Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20099 del 18/01/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 20099 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERCHICHI AYOUB nato il 06/11/1977 a TUNISI( TUNISIA)

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. FIMIANI PASQUALE conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 18/01/2018

or k

4

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Milano con la sentenza impugnata,
confermava la sentenza del Tribunale di Lodi in data 4 Ottobre 2007 che
aveva riconosciuto FERCHICHI Ayoub colpevole del reato di detenzione
in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per destinarla ad
un uso non esclusivamente personale e lo aveva condannato alla pena di

2. Preliminarmente escludeva ricorressero i profili di nullità denunciati
dall’imputato in ragione di un difetto di notifica del decreto di citazione
in giudizio in primo grado, sul presupposto che, pure nella ipotesi di
rinuncia al mandato difensivo, la elezione di domicilio presso il difensore
di fiducia manteneva la sua efficacia.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la
difesa dell’imputato lamentando inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in quanto, a seguito della dichiarazione di contumacia
del prevenuto nel giudizio di primo grado, le successive notifiche non
erano state indirizzate al domicilio eletto, bensì alla dimora ovvero al
luogo di reperibilità dichiarato dal prevenuto, peraltro con dichiarazione
dallo stesso non sottoscritta e che comunque la citazione del giudizio di
primo grado non risultava essere stata eseguita neppure allo studio del
difensore domiciliatario rinunciante alla difesa.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Quanto alla questione processuale il ricorrente, già rimesso in termini per
la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado a seguito di
ordinanza che, ai sensi dell’art.670 cod.proc.pen. disponeva la non
esecutività della pronuncia in ragione della nullità della notifica dell’estratto
contumaciale, lamenta la nullità dell’intero giudizio di primo grado a causa
della nullità della citazione in giudizio.
2. Il vizio risulta infondato laddove, sulla base degli atti processuali,
consultabili in ragione del vizio processuale dedotto, la notifica risulta
essere stata inoltrata presso il difensore donniciliatario, Avv.to Sghedoni,
giusta elezione di domicilio in data 21.2.2002, elezione di domicilio che
persiste pur in presenza di rinuncia del difensore al mandato difensivo

anni quattro di reclusione ed C 18.000 di multa.

(sez.V, 20.3.2013, Katler, Rv.254842; sez.II, 2.7.2015, Vignozzi, Rv.
264234), in mancanza di una espressa revoca da parte dell’imputato.
3.

La eccezione comunque risulta tardivamente proposta laddove

secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, la nullità conseguente alla
notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio
del difensore piuttosto che presso il domicilio eletto è di ordine generale e a
regime intermedio, in quanto la notificazione pure eseguita in forme
diverse da quelle prescritte è da ritenersi in concreto idonea a determinare

una conoscenza effettiva dell’atto e quindi non può essere dedotta per la
prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez.IV, 17.9.2015 n.40066; sez.VI,
24.9.2014 n.42755). Poiché il vizio attiene ad un atto preliminare al
dibattimento, esso doveva

essere dedotto entro il termine

di cui

all’art.491 c.p.p., con relativa tardività della eccezione formulata solo in
sede di legittimità. La mancata proposizione della eccezione entro i termini
di cui 491 c.p.p. sana il vizio, mancando la ‘prova che la notificazione della
citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia
risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte dell’imputato (sez.Un. 27.10.2004 n.119 Palumbo, sez.V,
20.3.2014 Di Giovanni e altro riv. 262822). Il motivo va pertanto disatteso.
4. In punto di responsabilità penale il ricorso si presenta assolutamente
infondato e del tutto generico, avendo il giudice di appello fornito adeguata
evidenza delle ragioni per le quali ha riconosciuto la responsabilità
dell’imputato nell’ambito di un contributo non marginale alla realizzazione
dell’illecito in concorso con altri due correi, con riferimento a profili
quantitativi e qualitativi di stupefacente assolutamente non trascurabili
(oltre cento grammi lordi di sostanza stupefacente, suddivisa in due
involucri, da cui erano ricavabili 260 dosi singole).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 18 Gennaio 2018

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