Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20097 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20097 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STAICU MARIUS CONSTANTIN ALIAS N. IL 20/03/1977
avverso l’ordinanza n. 490/2014 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
30/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. psi.m-l&
5

e)

Uditi difensor Avv •;

Data Udienza: 06/11/2014

Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame di Bologna ,emessa ex art. 310 c.p.p. , — integrato con atto depositato il 31.10.2014- per
violazione di legge e per vizio di motivazione : le sentenze di condanna non sono definitive in
quanto il ricorrente è stato rimesso in termini per l’impugnazione ,essendo risultato al tribunale
di Verbania il suo stato di detenzione in Romania per 5 anni e 8 mesi per il reato di rapina. La
sentenza di condanna emessa per i fatti giudicati dal tribunale di Modena è stata revocata.
Inoltre la sorella è disposta ad ospitarlo , rendendo possibile la sostituzione della misura
cautelare con quella degli arresti domiciliari.
Non risulta l’attualità del pericolo di fuga e di reiterazione dei reati della stessa specie per fatti
risalenti al 2007 e sul punto non vi è stata alcuna argomentazione espressa dal tribunale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va preliminarmente rilevato che l’ innovata posizione dello Staicu rispetto ai processi per i quali
era stata emessa sentenza definitiva di condanna, per reati di furto aventi medesime
caratteristiche di quelli giudicati dal tribunale di Piacenza, non incide sulla fondatezza fattuale e
sulla razionale valutazione attinenti alla negativa prognosi in ordine a specifiche reiterazioni di
azioni delittuose in danno di proprietari di prodotti dell’industria informatica. La pronuncia di
sentenze di condanna in primo grado anche se non costituiscono titolo_per l’esecuzione di pene
detentive, costituiscono base indiziante di tale caratura che, unitamente alla sentenza definitiva
di condanna riportata nello Stato di origine, legittimano ampiamente la dettagliata
configurazione, nell’ordinanza impugnata, del pericolo di fuga e di reiterazione ex art. 274 lett.
b) e c) c.p.p.
Il tribunale del riesame ha fondato precipuamente il suo provvedimento sul riconoscimento del
pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, fronteggiabile soltanto con la misura di
massima limitazione della libertà personale,essendo emersa dai reati commessi in Italia(negli
anni 2007-2008) e nel paese di origine una scelta di vita dedita alla commissione di reati contro
il patrimonio e a fine di lucro.
Altra esigenza cautelare deriva dal pericolo che lo Staicu si dia alla fuga e si renda irreperibileper sfuggire all’esecuzione delle numerose sentenze di condanna pronunciate nei suoi
confronti, servendosi di falsi documenti di identità , tramite i connazionali facenti parte del
medesimo gruppo di appartenenza. Dagli atti risulta che è stato arrestato in esecuzione del

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 30.5.2014, il tribunale di Bologna ha rigettato l’appello presentato nell’interesse
di STAICUS Marius Costantin alias PETROV Peter Nokolov avverso l’ordinanza 28.4.2014
con la quale il tribunale di Piacenza aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della
misura della custodia in carcere, disposta, con ordinanza 28.4.2014 dal Gip del tribunale di
Verbania, per alcuni furti aggravati commessi nell’anno 2007, in concorso con altre persone, in_
centri commerciali, da cui aveva sottratto computer, telecamere,telefoni cellulari. Per alcuni
reati ,i1 Gip del tribunale di Verbania dichiarava la propria incompetenza territoriale e
trasmetteva gli atti al tribunale di Piacenza In ordine a questi fatti,con particolare riguardo al
furto aggravato commesso in Piacenza il 7.8.2007, il Gip del tribunale di Piacenza ha emesso
ordinanza cautelare, ex art. 27 c.p.p. , in data 14.1.2009. Nei confronti dello STAICU, alias
PETROV , dichiarato latitante, è stata pronunciata, nel frattempo, dal tribunale di Piacenza
sentenza di condanna alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione.
Il 22.10.2013, l’imputato è stato estradato in Italia ,perché rintracciato in Slovenia e tratto in
arresto ai fini della consegna ,i1 9.10.2013 , in esecuzione del MAE, emesso dall’autorità
giudiziaria.italiana.

MAE in Slovenia a conferma della sua estrema mobilità e della sua capacità di radicarsi in
paesi diversi , rendendo costantemente attuale il pericolo ex art. 274 lett.b) c.p.p.
Alla manifesta infondatezza dei motivi sopra esaminati consegue la declaratoria di inammissibilità
del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000, 00, in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000, 00yinfavore_della Cassa delle Ammende. _
Roma 6.11 2014

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