Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 201 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 201 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACONIS FRANCESCO N. IL 29/07/1965
avverso l’ordinanza n. 80/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CINQUEFRONDI,
del 10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

A

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 10.10.2012 il Tribunale di Palmi, sez. distaccata
di Cinquefrondi, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da
IACONIS Francesco, di applicazione del regime del reato continuato, relativamente ai
reati di cui al provvedimento di cumulo 15.1.2007 della Procura presso il Tribunale di
Palmi e quelli giudicati con sentenze gup Tribunale di Palmi 5.3.2009 e Tribunale di
Palmi 7.4.2006. Il giudice a quo riteneva che il vincolo non sussisteva, poiché non era

dal 1991 al 2007 e che dall’esame delle sentenze era dato cogliere non già l’attuazione
di un progetto unitario, bensì una sistematicità nel delinquere.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto,
personalmente, per lamentare difetto di motivazione: il tribunale non avrebbe
considerato che i reati in questione furono tutti reati contro il patrimonio, furono
commessi con identità di modalità e con il fine precipuo di reperire mezzi illeciti per un
sostegno economico per sé e per la propria famiglia.

Il ricorso è basato su motivi in parte in fatto e quindi non consentiti, ed in parte
manifestamente infondati, quanto alla denuncia del vizio della motivazione.
I giudici dell’esecuzione hanno esaminato le sentenze e rilevato l’assoluta
mancanza di ancoraggio per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione,
laddove i singoli reati devono essere valutati come frutto di stimolazioni a delinquere
non riconducibili ad una progettazione di massima, atteso il carattere del tutto
occasionale, come dimostra la distanza temporale tra di essi. La valutazione operata
dal giudice a quo non si espone a critiche in termini di insufficienza del discorso
giustificativo, poiché correttamente non è stata valorizzata l’omogeneità delle azioni
che di per sé è caratteristica troppo generica per accreditare l’unitarietà, mentre è stato
considerato il fattore distanza temporale che è indice significativo di dilatazione nel
tempo e quindi di difficile compatibilità con una progettazione unitaria, non potendo
ricondursi la prova del progetto unitario ad una generica volontà di reperire mezzi
economici con condotte illecite.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

2

stata provata l’esistenza di un unitario progetto, avendosi riguardo a reati commessi

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

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