassazione, con sentenza del 20/2/2009, annullava la
sentenza di patteggiamento, con riferimento alla confisca, rilevando che non era
stata determinata la quota di profitto attribuibile al Giallongo e, quindi, a lui
confiscabile, ordinando la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore
corso; che il G.I.P., quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26/9/2009,
disponeva nei confronti del Giallongo la confisca di quanto in sequestro sino alla
concorrenza di C 61.974,83 , con restituzione della somma eccedente ed, a seguito
di nuovo ricorso per Cassazione, qualificato il ricorso come opposizione in sede
esecutiva con trasmissione al Tribunale di Genova, in data 1/3/2011, respingeva
l’opposizione, confermando il provvedimento del 26/9/2009- evidenziava che
andava confermata la confisca nei confronti del Giallongo della somma pari ad C
61.974,83, non sussistendo nella fattispecie il pericolo che la somma venga richiesta
per intero a ciascuno dei concorrenti, poiché la confisca può essere disposta solo nei
confronti dell’imputato, condannato con la sentenza ex art. 444 c.p.p., atteso che
degli altri due concorrenti nel reato di corruzione, il Montinari è deceduto prima del
rinvio a giudizio, mentre nei confronti di Giallongo Natale, nato nel 1949, è stata
emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con
restituzione di quanto a lui sequestrato.

corruzione attiva in atti giudiziari ascritto al predetto Giallongo, somma questa

3. Avverso tale ordinanza il Giallongo, a mezzo dei suoi difensori, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta:
-con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 606, primo comma
lett. b) c.p.p., con riferimento all’art. 322 ter c.p., in relazione all’art. 623 lett. a)
c.p.p., 627/3 e 628 c.p.p., avendo l’ordinanza impugnata disatteso in sede di rinvio i
principi di diritto relativi alla confisca per equivalente enunciati nella sentenza di
annullamento; in particolare, il G.I.P. era obbligato a uniformarsi alla sentenza della
S.C. per ciò che concerne ogni questione di diritto decisa con la sentenza di

applicare il principio secondo cui la somma confiscabile a ciascun concorrente non
può_eccedere la _quota di prezzo _o profitto del reato a lui attribuibile, con ta_
conseguenza che nei suoi confronti non poteva essere disposta la confisca di C
61.974,83, corrispondente all’importo complessivo del prezzo del reato non suddiviso
tra i concorrenti e addirittura maggiorato di IVA ; inoltre, l’art. 322 ter non richiede
in alcun modo che per procedere alla confisca debba essere accertata la
responsabilità di tutti i concorrenti nel reato, anzi è ben possibile che proprio a causa
dell’inclusione in tale norma del riferimento alle sentenze ex art. 444 c.p.p. può ben
verificarsi che nei confronti dei concorrenti non sia stata pronunciata sentenza; la
dichiarazione di estinzione del reato non determina l’impossibilità di effettuare la
confisca e, comunque, non è corretta l’affermazione del G.i.p., secondo cui i
concorrenti nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta la confisca sarebbero
solo Montinari e Giallongo dal momento che il prezzo della corruzione contestata
sarebbe confiscabile anche nei confronti del giudice corrotto e della sua convivente
more uxorio ai sensi dell’art. 322 ter c.p.;
-con il secondo motivo, i vizi di cui all’art. 606, primo comma lett. b) ed e) c.p.p.,
con riferimento all’art. 322 ter c.p., in relazione all’art. 623, 627/3 e 628 c.p.p.
poiché l’importo determinato al giudice di rinvio supera il valore corrispondente al
prezzo del reato, includendo erroneamente VIVA e, comunque, la motivazione è
assente e contraddittoria; il giudice di merito, in particolare, ha contravvenuto
all’obbligo imposto con la sentenza di annullamento con rinvio di accertare l’avvenuto
effettivo pagamento di essa ed in assenza di tale accertamento e di prova di tale
pagamento ha incluso tale imposta nella determinazione dell’importo da confiscare,
senza attivare alcuna verifica; in tal modo il giudice di merito ha anche
illegittimamente invertito l’onere della prova, per cui ne discende la violazione
dell’art. 322 ter e l’illegittima applicazione di esso da parte del GIP, superando
l’importo confiscato il prezzo del reato ipotizzato, che, come noto, è il corrispettivo
ricevuto dall’autore per l’esecuzione di esso e che non può includere VIVA., che è
un’imposta che viene versata all’erario e che non costituisce per il professionista un
guadagno ma una mera partita di giro.
2

annullamento, ai sensi degli artt. c.p.p., 627 co. 3 c.p.p., 628 c.p.p., sicchè doveva

3. Il procuratore generale in sede, dr. Massimo Galli,

ha depositato

requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. In data 25.11.2014 il ricorrente, a mezzo dei suoi difensori, ha depositato
note con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il Giallongo si duole della mancata
compiuta applicazione nell’ordinanza impugnata dei principi di cui alla sentenza

627/3 c.p.p., è fondato.
Ed- rriVérò, con tale Sentenza- èì–a- ‘ 5- -tatb” –evidenziato, quanto alta determinazione
della somma da confiscare al Giallongo:
-che anche alla luce della sentenza n. 10690/2009, «in caso di pluralità di
indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali è
consentita la confisca “per equivalente” ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., tale
misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o
profitto a lui attribuibile»;
-che se la somma confiscata risulta determinata con riferimento non già al
profitto ricavato dal singolo concorrente nel reato – nel caso in esame Natale
Giallongo (classe 1938) – ma all’intero «prezzo» del reato, tale misura si rivela
illegittima, nella misura in cui, utilizzando le stesse espressioni utilizzate nella
sentenza n. 10690/2009, non considera l’esistenza di altri concorrenti nel reato,
confiscando una somma che eccede «la quota di prezzo attribuibile all’odierno
ricorrente»;
-che, come già evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 35120
del 09/07/2007), «la confisca per equivalente, adottata all’esito del giudizio e
dell’accertamento delle responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di
prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o,
nell’impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l’intero
prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i
concorrenti (e cioè senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti)»
sicché in tale ottica, non è superfluo rammentare che in base all’art. 1298 cod.
civ. e dell’art. 2055 cod. civ. nel caso di responsabilità per fatto illecito, le parti
di ciascun debitore si presumono uguali.
1.1. Tali principi imponevano al giudice di rinvio di individuare – al momento
della determinazione della somma da confiscare per equivalente, ai sensi della
seconda parte dell’art. 322 ter c.p.p., a Natale Giallongo (nato nel 1938), una

3

di rinvio dì questa Corte n. 33282/12 in violazione del disposto di cui all’art.

volta ritenuta l’impossibilità di quantificare il profitto esattamente riferibile a
quest’ultimo rispetto a quello dei concorrenti Montinari Donato e Giallongo Natale
(nato nel 1949) – la quota di ciascun concorrente in relazione all’intero prezzo o
profitto (€ 61.974,83), quota da presumersi uguale a quella degli altri, in
applicazione del principio di cui all’art. 1298/2 c.c.
Il G.i.p. del Tribunale di Genova, invece, ha ritenuto di confermare la confisca
in danno del Giallongo per l’intero prezzo (di € 61.974,83), sul presupposto che
il Montinari era deceduto prima del giudizio, mentre nei confronti del cugino

procedere per prescrizione del reato, contravvenendo così alla regola della
deteitninazione della “qutta” riferibile al ricorrente, da determinarsi con il criterio ‘

dell’uguaglianza.
1.2. Anche a voler seguire il ragionamento del G.i.p., secondo cui in concreto
ai due concorrenti del Giallongo non potrà essere chiesta la quota di spettanza,
ciò non determina, tuttavia, che il ricorrente debba rispondere anche per le
quote riferibili agli altri concorrenti e, quindi, per l’intero, assumendo, nel caso
della confisca, il criterio della solidarietà e segnatamente quello della solidarietà
interna, una valenza diversa rispetto al momento dell’adozione del sequestro
preventivo al fine della confisca, in ragione della natura «eminentemente
sanzionatoria», della confisca obbligatoria cosiddetta “per equivalente” di cui
all’ art. 322 ter c.p. (cfr. Corte Cost. ord. n. 0097 dell’11/03/2009; Sez. 3,
n. 39173).
1.3. Già nella sentenza di rinvio era stato accennato al fatto che mentre il
sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura
provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche
per l’intera entità del profitto accertato, il provvedimento definitivo di confisca,
rivestendo, invece, natura sanzionatoria, non può essere duplicato o, comunque,
eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto
(Sez. 2, n. 8740 del 16/11/2012 ; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014).
Al momento della confisca, il criterio della solidarietà interna di cui all’art. 1298
c.c., che assume, in mancanza di norme specifiche, un indubbio parametro di
riferimento, per quanto concerne la determinazione delle quote, da presumersi,
ai sensi del secondo comma, uguali, riveste anche valenza nei confronti dello
Stato, dovendo il giudice modulare la sanzione (la natura eminentemente
sanzionatoría della confisca per equivalente è stata recentemente affermata da
Sez. Un, n. 18374 del 31/01/2013) per il singolo concorrente.

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Giallongo Natale (nato nel 1949) era stata emessa sentenza di non doversi

1.4. In tale contesto, pertanto, non appaiono significative le circostanze che
uno dei correi sia deceduto, ovvero che il reato ascritto all’altro coimputato, sia
estinto per prescrizione, rilevando sulla base di quanto evidenziato nella
sentenza di annullamento di questa Corte n. 33282/2012, la presenza di correi,
anche se poi materialmente nei confronti alcuni di essi non potrà essere disposta
la confisca.
2. Infondato si presenta, invece, -il secondo motivo di ricorso, atteso che
questa Corte, con la sentenza n. 33282/2012, aveva evidenziato che

“per

Giallongo anche di una somma pari all’importo corrisposto alla commercialista
bonvivente more uxorio – cón l’asseritamente corrotto giudice delegato a titolo di
IVA, dovuta sul compenso professionale relativo alla inesistente prestazione
professionale, presupponendo una decisione sul punto l’accertamento di
circostanze in fatto, quali l’effettiva formale emissione da parte della
professionista di una fattura e l’effettivo avvenuto pagamento dell’IVA in
qualsiasi forma esso sia avvenuto”, rimettendo ogni statuizione sul punto al
giudice di merito.
Il G.i.p. del Tribunale di Genova, in proposito, ha evidenziato, sebbene
succintamente, che non risulta provato l’avvenuto pagamento dell’IVA da parte
della professionista, sicchè la valutazione, secondo cui l’importo dell’imposta
doveva ritenersi incluso nella somma da confiscare, in quanto si è tradotta in una
valutazione di merito, non può essere censurata in questa sede sotto il profilo
dell’assenza di motivazione (che sebbene in forma laconica esiste), né
tantomeno in termini di congruità, o meno, di essa.
3.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, l’ordinanza

impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Spese al definitivo.
p.q.m.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Genova.
Così deciso il 12.12.2015

quanto concerne la determinazione l’inclusione nella somma da confiscare al

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