Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2010 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2010 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CANNAVALE MASSIMO N. IL 24/08/1976
avverso la sentenza n. 6875/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazio e fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CANNAVALE Massimo ricorre contro la sentenza specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che non sarebbe stata acquisita la prova del dolo.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna delle…ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

§2.

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