Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20100 del 18/01/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20100 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TOSSINI LUIGI nato il 20/07/1955 a CHIAVARI
TOSSINI MAURIZIO nato il 16/04/1957 a RECCO
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso peri
Il Proc. Gen. FIMIANI PASQUALE conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
UditdMINAItampe
E presente l’avvocato RAIMONDO ROMANO del foro di GENOVA in difesa di
TOSSINI LUIGI e di TOSSINI MAURIZIO, che insiste per l’accoglimento dei
ricorsi.
Data Udienza: 18/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Genova con sentenza pronunciata in data 23
Gennaio 2017 confermava in punto di responsabilità la decisione del
Tribunale di Genova con la quale gli imputati TOSSINI Luigi e TOSSINI
Maurizio erano stati ritenuti responsabili, quali datori di lavoro e legali
rappresentanti della ditta Panificio Pasticceria Tossini s.r.I., delle
gravissime lesioni occorse al dipendente Parodi Guido il quale era scivolato
era rimasto incastrato tra la soglia del pianale e il muro di scorrimento.
2. Mentre il giudice di appello escludeva che ricorresse a carico dei
prevenuti il profilo della colpa specifica di avere omesso di adeguare il
montacarichi alle caratteristiche indicate nel libretto di istruzioni in ordine
alla distanza di sicurezza tra soglia del pianale e vano corsa, laddove la
macchina serviva piani in uso a ditte distinte che avevano utilizzato diversi
sistemi di aperture, riconosceva al contrario la responsabilità dei datori di
lavoro per una carente organizzazione del servizio di trasporto dei carrelli e
delle persone all’interno del montacarichi.
2.1 In particolari i datori di lavoro avevano omesso di considerare il
pericolo derivante dalla movimentazione dei carrelli all’interno del vano
ascensore, in particolare quello derivante dall’accidentale urto con il vano
corsa, con rischio di ribaltamento, con conseguente ripercussione sui
lavoratori, in assenza di precise indicazioni sul documento di valutazione
dei rischi e di precise disposizioni di servizio se non raccomandazioni
peraltro dall’incerto contenuto.
In relazione poi alla responsabilità di TOSSINI Maurizio, del quale veniva
dedotta la cessazione di incarichi apicali dal Marzo 2010, rilevava che tale
cessazione non risultava dalle visure societarie in atti e che comunque la
stessa risultava smentita dalla circostanza che era stato il suddetto
imputato a inoltrare la denuncia di infortunio all’ente di riferimento INAIL.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la
difesa dei due imputanti articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deducevano violazione di legge assumendo che i
ricorrenti avevano adempiuto, in relazione alla manutenzione e alla
gestione del montacarichi, a tutti gli obblighi di legge di talchè ogni
successiva valutazione sulla sicurezza dell’impianto doveva essere
adempiuto dai responsabili della ditta installatrice e manutentrice.
all’interno di montacarichi che trasportava carrelli di lieviti e il suo braccio
3.2 Con una seconda articolazione deduceva violazione di legge con
riferimento al riconoscimento della responsabilità concorsuale dell’infortunio
a carico di TOSSINI Maurizio evidenziando travisamento della prova
laddove dalla testimonianza dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria FERRARA,
peraltro riportata nei motivi di ricorso anche in relazione al foglio di
riferimento, emergeva che dal Marzo 2010, sulla base dell’aggiornamento
delle visure societarie, risultava che datore di lavoro e legale
riscontrato dall’aggiornamento del luglio 2010, dovendosi pertanto al
riguardo ritenersi del tutto inattendibili le risultanze richiamate dal giudice
di appello a sostegno di una contraria evidenza e non probante il dato di
chi avesse proceduto alla denuncia INAIL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Prelirninarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione dei
reati essendosi gli stessi medio termine estinti per prescrizione maturata in
data 19 Dicembre 2017 ai sensi dell’art.157 I c.p.p. che prevede un
termine minimo di anni sei per i delitti, termine aumentato di un ulteriore
anno e mezzo in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti,
non rinvenendosi ulteriori periodi di sospensione del termine prescrizionale
da computare.
2. Sotto diverso profilo
non ricorrono né risultano dedotti vizi di
violazione di legge ovvero carenze motivazionali di palese evidenza e di
immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di
pronta declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d’altro canto le
doglianze dei ricorrenti risultano manifestamente infondate o chiaramente
dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere
considerate, soprattutto in relazione al profilo della titolarità della gestione
del rischio e delle modifiche intervenute in materia di cariche apicali
all’interno della società in epoca prossima alla verificazione dell’infortunio.
3. Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza
impugnata essendo il reato contestato ai ricorrenti estinto per intervenuta
prescrizione.
3
rappresentante doveva ritenersi il solo TOSSINI Luigi, come peraltro
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per
prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18.1.2018.
Ugo Bellini
ib
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Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
Il consigliere estensore