Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20096 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20096 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPAGNOLETTI ZEULI PASQUALE nato il 25/01/1944 a ANDRIA

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

13■■.”, ,
(1-(1.3

(-LL

/

t.,

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 marzo 2014 la Corte di appello di Roma confermava
la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, all’esito del rito abbreviato,
dichiarava Pasquale Spagnoletti Zeuli responsabile del reato di cui all’art. 189,
comma 6, cod. strada, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la
diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione che veniva
sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
nella qualità di conducente

dell’autovettura Renault Clio targata CE742LV, di non avere ottemperato
all’obbligo di fermarsi dopo avere causato un incidente stradale che aveva
coinvolto anche Laura Pintore, conducente del ciclomotore Piaggio tg. X3X3PF, che
riportava lesioni personali guarite in gg. 5.
In Roma il 15 giugno 2010.

2. Pasquale Spagnoletti Zeuli ricorre per cassazione avverso la predetta
sentenza, a mezzo dei difensori di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio
motivazionale in ordine alla commisurazione della pena di cui invoca il
contenimento nel minimo edittale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia che la Corte distrettuale ha omesso di
pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento della causa di non punibilità prevista
dall’art. 131 bis cod. pen. di cui ritiene sussistenti i presupposti.
2.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo è fondato, rimanendo in esso assorbita l’altra censura
articolata nel ricorso.

2. Risulta comprovato che la difesa dello Spagnoletti formalizzava, nel
giudizio di appello, in sede di conclusioni, l’istanza con la quale chiedeva
l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. su cui la
Corte distrettuale ometteva di pronunciarsi.
2.1. Si rammenta, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di
legittimità (Sez. n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271), tale causa di non
punibilità può essere dichiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per
la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi
necessari ulteriori accertamenti in fatto.

1.1. All’imputato era contestato,

2.2. Orbene, ritiene la Corte che, nel caso in esame, deve giungersi alla
pronuncia di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. tenuto conto delle
concrete modalità del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra
l’autovettura condotta dall’imputato e il ciclomotore indicato nel capo di
imputazione, nonché dei mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di

3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché
il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la
particolare tenuità del fatto.
Così deciso ii 12 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Daniela Rita Tornesi
e(2,

merito allo Spagnoletti che risulta peraltro incensurato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA