Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20099 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20099 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE ALESSANDRO N. IL 04/11/1976
avverso l’ordinanza n. 2531/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VI
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Data Udienza: 12/12/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21.5.2012 la Corte d’Appello di Milano
dichiarava, in relazione al disposto di cui agli artt. 581/1 lett. c), 591/1 lett.
c) e 592 c.p.p.,

l’inammissibilità dell’appello proposto da Carbone

Alessandro avverso la sentenza del G.u.p. del locale Tribunale in data
1.10.2007, con la quale era stato condannato con il rito abbreviato alla pena
di anni due e mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati dei
reati di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2, 453 n.3, 61 n.2 c.p., 99 c.p.

della sentenza di primo grado, assolutamente aspecifica fosse la censura
tendente ad una riduzione di pena e che, dunque, il motivo di gravame,
siccome sprovvisto di argomentate ragioni a sostegno della critica
genericamente mossa al contenuto della sentenza, fosse inconferente e,
dunque, inammissibile.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del
suo difensore di fiducia, lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 581, comma 1 lett. c) c.p.p., l’inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p., nonché il vizio di motivazione, atteso
che, il giudice d’appello, nonostante nell’atto di impugnazione fossero stati
ìndicati i motivi di censura della sentenza di primo grado, in relazione al
profilo sanzionatorio, per l’eccessività della pena, stante

il mancato

riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti con giudizio di
prevalenza sulle aggravanti contestate e per la mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art.

62 n. 4 c.p. ha ritenuto di dichiararne

l’inammissibilità; tale decisione ha fatto erronea applicazione della legge ed,
in particolare l’art. 581 lett. c) c.p.p., atteso che, seppur in maniera scarna,
l’atto d’appello contiene le censure mosse alla sentenza e le ragioni in fatto
e in diritto a sostegno delle predette censure, ragioni che avrebbero
permesso al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
3. Il procuratore generale in sede ha depositato requisitoria scritta,
concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è
costantemente orientata nella linea interpretativa in base alla quale, in
materia di impugnazioni, non possono applicarsi, in tema di specificità dei
motivi, gli stessi parametri utilizzati nella verifica dell’inammissibilità del
ricorso per cassazione. Nel giudizio di a ‘ , infatti, necessario e
1

Rilevava la Corte territoriale che, a fronte dell’argomentata motivazione

sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di
primo grado che ritiene debbano essere oggetto di riesame, indicando le
ragioni della richiesta (Sez. VI, n. 13553 del 14/03/2013), in
considerazione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo
dell’appello, atto a provocare un nuovo esame del merito (Sez. IV, n.
46486 del 20/11/2012).
2. In base a tali principi, l’atto di appello proposto dal Carbone,
contrariamente a quanto evidenziato dalla Corte di merito, non appare

di primo grado che si sono intesi devolvere alla cognizione del giudice
d’appello e segnatamente, la sproporzione della pena comminata rispetto
al fatto contestato a fronte, tra l’altro, dell’importo esiguo della somma
oggetto di furto, nonché il mancato riconoscimento della prevalenza delle
attenuanti sulle aggravanti e alla recidiva non risultando anche per tale
aspetto valorizzato la tenuità del danno patrimoniale.
Con tali motivi risultano, dunque, rappresentate sufficientemente,
seppur in modo sintetico, le ragioni che sorreggono la richiesta, in
conformità del disposto dell’art. 581 c.p.p. lett. c) c.p.p., con la
conseguenza che l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli
atti vanno trasmessi alla Corte d’Appello di Milano per il giudizio di
appello.

p.q.m.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti alla Corte d’Appello di Milano per il relativo giudizio.
Così deciso il 12.12.2014

affetto da aspecificità, contenendo l’indicazione dei punti della sentenza

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