Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20097 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20097 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACCARDI SALVATORE nato il 19/02/1979 a CATANIA

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per
Il P.G. ZACCO FRANCA conclude per l’inammissibilità
Udito il difensore

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 13 dicembre 2016, riformava la
sola determinazione della pena stabilita dal Tribunale di Catania all’esito di giudizio
abbreviato con sentenza del 13 aprile 2016, condannando – a seguito della
concessione delle attenuanti generiche equivalenti sulla recidiva contestata –

multa per il reato di furto pluriaggravato di un sistema antifurto satellitare (capo A),
evasione dagli arresti domiciliari (capo D), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
(capi B e C).
2. L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo due motivi
relativi al trattamento sanzionatorio.
4. Con il primo motivo, viene lamentata, ex art. 606, c. 1, lett. b) cod.proc.pen.,
violazione di legge, in quanto la Corte d’appello non aveva indicato alcuno dei criteri
utilizzati per fissare la pena base per il reato di furto aggravato, determinata in
anni uno e mesi sei di reclusione ed €.500,00 di multa. Non era stata specificata la
porzione di pena da scomputare in virtù dell’art. 56 cod pen, trattandosi di furto
tentato; nonché l’ulteriore diminuizione da operare in virtù della concessione delle
attenuanti generiche.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine allo
scostamento dal minimo edittale previsto per il tentativo di furto pluriaggravato (la
pena base era stata fissata in anni uno e mesi sei di reclusione ed €.500 di multa, a
fronte della previsione di anni tre di reclusione ed €.206 di multa per furto
consumato)

e alla omessa specificazione delle ragioni per cui le attenuanti

generiche non erano state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, tenuto
conto del corretto comportamento processuale e della integrale riparazione del
danno subito dalla persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

La Corte territoriale ha così determinato la pena: ” pena base per il reato sub A) – ossia
il tentato furto pluriaggravato – previa concessione delle attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva, anni uno e mesi sei di reclusione ed €.5000,00 di

2

Accardi Salvatore alla pena di anni 1 e mesi quattro di reclusione ed euro 333,34 di

multa, aumentata di due mesi ciascuno per gli altre tre reati in continuazione fino ad
anni due di reclusione ed €.500,00 di multa, ridotta per la scelta del rito alla pena finale
di anni uno, mesi 4 di reclusione ed €.333.34 di multa”.
3.

Nel calcolo della pena base, dunque, il giudizio di bilanciamento sulle concesse
attenuanti generiche è stato operato soltanto sulla contestata recidiva e non sulle altre
due aggravanti riconosciute in relazione al delitto di furto.

4.

Il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod pen presuppone invece una valutazione

fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo
della funzione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più
aderente al caso concreto. Il giudizio di bilanciamento ha infatti carattere unitario e
riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, tanto
desumendosi dal chiaro tenore letterale della norma (Sez. 6, n. 6 del 26/11/2013,
Rv.258457; Sez. 3, n.2858 del 9/5/2008, Rv 240 820).
5.

Inoltre, manca del tutto ogni motivazione in ordine alla fissazione della pena in
considerazione dell’applicazione dell’art. 56 cod pen. In proposito, la giurisprudenza di
legittimità è ferma nel ritenere che la determinazione della pena nel caso di delitto
tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o
sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente
ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due
momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena
edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l’obbligo di motivazione per
dare conto della scelta operata ( Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013; Rv. 258461; Sez. 5,
n. 39475 del 19/06/2013, Rv. 256711).

6.

La sentenza impugnata si è sottratta a tali principi, con la conseguenza che la pena
inflitta non risulta correttamente determinata. Ne deriva l’annullamento della sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Catania per nuovo esame sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio
alla Corte d’Appello di Catania.
Roma, 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lore ant.Mi

Rocco Marco Blaiotta

complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova

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